Sentenza Tar Lazio 2 marzo 2022, n. 202
Acque - Infrastrutture idriche realizzate dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ex articolo 158-bis, Dlgs 152/2006 - Provvedimento autorizzatorio - Impugnazione - Lesione al diritto di proprietà dei titolari di fondi vicini all'impianto - Principio di "vicinitas" - Legittimazione ad agire che assorbe l'interesse ad agire - Esclusione - Verifica separata dell'interesse a ricorrere - Sussistenza - Dimostrazione di pregiudizi concreti e oggettivi alla proprietà immobiliare derivanti dalla realizzazione dell'opera - Necessità - Sussistenza
La mera "vicinitas" ad un'opera idrica da realizzare non giustifica l'interesse ad agire in giudizio per opporvisi, occorrendo provare un pregiudizio concreto e oggettivo alla propria proprietà immobiliare.
Così si è espresso il Tar Lazio nella sentenza 2 marzo 2022, n. 202 che ha respinto le richieste di annullamento del provvedimento di un Ente di governo dell'ambito territoriale che approvava la realizzazione impianto di dissalazione. I ricorrenti lamentavano generici effetti ambientali e patrimoniali alla loro proprietà derivanti dalla realizzazione dell'opera (inquinamento acustico causato dagli impianti che costituiscono l'opera, minore qualità panoramica, ambientale e paesaggistica, oltre a certa e significativa diminuzione di valore del proprio immobile). Essi richiamavano, quale legittimazione alla azione giudiziaria la loro "vicinitas" all'impianto da realizzare, pur non essendo le loro proprietà contigue all'impianto in questione.
Legittimazione ad agire non significa interesse ad agire, hanno ricordato i Giudici. Se prima la "vicinitas" legittimando ad agire "assorbiva" l'interesse a ricorrere, la Giurisprudenza ora ritiene che vada concretamente accertato l'interesse al ricorso in giudizio. L'impianto di dissalazione in questione autorizzato ai sensi dell'articolo 158-bis, Dlgs 152/2006, è opera di pubblica utilità e l'interesse ad agire dei ricorrenti non può fondarsi solo sulla mera circostanza della prossimità dell'opera infrastrutturale ai siti di loro proprietà: occorre dimostrare la presenza di pregiudizi concreti e oggettivi alla proprietà immobiliare, non essendo sufficienti mere prospettazioni soggettive su maggiore antropizzazione, inquinamento acustico, minore qualità panoramica, ambientale e paesaggistica, "significativa" diminuzione di valore dell'immobile. (FP)
Tar Lazio
Sentenza 2 marzo 2022, n. 202
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