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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Tar Liguria 23 maggio 2022, n. 408

Acque - Servizio idrico integrato - Obbligo della gestione in capo al gestore unico individuato dall'Ambito territoriale ottimale ex articolo 148, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Potere del Comune di verificare le condizioni ex articolo 147 comma 2-bis lettera b), Dlgs 152/2006 per il mantenimento della gestione autonoma - Esclusione - Potere in capo all'Ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale - Sussistenza - Obbligo della P.a. di conclusione dei procedimenti avviati su istanza dei privati ex articolo 2 comma 1 legge n. 241/1990 - Applicabilità alle istanze manifestamente infondate - Esclusione - Obbligo per il privato di non aggravare inutilmente il procedimento amministrativo - Sussistenza - Principio di leale collaborazione applicabile anche ai cittadini non solo all'Amministrazione - Sussistenza

Spetta all'Ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale e non al Comune verificare se esistono le condizioni per la gestione autonoma in deroga alla gestione unitaria del Servizio idrico.
A chiarirlo il Tar Liguria nella sentenza 23 maggio 2022, n. 408 che ha respinto le doglianze di alcuni cittadini che avevano inoltrato al loro Comune una petizione in merito al trasferimento della gestione del servizio idrico integrato al gestore individuato dall'Ente di governo dell'ambito, petizione alla quale il Comune non aveva risposto. I Giudici liguri hanno dapprima ricordato il carattere vincolato (su cui il Comune nulla può) della gestione del Servizio idrico integrato in capo al gestore unico individuato dall'Ambito territoriale ottimale (articolo 148, Dlgs 152/2006) e che spetta all'Ente di governo dell'Ambito e non al Comune, verificare se sussistano le condizioni ex articolo 147 comma 2-bis lettera b), Dlgs 152/2006 per la eccezionale salvaguardia – in deroga - delle gestioni in forma autonoma.
Quanto poi al fatto che il Comune non abbia risposto all'istanza dei cittadini in presupposto divieto del dovere di conclusione dei procedimenti avviati su istanza dei privati (articolo 2 comma 1 legge n. 241/1990), i Giudici fanno notare che la disposizione non si applica alle istanze manifestamente infondate giusta il principio di leale collaborazione e buona fede tra P.a. e cittadini. L'obbligo di non aggravare inutilmente i procedimenti e l'attività amministrativa è "biunivoco": anche il privato ha il dovere di non aggravare il procedimento amministrativo presentando alla P.a. istanze finalizzate ad adottare provvedimenti contra legem o con oggetto impossibile, che altro scopo non hanno se non quello di nuocere all'Amministrazione, imponendole di porre in essere un'attività procedimentale del tutto inutile. (FP)

Tar Liguria

Sentenza Tar Liguria 23 maggio 2022, n. 408