Rifiuti
Normativa Vigente

Delibera Arera 6 settembre 2022, n. 413/2022/R/Rif

Avvio di procedimento per la definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero ai sensi dell'articolo 202, comma 1-bis, del Dlgs 152/2006

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 6 settembre 2022, n. 413/2022/R/Rif

(Pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità il 7 settembre 2022)

Avvio di procedimento per la definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero ai sensi dell'articolo 202, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1217a riunione del 6 settembre 2022

Visti:

— la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;

— la direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

— la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/851/Ue), che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;

— la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/852/Ue), che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

— la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/1995), come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: decreto legislativo 152/2006);

— il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;

— la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/2017);

— il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

— il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";

— la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" (di seguito anche: legge 118/2022) e, in particolare, l'articolo 14;

— il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";

— il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il periodo 2021-2026 in attuazione e secondo i criteri fissati dall'articolo 18 del regolamento n. 2021/241/Ue;

— la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 333/2019/A, recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati" (di seguito: deliberazione 333/2019/A);

— la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/Rif, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A (di seguito: Mtr), come successivamente modificato e integrato;

— la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/Rif, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo allegato A (di seguito: Titr);

— la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2020, 362/2020/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono" (di seguito: deliberazione 362/2020/R/Rif);

— la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif (di seguito: deliberazione 363/2021/R/Rif), recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e il relativo allegato A (di seguito: Mtr-2);

— la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 364/2021/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (di seguito: deliberazione 364/2021/R/Rif);

— la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, e in particolare il relativo allegato A, recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente" (di seguito: deliberazione 2/2022/A);

— la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/Rif (di seguito: deliberazione 15/2022/R/Rif), recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", e il relativo allegato A (di seguito: TQRif);

— il comunicato dell'Autorità 2 aprile 2021, recante "raccolta dati: Trattamento rifiuti urbani e assimilati";

— la determina 4 novembre 2021, 02/DRif/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022— 2025" (di seguito: determina 02/DRif/2021);

— la comunicazione del 1 dicembre 2021, avente ad oggetto "Richiesta di informazioni in materia di impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/Rif" inviata dall'Autorità alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano;

— la determina 22 aprile 2022, 01/DRif/2022, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: determina 01/DRif/2022);

— il protocollo di intesa tra l'Autorità e l'Ente nazionale italiano di unificazione (Uni) approvato con deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2020, 71/2020/A e sottoscritto in data 15 giugno 2020;

— il protocollo di intesa tra l'Autorità e l'Istituto superiore per la protezione e la Ricerca ambientale (Ispra) del 28 dicembre 2020.

Considerato che:

— l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…)";

— in particolare, l'articolo 2, comma 12, della citata legge 481/1995 dispone che l'Autorità:

• "stabilisc[a] e aggiorn[i] la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (…) in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse (…)" (lettera e);

• "controll[i] lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio (…)" (lettera g);

• "eman[i] le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente (…)" (lettera h);

• "pubblicizz[i] e diffond[a] la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali" (lettera l);

• "valut[i] reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37" (lettera m);

• "verific[hi] la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi (…)" (lettera n);

— per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, l'articolo 2 della legge 481/95 prevede, altresì, che:

• l'Autorità richieda, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività (comma 20, lettera a);

• le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle relative funzioni (comma 22);

— l'articolo 2, comma 37, della legge 481/1995 chiarisce, poi, che "le determinazioni dell'Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio";

— l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli Enti locali interessati da dette procedure", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";

— la predetta disposizione, con riferimento particolare ai profili oggetto del presente provvedimento, espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche:

• la "definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi" (lettera b);

• la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza" (lettera c);

• la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina pagà" (lettera f);

• la "fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento" (lettera g);

• l'"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lettera h);

• la "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lettera i).

Considerato, inoltre, che:

— in materia di "Servizi di gestione dei rifiuti", l'articolo 14 della legge 118/2022, al comma 2, ha integrato il testo dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 (che disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) al fine di inserirvi due nuovi commi (1-bis e 1-ter) che attribuiscono all'Autorità i seguenti compiti:

• definizione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni della legge 118/22 (indicata nel 27 agosto 2022), "di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti" (comma 1-bis dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06);

• richiesta "agli operatori di informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale" (comma 1— ter dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006);

— come chiarito nella relazione illustrativa presentata alle Camere ai fini dell'approvazione della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", le nuove attribuzioni sono state assegnate all'Autorità allo scopo di favorire il superamento di talune criticità connesse "al perimetro di affidamento del servizio sotto il profilo verticale", relativamente al quale è stato osservato come in alcuni casi si riscontri un "amplia[mento del] novero delle attività lungo la filiera che vengono ricomprese nella privativa senza verificare l'effettiva sussistenza di un rischio di fallimento di mercato per tali attività. Si tratta, in particolare, della tendenza ad affidare insieme alle attività di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento e recupero delle diverse frazioni della raccolta urbana, anche le attività di smaltimento, recupero e riciclo, tipicamente svolte in regime di mercato".

Considerato, anche, che:

— con la deliberazione 363/2021/R/Rif, l'Autorità ha adottato il Metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ampliando il perimetro di controllo delle filiere rispetto al primo metodo tariffario (Mtr), attraverso la determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

— per quanto di interesse in questa sede, ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento ai sensi del Mtr-2, è stata avviata dall'Autorità un'attività di ricognizione volta all'acquisizione di dati e di informazioni inerenti agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, in particolare richiedendo alle amministrazioni regionali competenti di distinguere i medesimi tra impianti di chiusura del ciclo "integrati" e "minimi" (da assoggettare a una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti con la gerarchia europea per la gestione dei rifiuti) e impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi" (con obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso e disincentivi applicati ai flussi conferiti agli impianti di smaltimento e incenerimento senza recupero energetico), distinzione da operare in ragione del grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti e della valutazione del livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa;

— più in dettaglio, con la deliberazione 363/2021/R/Rif, l'Autorità ha disposto che:

• in sede di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" siano esplicitati, anche ai fini di una progressiva sistematizzazione digitale delle informazioni nell'ambito di una adeguata piattaforma:

a) i flussi che si prevede vengano trattati per impianto, anche ove ancora non risultino negli strumenti di programmazione vigenti;

b) la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare;

c) l'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti; con la specifica previsione che le scelte in ordine alla qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo come "minimi" siano coerentemente trattate nei pertinenti atti di programmazione (articolo 6 della deliberazione 363/2021/R/Rif);

• relativamente agli impianti "aggiuntivi" — diversi da quelli individuati come "minimi" e non gestiti dall'operatore integrato — l'Autorità medesima acquisisca gli elementi necessari, in particolare, all'attività di monitoraggio su eventuali rigidità strutturali (comma 21.3 del Mtr-2);

— ai fini della materia oggetto del presente provvedimento, rilevano poi ulteriori temi su cui l'Autorità ha avviato specifici procedimenti, con particolare riferimento a:

• la definizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e soggetti gestori (quale fondamentale elemento di completamento e raccordo del sistema di regole definito dall'Autorità nel settore dei rifiuti), che – nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità con deliberazione 362/2020/R/Rif – dovrà necessariamente tener conto delle disposizioni che verranno introdotte in sede di esercizio della delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali prevista dall'articolo 8 della legge 118/22;

• la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 152/06, in relazione alla quale l'Autorità ha avviato – con deliberazione 364/2021/R/Rif – le attività tese all'introduzione di forme di trasparenza attraverso l'impiego di opportuni strumenti di regolazione evidence-based per un efficace disegno di meccanismi volti alla copertura dei costi efficienti delle filiere e delle attività connesse alla raccolta differenziata, al fine di impostare su corretti e imprescindibili criteri di sostenibilità e di efficienza il fondamentale principio della Extended Producer Responsibility (Epr).

Considerato, poi, che:

— con la deliberazione 2/2022/A l'Autorità ha approvato il quadro strategico 2022— 2025 individuando, tra l'altro, nell'ambito dell'obiettivo "OS14. Promuovere la realizzazione di infrastrutture adeguate alla gestione del ciclo dei rifiuti", la seguente linea di intervento specifica sul tema della qualità dei servizi di trattamento: "Individuazione di primi standard minimi di qualità dei servizi infrastrutturali per la chiusura del ciclo, ivi compresi gli standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e recupero (in coerenza con gli esiti della discussione parlamentare — avviata alla fine del 2021 — in ordine alla "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021)";

— la linea d'azione sopra richiamata si affianca in particolare:

• al "Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti" (Titr), con il quale, al fine di garantire una maggiore diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi – in una logica di rafforzamento della tutela dell'utente – l'Autorità ha individuato gli elementi informativi minimi da rendere disponibili attraverso i siti internet dei gestori, i documenti di riscossione e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione;

• al "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRif), varato con deliberazione 15/2022/R/Rif, con il quale l'Autorità ha introdotto – secondo un approccio di gradualità – un primo set di obblighi di servizio minimi validi per tutte le gestioni (riguardante i principali profili di qualità contrattuale e tecnica), unitamente alla previsione di standard generali di qualità, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente, in relazione al livello qualitativo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

Considerato, infine, che:

— il settore dei rifiuti è caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di gestori e da una varietà di relazioni ai diversi livelli di governance, presentandosi poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità, in ragione di una forte frammentazione amministrativa ed industriale che ha contribuito a generare accentuate differenze regionali nei livelli di qualità garantiti agli utenti, nella capacità di perseguire gli obiettivi di riciclo e nella distribuzione degli impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani;

— un'efficace azione di completamento e integrazione della regolazione vigente in materia di qualità, tesa alla definizione di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, richiede l'acquisizione di elementi informativi rilevanti, spesso nella disponibilità dei gestori e di altri soggetti, anche istituzionali, a vario titolo coinvolti.

Ritenuto che:

— sia necessario contribuire, nell'ambito delle funzioni e dei poteri assegnati all'Autorità, al superamento delle criticità associate alla corretta delimitazione della privativa e alla definizione delle modalità più efficienti per attivare capacità di trattamento dei rifiuti, anche attraverso lo sviluppo di una infrastruttura immateriale di dati sui costi di gestione, sulle caratteristiche dei flussi e, più in generale, sulle modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, funzionale alle corrette valutazioni degli assetti del settore che — senza pregiudicare elementi di sicurezza ed, eventualmente, limitando gli impatti negativi sull'utenza finale o sulla finanza pubblica — promuovano la necessaria pressione competitiva;

— sia, pertanto, necessario avviare un procedimento volto alla definizione di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti, in coerenza con quanto previsto – in sede di adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti – dal comma 1-bis dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006;

— anche ai fini dello svolgimento del procedimento di cui al precedente alinea, sia necessario acquisire dai soggetti interessati – a partire dai dati e dai documenti richiesti, ai sensi del Mtr-2, secondo le modalità operative esplicitate dalle determine 02/DRif/2021 e 01/DRif/2022 – informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale, alla luce di quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006;

— sia, inoltre, opportuno proseguire le attività di confronto interistituzionale – già avviate nell'ambito del Tavolo tecnico istituito con la deliberazione 333/2019/A – finalizzate, tra l'altro, a definire procedure volte a garantire, da un lato, veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni e, dall'altro, coerenza tra corrispettivi e costi efficienti per la gestione del servizio, alla luce degli obiettivi stabiliti

 

Delibera

1. di avviare un procedimento per la definizione di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti, in coerenza con quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 (come introdotto dall'articolo 14, comma 2, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

2. di acquisire, nell'ambito del citato procedimento, tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili allo svolgimento delle necessarie analisi e per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alle tematiche di cui al precedente punto 1., anche convocando eventuali incontri tecnici e focus group;

3. in particolare, di acquisire dai soggetti interessati – a partire dai dati e dai documenti richiesti, ai sensi del Mtr-2, secondo le modalità operative esplicitate dalle determine 02/DRif/2021 e 01/DRif/2022 – informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale, alla luce di quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006;

4. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati (DRif), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di completamento del procedimento;

5. di individuare nel 25 novembre 2022 il termine per la conclusione del procedimento di cui al precedente punto 1.;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

6 settembre 2022