Sentenza Tar Lazio 26 aprile 2022, n. 4987
Rifiuti - Impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili - Individuazione della capacità complessiva di trattamento a livello nazionale e individuazione del fabbisogno di nuovi impianti a livello regionale - Articolo 35, Dl 133/2014 e Dpcm 10 agosto 2016 - Qualificazione degli impianti di rilevanza strategica nazionale - Legittimità - Sussistenza - Contrasto col principio di gerarchia dei rifiuti - Articolo 4, direttiva 2008/98/Ce, articolo 179, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Dpcm 10 agosto 2016 - Sottoposizione a valutazione ambientale strategica (Vas) - Articolo 3, direttiva 2001/42/Ce, articolo 6, Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza - Mancata sottoposizione a Vas - Conseguenze - Illegittimità - Sussistenza - Ottemperanza alla sentenza 6 ottobre 2020, n. 10088
Il Tar del Lazio ha ordinato alla Presidenza del Consiglio di attivarsi per emanare il Dpcm con la "mappatura" del fabbisogno regionale dei termovalorizzatori di rifiuti, dopo l'annullamento del Dpcm 10/8/2016.
Lo ha deciso Tar Lazio nella sentenza 26 aprile 2022, n. 4987 che ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di ottemperare al giudicato della sentenza 6 ottobre 2020, n. 10088. Tale sentenza aveva annullato il Dpcm 10 agosto 2016, il quale ai sensi dell'articolo 35 del Dl 133/1024 aveva originariamente "mappato" il fabbisogno regionale dei termovalorizzatori di rifiuti, considerato "strategico" e nelle competenze nazionali. Il Dpcm era però stato emanato senza avere effettuato la valutazione ambientale strategica ex Dlgs 152/2006 e pertanto era stato annullato dal Tar Lazio dopo avere investito della questione – contrasto o meno con la direttiva 2001/42/Ce sulla Vas – la Corte di Giustizia Ue che si era espressa con sentenza 8 maggio 2019, causa C-305/18.
Legittimo, dunque, il quadro normativo che consente allo Stato la "mappatura" del fabbisogno territoriale degli inceneritori dichiarati di "rilevanza strategica nazionale" ma necessaria la previa valutazione ambientale strategica. Di qui l'annullamento del Dpcm 10 agosto 2016: la sentenza, ricorda il Tar Lazio, produce anche effetti preclusivi e conformativi, nel senso che l'Amministrazione, se a seguito della rimozione dell'atto viziato è tenuta al riesercizio del potere, deve tenere conto delle prescrizioni contenute nella sentenza. Non avendolo fatto, la Presidenza del Consiglio deve attivarsi al fine di emanare un nuovo Dpcm, previa effettuazione della Vas. Se non lo farà nei tempi previsti (180 giorni) agirà un commissario ad acta. (FP)
N.d.R.: la presente sentenza è stata riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza 22 aprile 2024, n. 3626 dichiarando il ricorso improcedibile perché nel frattempo l’articolo 198-bis del Dlgs 152/2006 come introdotto dal Dlgs 116/2020 aveva incaricato il MinAmbiente di predisporre il Programma nazionale di gestione rifiuti poi approvato con Dm Ambiente 24 giugno 2022 n. 257 che superava l’ordine del Giudice di emanare il Dpcm di cui sopra.
Tar Lazio
Sentenza 26 aprile 2022, n. 4987
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