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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 9 febbraio 2022, n. 4225

Rifiuti - Gestione (N.d.R.: articolo 183, Dlgs 15/2006) Contratto per il servizio di recupero e smaltimento rifiuti - Pagamento corrispettivo - Rifiuto di adempiere il pagamento del corrispettivo ex articolo 1460, Codice civile - Ragioni - Mancata esecuzione del servizio in conformità con le previsioni normative poste a tutela dell'ambiente - Legittimità - Sussistenza - Produzione da parte dell'appaltatore di certificati attestanti l'effettuazione del servizio a norma di legge, rilasciati dagli impianti di smaltimento - Necessità - Sussistenza - Mero assolvimento di adempimenti amministrativi tra cui la consegna della quarta copia del formulario ex articolo 193 Dlgs 152/2006 - Insufficienza - Sussistenza

È legittimo rifiutarsi di pagare il corrispettivo previsto dal contratto per il recupero e smaltimento rifiuti in caso la controparte non esegua il servizio nel rispetto delle norme del Dlgs 152/2006 a tutela dell'ambiente.
Il principio è espresso dalla pronuncia della Corte di Cassazione civile (ordinanza 9 febbraio 2022, n. 4225) nella vicenda che ha visto contrapposte due società piemontesi, una delle quali si era opposta al decreto che le ingiungeva il pagamento del corrispettivo di un contratto stipulato per l'effettuazione del servizio di recupero e smaltimento rifiuti. Ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile la società aveva opposto l'eccezione di inadempimento, cioè si era rifiutata di adempiere la propria prestazione pecuniaria considerato che la controprestazione dedotta in contratto non era stata adempiuta correttamente dalla controparte.
Un comportamento corretto. Infatti, evidenziano i Supremi Giudici, affinché maturi il diritto al compenso non è sufficiente il semplice trasporto e lo smaltimento dei materiali, comunque effettuato, né tantomeno l'assolvimento di adempimenti di carattere puramente amministrativo (la consegna della quarta copia del formulario ex articolo 193 Dlgs 152/2006, che documentava il passaggio dei rifiuti dal produttore al destinatario), ma era necessaria la prova di avere adempiuto la prestazione come prevede la normativa ambientale, cioè era necessaria la produzione dei certificati rilasciati dagli impianti di smaltimento attestanti l'effettuazione del servizio nel rispetto degli obblighi di legge. (FP)

Corte di Cassazione

Ordinanza 9 febbraio 2022, n. 4225