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Disposizioni trasversali
Giurisprudenza

Sentenza Tar Veneto 11 febbraio 2022, n. 275

Autorizzazione unica ambientale (Aua) (N.d.R.: articolo 3 del Dpr 59/2013) - Diritto di accesso alle informazioni ambientali ex articolo 3 del Dlgs 195/2005 (N.d.R.: articolo 3-sexies del Dlgs 152/2006) - Istanza di accesso agli atti di una procedura di Aua - Requisiti - Formulazione in termini non eccessivamente generici - Riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori ed elementi di cui all'articolo 2 del Dlgs 195/2005 - Sussistenza

La richiesta di accesso a un'informazione ambientale, in particolare per l'accesso agli atti di una procedura di autorizzazione unica ambientale (Aua), deve fare riferimento a uno degli elementi ambientali di cui al Dlgs 195/2005.
Con sentenza 275/2022 il Tar Veneto, nel confermare che l'accesso alle informazioni ambientali è esercitabile da chiunque senza che sia necessario dimostrare uno specifico interesse, chiarisce che la relativa richiesta non può essere espressa in termini eccessivamente generici e deve essere specificamente formulata con riferimento alle matrici ambientali, o ai fattori o alle misure, di cui all'articolo 2 del Dlgs 195/2005. Tutto ciò "non potendo l'ordinamento ammettere che di un diritto nato con specifiche determinate finalità si faccia uso per scopi diversi di tipo economico-patrimoniale".
Nella fattispecie, il Tar respinge il ricorso avverso il provvedimento di un Comune del Veneto che negava la richiesta di accesso presentata dalla ricorrente per l'ostensione degli atti di una procedura di Aua (Autorizzazione unica ambientale) avviata ai fini della realizzazione di uno stabilimento per la produzione di resistenze elettriche, alla luce della genericità dell'istanza e delle finalità esclusivamente private sottese alla richiesta. (IM)

Tar Veneto

Sentenza 11 febbraio 2022, n. 275