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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 29 settembre 2017, n. 22890

Rifiuti - Tassazione rifiuti - Imballaggi terziari - Esenzione - Condizioni - Articoli 62 e 70, Dlgs 507/1993 - Esclusione della sola parte della superficie in cui si formano rifiuti speciali - Preventiva dichiarazione del contribuente - Necessità

Le aree dove si producono imballaggi terziari sono esentate dalla tassa rifiuti ma solo previa dichiarazione del contribuente all'Ente impositore.
La Cassazione nella ordinanza 29 settembre 2017, n. 22890 si è pronunciata sulla debenza della Tarsu relativamente alle superfici dove si producono i cosiddetti imballaggi terziari (o per il trasporto) ricordando come la legislazione in materia di Tarsu, applicabile ratione temporis al caso di specie esclude dalla tassa le aree dove si producono gli imballaggi terziari ma, ai sensi del regolamento Tarsu, Dpr 507/1993, articolo 62, è onere del contribuente fornire la prova del diritto a tale esenzione, cosa non avvenuta nel caso del contribuente, una azienda in Provincia di Cremona.
La giurisprudenza più recente post Dlgs 152/2006 (vedi articoli 221 e 224) ritiene in maniera prevalente la non assimilabilità degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani e la disciplina sulla nuova tassa rifiuti, la Tari (articolo 1, comma 649, legge 147/2013) ricalca la disciplina Tarsu in materia (esenzione e onere dichiarativo del contribuente). Lo schema di decreto sull'assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani, attualmente in fase di predisposizione da parte del MinAmbiente esclude espressamente l'assimilabilità agli urbani dei rifiuti di imballaggio terziari ex articolo 218, comma 2, lettera d), Dlgs 152/2006.

Corte di Cassazione

Ordinanza 29 settembre 2017, n. 22890