Ordinanza Corte di Cassazione 26 luglio 2017, n. 18500
Tarsu - Tassa per smaltimento rifiuti solidi urbani - Area adibita a parcheggio di centro commerciale - Assoggettabilità - Ex articolo 62, Dlgs 507/1993 - Sussistenza
Poiché frequentati da persone, i parcheggi sono in via presuntiva aree produttive di rifiuti, e di conseguenza assoggettati alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
E' quanto si evince dall'Ordinanza 18500/2017 con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sul contenzioso sorto tra una amministrazione comunale lombarda ed una azienda in relazione al pagamento della Tarsu 2006/2010 per un'area adibita a parcheggio di un centro commerciale.
Con la pronuncia il Giudice di Legittimità ha ritenuto sussistente nella fattispecie il presupposto impositivo Tarsu previsto dall’articolo 62 del Dlgs 507/1993 (presupposto di fatto poi riprodotto nelle successive forme di tributo), ricordando che in base alla richiamata disciplina è onere del contribuente provare l'esistenza di circostanze che escludono l'area dall’assoggettamento.
Corte di Cassazione
Ordinanza 26 luglio 2017, n. 18500
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