Sentenza Corte di Cassazione 30 ottobre 2019, n. 44182
Rifiuti - Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti - Articolo 452-quaterdecies del Codice penale - Corresponsabilità microconferitori consapevolmente occulti - Trasporto senza autorizzazione e conferimento illecito in mancanza di documenti sulla tracciabilità dei rifiuti (formulari di identificazione, N.d.R.: articolo 193, Dlgs 152/2006) - Rilevanza - Conoscenza dell’attività illecita di commercio rifiuti della società ricevente - Mancato rispetto dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti - Sussistenza - Istruzioni per lo scarico impartite dall’amministratore della società ricevente al conferitore e completa messa a disposizione di quest'ultimo per lo svolgimento dell'attività illecita della società - Rilevanza ai fini della integrazione reato di traffico illecito di rifiuti – Sussistenza
Chi conferisce rifiuti senza documentazione di tracciabilità e manifesta disponibilità all'attività illecita del ricevente è imputabile a titolo di concorso nel traffico illecito di rifiuti.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza del 30 ottobre 2019, n. 44182 ritenendo che mancando i documenti sulla tracciabilità dei rifiuti il microconferitore conoscesse le attività illecite della società ricevente presso cui veniva videoripreso per due volte (anche dopo il sequestro dell'area) in procinto di scaricare rifiuti. Dalle indagini è emerso che nei formulari di identificazione dei rifiuti non compare mai il microconferitore e dunque non avendo questi mai tenuto la documentazione è imputabile a titolo di concorso del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ex articolo 452-quaterdecies del Codice penale.
L'amministratore della società catanzarese, autorizzata al trasporto di rifiuti non pericolosi, aveva realizzato una vera filiera del commercio illecito di ferro e acciaio (ricevendo anche rifiuti speciali e pericolosi). I conferitori dietro pagamento di un corrispettivo trasportavano senza autorizzazione rifiuti di ignota provenienza, rimanendo così consapevolmente conferitori occulti. La gravità indiziaria si evinceva anche dalle istruzioni che il conferitore riceveva dall’amministratore durante lo scarico confermando così il contatto tra i due e il coinvolgimento dell’indagato con la sua messa a disposizione per svolgere l’attività illecita della società. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 30 ottobre 2019, n. 44182
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