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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Sardegna 9 novembre 2018, n. 943

Rifiuti - Appalto per la raccolta e il trasporto - Requisiti di capacità professionale richiesti - Iscrizione al Sistri e all'Albo gestori ambientali - Articolo 188-ter e 212, comma 5, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Subappalto del servizio - Qualifica come "intermediario" di rifiuti del soggetto subappaltante - Articolo 183, comma 1, lettera l), Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Obbligo di iscrizione - Sussistenza - Proporzionalità della misura (obbligo iscrizione Sistri e Albo gestori) - Articolo 83, Dlgs 50/2016 - Spazio deliberativo autonomo della stazione appaltante - Sussistenza

Il soggetto che intende partecipare a un bando di gara per il quale è richiesta l'iscrizione al Sistri, anche se subappalta il servizio, deve comunque essere iscritto al sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Secondo l'interpretazione del Tar della Sardegna (sentenza 9 novembre 2018, n. 943), infatti, l'aggiudicatario di una gara per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, quando subappalta fasi del servizio a soggetti terzi, si trasforma in "intermediario" dei rifiuti, figura "autonomamente" obbligata ad iscriversi al sistema di tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-ter del Dlgs 152/2006.
La nozione di intermediario, sottolinea il Tar, si attaglia perfettamente al subappalto giacché in tale ipotesi il soggetto subappaltante/aggiudicatario assume la veste di "soggetto interposto" tra il produttore dei rifiuti e il trasportatore/smaltitore.
Il bando che ammette alla gara solo soggetti iscritti al Sistri e/o all'Albo gestori ambientali in quanto requisito di capacità professionale, ribadisce infine il Giudice in scia a consolidata Giurisprudenza, è riconducibile alla normativa di settore e quindi non può essere considerato "atipico".

Tar Sardegna

Sentenza 9 novembre 2018, n. 943