Dm Infrastrutture 15 dicembre 2021, n. 509
Modalità di utilizzo delle risorse per il rafforzamento della mobilità ciclistica e la costruzione di ulteriori km di piste ciclabili urbane e metropolitane - Misura 2, Componente 2, Investimento 4.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 15 dicembre 2021, n. 509
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009, sul sito web del Ministero delle infrastrutture il 14 gennaio 2022)
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (Ue) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/Ue e abroga il regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
Visto il decreto-legge 32 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto— legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Vista in particolare la misura M2C2 – 4.1 del Pnrr "Rafforzamento mobilità ciclistica", che prevede una dotazione di 600 milioni di euro per la realizzazione di due diversi sub-investimenti relativi rispettivamente a: a) "ciclovie urbane" per il quale si prevede, entro il 2023, la costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane da realizzare nelle 40 Città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, e b) "ciclovie turistiche" per il quale si prevede, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 1.235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che per la realizzazione del sub-investimento "ciclovie urbane" assegna l'importo complessivo di euro 200.000.000,00, di cui euro 50.000.000,00 quali fondi statali a legislazione vigente, ed euro 150.000.000,00 derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (RRF); per la realizzazione del sub-investimento "ciclovie turistiche" assegna l'importo complessivo di euro 400.000.000,00, di cui euro 150.000.000,00 quali fondi statali a legislazione vigente, ed euro 250.000.000,00 derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (RRF);
Considerato che sono oltre 100 le Città italiane che ospitano sedi universitarie e pertanto si può considerare il numero degli iscritti come parametro per definire quelle che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi;
Ritenuto che un numero di iscritti superiore a 5000 studenti possa essere un parametro congruo e sufficiente per individuare le Città sedi di università al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal Pnrr;
Visto l'elenco delle Città con più di cinquantamila abitanti e sedi delle principali università con un numero minimo di iscritti pari a 5000, riportate in ordine decrescente in relazione al numero di iscritti nell'allegato 1 al presente decreto, come da elaborazione della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti universitari di agosto 2021, resi disponibili dall'Ufficio di statistica del Ministero dell'università e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n. 344, con il quale sono stati finanziati, a valere sulla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successivi rifinanziamenti, interventi per la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili per un importo complessivo di euro 137.244.458,00;
Considerato che la quota di 50 milioni imputati a progetti già in essere per il rafforzamento della mobilità ciclistica per il periodo 2022 – 2026, come indicato nella misura M2C2 – 4.1 del Pnrr prima citata, è da ricomprendere nell'importo di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n. 344;
Ravvisata la necessità di procedere al riparto delle risorse del Pnrr per nuovi progetti per un importo di 150 milioni di euro – al netto delle risorse per progetti in essere — applicando i criteri e le percentuali di riparto utilizzati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 344 del 12 agosto 2020, in considerazione della tipologia degli interventi da realizzare ed in ragione della circostanza che gli indicatori per la valorizzazione dei criteri di natura demografica e della superficie territoriale degli Enti interessati sono caratterizzati da una sostanziale stazionarietà;
Considerato che nell'ambito dell'investimento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" della componente "M2C2.4 Sviluppare un trasporto locale più sostenibile" del Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, è esplicitato che "la misura ha anche l'obiettivo di migliorare la coesione sociale a livello nazionale, con il 50% per cento delle risorse destinate alle Regioni del Sud ";
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica";
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, le modificazioni introdotte con l'articolo 229 relativo a "Misure per incentivare la mobilità sostenibile" dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
Considerato che il termine di "piste ciclabili" inserito quale obiettivo nel Pnrr è da intendersi in senso ampio, comprendente quindi la definizione di ciclovia di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 2, articolo 2, comma 2, lettere a) b) e c) e le nuove definizioni di "corsia ciclabile" di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, come integrato e modificato dalla legge 11 settembre 2020, n.120;
Visto quanto indicato dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali";
Visto l'allegato 1 al presente decreto;
Considerato che il principio di "non arrecare un danno significativo" è definito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto 6), del regolamento (Ue) 2021/21, come segue: "non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852";
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
Vista la delibera del Cipe n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Cup;
Visto l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo— contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto l'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono
definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (Cup) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Pnrr;
Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr";
Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna amministrazione, riportati nella tabella B allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021;
Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che "Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea.";
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 2 dicembre 2021;
Decreta
Articolo 1
Riparto delle risorse e finanziamento degli interventi
1. Il presente decreto definisce le modalità di utilizzo di quota delle risorse dell'intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "ciclovie urbane" di cui alla misura M2C2 del Pnrr, pari complessivamente a 150 milioni di euro, per gli esercizi dal 2022 al 2026 assegnate dalla tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al rafforzamento della mobilità ciclistica e in particolare alla costruzione di km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, da realizzare nelle Città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, ad opera dei Comuni.
3. Gli interventi da realizzare, unitamente a quelli finanziati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n. 344, a valere sulla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successivi rifinanziamenti, dovranno garantire la realizzazione di 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, in comuni con più di 50.000 abitanti, entro il 31 dicembre 2023 e ulteriori 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane entro il 30 giugno 2026.
4. Il riparto delle risorse, con l'indicazione degli obiettivi di realizzazione al 31 dicembre 2023 e al 30 giugno 2026, è riportato nell'allegato 1 al presente decreto, tenuto conto della percentuale del 50% delle risorse da destinare agli Enti locali delle Regioni del Sud.
5. Il finanziamento degli interventi è disposto con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'individuazione del dettaglio degli interventi attraverso i codici unici di progetto (Cup).
6. I Cup di cui al decreto del precedente comma 5 sono associati a ogni singolo quadro economico di spesa e, a pena nullità dell'atto che lo autorizza, devono essere validi, ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Articolo 2
Modalità di utilizzo delle risorse
1. I Comuni beneficiari si impegnano, in relazione agli interventi oggetto del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 1, a realizzare ed ultimare le piste ciclabili urbane e metropolitane loro finanziate per un numero di km pari o superiore al numero riportato nell'allegato 1, secondo le tempistiche ad esse associate nel medesimo allegato 1, al fine di garantire il complessivo raggiungimento dei seguenti target:
— realizzazione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane entro il 31 dicembre 2023;
— realizzazione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane entro il 30 giugno 2026.
2. I Comuni beneficiari si impegnano altresì a rispettare le disposizioni per la gestione, controllo e valutazione, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (Ue) 2021/241, a partire dall'impegno a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'Ue con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" per come indicato nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 21 del 14 ottobre 2021, e ad inserire nella documentazione di gara i necessari elementi volti a garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo come previsto dall'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852 — sistema di "Tassonomia per la finanza sostenibile" e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l'investimento di competenza.
Articolo 3
Spese ammissibili — Tempistica
1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono utilizzate per la realizzazione di piste ciclabili urbane e metropolitane, da realizzare nelle Città con più di 50.000 abitanti che ospitano le principali università, di cui all'allegato 1, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani.
2. Nell'ambito del sistema di interventi realizzati dai Comuni beneficiari di cui all'allegato 1, deve comunque essere previsto un collegamento, per mezzo di pista ciclabile, tra la sede o più sedi delle università presenti sul territorio dei Comuni beneficiari e uno o più nodi ferroviari o metropolitani a servizio del medesimo territorio. A tal fine i Comuni individuano i percorsi più idonei tenendo conto della rilevanza delle sedi universitarie, in termini di maggiore accesso dell'utenza per attività didattiche o amministrative o comunque connesse all'utilizzo delle strutture universitarie, nonché del più efficace collegamento, sotto il profilo tecnico, con i nodi ferroviari o metropolitani, intesi come nodi di interscambio modale.
3. Fermi restando i Comuni beneficiari di cui all'allegato 1, sono ammessi anche interventi di collegamento tra due o più comuni limitrofi o nell'area metropolitana, intesa come area provinciale per i Comuni che non sono inseriti in una Città metropolitana, al fine di favorire la mobilità ciclistica da e verso le sedi universitarie ed i nodi di interscambio modale. A tal fine, per velocizzare il processo attuativo, i comuni beneficiari possono delegare la Città metropolitana per gli interventi di collegamento extraurbano e in area metropolitana.
4. Tutti gli interventi finanziati sono realizzati nel rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo n. 50/2016, e successive modiche ed integrazioni, e degli eventuali ulteriori provvedimenti in materia previsti per l'attuazione del Pnrr.
5. Gli Enti beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 1 attestano, anche tramite il monitoraggio di cui all'articolo 8, che gli interventi finanziati non sono e né saranno oggetto, per la quota ammessa a finanziamento con il presente decreto, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui alla misura M2C2 — 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "ciclovie urbane" del Pnrr.
6. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, in ogni caso, non possono essere utilizzate per la copertura di eventuali contenziosi che dovessero insorgere nell'affidamento ed esecuzione degli interventi finanziati.
7. Sono ammessi a finanziamento anche gli interventi le cui procedure siano iniziate in data successiva all'approvazione del Pnrr, con atti formali, quali determina a contrarre o assimilabili e siano state eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto, dal decreto di cui al comma 5 dell'articolo 1 e dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Gli appalti relativi agli interventi finanziati dal decreto di cui al comma 5 dell'articolo 1, pena la decadenza dal finanziamento, devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023 ed entro il medesimo termine devono essere raggiunti gli obiettivi obbligatori, previsti dal Pnrr, pari ad almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili realizzati, indicati, con il riparto per ogni comune beneficiario, nell'allegato 1.
9. Pena la decadenza dal finanziamento, entro il 30 giugno 2026 devono essere raggiunti gli obiettivi obbligatori, previsti dal Pnrr, pari ad almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili realizzati, indicati, con il riparto per ogni comune beneficiario, nell'allegato 1.
10. Nell'allegato 1 sono riportati altresì i km complessivi di piste ciclabili che i Comuni beneficiari possono realizzare, entro il termine del 30 giugno 2026, con le risorse del presente decreto.
11. Resta fermo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
12. Le condizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono verificate attraverso il monitoraggio di cui all'articolo 8.
13. Le somme già trasferite dal bilancio dello Stato e non utilizzate nei termini di cui alle scadenze fissate dal presente decreto sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 4
Modalità di accesso alle risorse
1. Per accedere alle risorse di cui all'articolo 1, i Comuni beneficiari inviano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile – Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione da parte del medesimo Ministero dell'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, apposita istanza manifestando l'interesse ad accedere al finanziamento. La mancata presentazione della manifestazione di interesse entro il termine sopraindicato comporta la decadenza dal finanziamento.
2. Le eventuali risorse resesi disponibili a seguito della mancata presentazione della manifestazione di interesse di cui al comma 1 possono essere riassegnate a favore delle altre Città sedi di università, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal Pnrr , fermo restando l'assegnazione del 50% agli Enti locali nei territori del Sud.
3. Entro 30 giorni dal termine di cui al comma 1, i Comuni che hanno manifestato l'interesse al finanziamento comunicano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili i Cup degli interventi, ai fini del decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
Articolo 5
Modalità di erogazione delle risorse
1. Le risorse sono erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi e saldo, a seguito di istanza da parte dei Comuni beneficiari inoltrata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, secondo le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. L'erogazione di risorse con le modalità di cui al comma 1 non può superare l'ammontare delle risorse disponibili nell'anno al momento delle erogazioni.
Articolo 6
Utilizzo delle economie
1. Le economie restano nella disponibilità del Comune sino al completamento di ciascun intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti, ferme restando le procedure previste dal presente decreto.
2. A seguito del completamento degli interventi, le economie finali, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, sono versate sul conto di tesoreria indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 7
Verifiche
1. Ai fini dell'audit e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e nazionale tutti i soggetti di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e) del regolamento (Ue) 2021/241, nonché il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Servizio centrale per il Pnrr e l'Ufficio di audit del Pnrr di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e gli altri soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa hanno accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni. I Comuni assegnatari delle risorse di cui al presente decreto consentono l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco e mantengono disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Ministero si riserva di effettuare verifiche a campione, anche in loco, sull'attuazione degli interventi e dell'effettivo utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1.
3. I Comuni dovranno consentire l'accesso a tutta la documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.
4. In caso di violazioni accertate a seguito di attività di controllo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla revoca dei finanziamenti. Qualora le risorse risultano già trasferite dal bilancio dello Stato si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del presente decreto.
Articolo 8
Monitoraggio e rendicontazione
1. Il soggetto attuatore ovvero il titolare del Cup effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce: "Pnrr – misura M2C2 – 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "ciclovie urbane e metropolitane" valorizzando l'indicatore fisico associato al valore target previsto.
2. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1 avvengono con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento.
3. Il "Piano di riparto" e il target chilometrico puntuale di cui all'allegato 1 al presente decreto può essere rimodulato, ferma restando l'assegnazione complessiva, previa autorizzazione della Direzione generale competente del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, su richiesta motivata dei Comuni beneficiari, anche per il tramite di Anci, entro e non oltre il 30 giugno 2022.
4. Al fine di assicurare un efficace coordinamento con la programmazione regionale in materia di interventi di mobilità ciclistica, i Comuni beneficiari inviano alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dalla data del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 1, apposita informativa relativa agli interventi finanziati ed allo stato di attuazione degli stessi.
Articolo 9
Efficacia
1. Il presente decreto acquista efficacia dalla data di comunicazione ai Comuni, assegnatari delle risorse di cui all'articolo 1, dell'avvenuta registrazione presso gli Organi di controllo.
Allegato 1
Decreto riparto 150.000.0000,00 – Città sedi principali Università ‐ Risorse al Sud Euro 75.000.000,00 pari al 50%
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