Sentenza Corte di Cassazione 21 maggio 2021, n. 20204
Rifiuti - Fanghi di depurazione - Recupero per la produzione di ammendante - End of waste - Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Registrazione del prodotto nel registro del Ministero delle politiche agricole come fertilizzante - Necessità - Sussistenza - Assenza di registrazione - Mancanza di uno dei requisiti per l'End of waste - Mercato di riferimento - Sussistenza - Presenza di materiali litoidi nel prodotto - Rispetto dei limiti contenuti nel Dlgs 75/2010 - Allegato 2, Dlgs 75/2010 - Necessità - Sussistenza
La mancata registrazione presso il Ministero politiche agricole dell'ammendante da recupero fanghi lo priva del "mercato di destinazione" e quindi dei requisiti "End of waste".
Confermato dalla Cassazione (sentenza 21 maggio 2021, n. 20204) il sequestro di un impianto in Sardegna per il fumus del reato di gestione illecita rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 in quanto il cui titolare aveva smaltito illecitamente in terreni agricoli fanghi da lui ricevuti per la produzione autorizzata di ammendante per agricoltura (da compiersi attraverso l'essiccazione dei fanghi e la miscelazione con i residui della frantumazione di inerti). Tali fanghi risultavano essere ancora soggetti alla disciplina dei rifiuti, non essendo qualificabili come prodotto "End of waste" perché privo di registrazione nei registri appositi del Ministero delle politiche agricole, come fertilizzante. La mancata registrazione ne impediva qualsiasi utilizzazione, anche al solo fine di sperimentazione, privandolo così di un mercato di destinazione e, conseguentemente, del requisito "End of waste" di cui all'articolo 184-ter, comma 1, lettera b) Dlgs 152/2006.
Inoltre la presenza di materiali litoidi nel prodotto realizzato dalla società era di dimensioni e quantità tali da risultare difforme non soltanto ai limiti del contenuto massimo dei materiali inerti nei fertilizzanti ex allegato 2, Dlgs 75/2010 ma anche rispetto ai parametri più restrittivi fissati dall'autorizzazione provinciale alla produzione di ammendante. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 21 maggio 2021, n. 20204
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