Sentenza Corte di Cassazione 8 settembre 2022, n. 33102
Rifiuti - Veicoli fuori uso (N.d.R.: articolo 3, Dlgs 209/2003; articolo 231, Dlgs 152/2006) - Spedizione illegale di ricambi auto - Violazione articolo 34 del regolamento 1316/2016/Cee - Reato di traffico illecito di rifiuti ex articolo 259 del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Natura di rifiuto (N.d.R.: articolo 183 del Dlgs 152/2006) - Accertamento processuale - Analisi tecnica mediante perizia - Necessità - Insussistenza - Dichiarazioni testimoniali, rilievi fotografici, ispezioni o sequestri - Sufficienza
La natura di rifiuto, nella specie di ricambi auto usati, non deve essere necessariamente accertata in giudizio mediate perizia, ma può desumersi da dichiarazioni testimoniali, rilievi fotografici, ispezioni o sequestri.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con sentenza 33102/2022 chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dal titolare di una ditta di autodemolizione veicoli condannato per il reato di cui all'articolo 259 del Dlgs 152/2006 perché effettuava una spedizione illegale di rifiuti verso un Paese non aderente all'Efta (in violazione dell'articolo 34 del regolamento 1013/2016/Cee) presentando alla dogana di Genova un container contenente, tra gli altri, ricambi auto usati relativi alla sicurezza del veicolo e motori non bonificati.
La Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, conferma la natura di rifiuti dei beni oggetto di spedizione. La tesi difensiva secondo cui questi ultimi sarebbero stati di "apprezzabile valore economico e idonei ad un reimpiego" risultava infatti smentita dalla testimonianza del funzionario delle dogane il quale riferiva che le parti di autoveicoli rinvenute nel container si presentavano ammassate alla rinfusa e non idoneamente imballate né separate l'una dall'altra. Sul punto il Collegio precisa che l'accertamento della natura di rifiuto di una sostanza/oggetto non deve essere necessariamente accertata mediante perizia potendo il giudice fondare il proprio convincimento anche da altri elementi probatori (quali, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni testimoniali, i rilievi fotografici, le ispezioni o i sequestri). (IM)
N.d.R.: il riferimento, contenuto nella sentenza, all'articolo 80 del Dlgs 209/2003 (articolo non presente nel corpo del decreto legislativo né nella versione vigente né in quelle precedenti) deve presumibilmente intendersi riferito all'articolo 80 del Dlgs 285/1992, in quanto è tale disposizione - richiamata dallo stesso Dlgs 209/2003 (nella versione previgente dell'articolo 15) - ad essere relativa alle "operazioni di revisione singola" citate in sentenza
Corte di Cassazione
Sentenza 8 settembre 2022, n. 33102
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