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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 6 ottobre 2020, n. 10088

Rifiuti - Impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili - Individuazione della capacità complessiva di trattamento a livello nazionale e individuazione del fabbisogno di nuovi impianti a livello regionale - Articolo 35, Dl 133/2014 e Dpcm 10 agosto 2016 - Qualificazione degli impianti di rilevanza strategica nazionale - Legittimità - Sussistenza - Contrasto col principio di gerarchia dei rifiuti - Articolo 4, direttiva 2008/98/Ce, articolo 179, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Dpcm 10 agosto 2016 - Sottoposizione a valutazione ambientale strategica (Vas) - Articolo 3, direttiva 2001/42/Ce, articolo 6, Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza - Mancata sottoposizione a Vas - Conseguenze - Illegittimità - Sussistenza

N.d.R.:
1) si segnala che in relazione alla medesima fattispecie il Tar si è pronunciato con le seguenti sentenze: 6 ottobre 2020, n. 10089, 6 ottobre 2020, n. 10091, 6 ottobre 2020, n. 10092, 6 ottobre 2020, n. 10094, 6 ottobre 2020, n. 10095.

2) con sentenza Tar Lazio 26 aprile 2022, n. 4987 i Giudici hanno ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Mite, soccombenti, di ottemperare al giudicato della presente sentenza Tar Lazio 10088/2020.

 

Il Dpcm 10 agosto 2016 che ha "mappato" il fabbisogno regionale dei termovalorizzatori di rifiuti era "strategico" e nelle competenze nazionali, ma occorreva effettuare la valutazione ambientale strategica (Vas).
Queste le conclusioni del Tar Lazio nella sentenza 6 ottobre 2020, n. 10088 (di analogo tenore le n. 10095, n. 10094, n. 10092, n. 10091 e n. 10089 di pari data) con cui è stato accolto il ricorso di una Regione contro il Dpcm 10 agosto 2016 che aveva, in funzione della capacità complessiva di trattamento di rifiuti, individuato gli impianti di incenerimento necessari (per Regione). Il Tar Lazio aveva investito della questione - contrasto o meno con la direttiva 2001/42/Ce sulla Vas - la Corte di Giustizia Ue che si era espressa con sentenza 8 maggio 2019, causa C-305/18.
E sulla base delle conclusioni della Corte il Tar ha annullato il Dpcm 10 agosto 2016 per la parte che non prevede il previo espletamento della Vas. Per i Giudici, da un lato lo Stato era legittimato a qualificare i termovalorizzatori di "rilevanza strategica nazionale" per risolvere una patologia situazione di gestione rifiuti data dalla prevalenza dello smaltimento in discarica, riguardante tutto il territorio nazionale senza per questo abdicare al principio di "gerarchia dei rifiuti" ex direttiva 2008/98/Ce e Dlgs 152/2006, dall'altro però la Presidenza del Consiglio doveva, prima di emanare il decreto, sottoporlo a valutazione ambientale strategica (Vas) e non lasciare alle diverse procedure autorizzatorie singole in via postuma l'incombenza relativa (FP).

Tar Lazio

Sentenza Tar Lazio 6 ottobre 2020, n. 10088