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Ippc / Aia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Veneto 10 ottobre 2022, n. 1518

Ippc/Aia - Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) per un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi - Articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 - Autorizzazione allo scarico ex articolo 124, Dlgs 152/2006 - Imposizione di limiti allo scarico relativi ai Pfas - Imposizione da parte dell'Autorità competente e prescrizioni più restrittive di quelle previste dalla normativa - Legittimità - Sussistenza - Obiettivo di tutela della qualità dei corpi idrici ex articolo 101, Dlgs 152/2006 - Prescrizioni relative all'accettazione di rifiuti contenenti Pfas - Assenza di metodiche di trattamento o di conclusioni sulle Bat in materia - Introduzione comunque di prescrizioni idonee ad abbattere tali sostanze ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 5-ter, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza

È legittimo il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) che introduce limiti allo scarico e prescrizioni relative all'accettazione di rifiuti contenenti Pfas più rigorosi di quelli previsti dalle norme.
Lo ha deciso il Tar Veneto nella sentenza 10 ottobre 2022, n. 1518 che ha confermato la legittimità del provvedimento di Aia in sede di riesame ex articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 per un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. La Regione introduceva limiti allo scarico e prescrizioni relative all'accettazione di rifiuti contenenti sostanze perfluoro alchiliche (Pfas), quali condizioni di autorizzazione.
Relativamente ai limiti allo scarico l'impresa sosteneva che la Regione non poteva introdurre nel singolo provvedimento di Aia di limiti allo scarico di sostanze non contemplate dalla legislazione statale al di fuori del quadro conoscitivo, pianificatorio e programmatorio di settore. È vero, afferma il Tar che occorre tenere conto della pianificazione di settore, ma il quadro autorizzatorio degli scarichi (articoli 101 e 124, Dlgs 152/2006) dà il potere alla P.a. in sede di autorizzazione, di agire per prevenire situazioni di inquinamento.
Per quel che riguarda le prescrizioni relative all'accettazione di rifiuti contenenti Pfas l'impresa sosteneva che in assenza di metodiche di trattamento di una sostanza all'interno di un determinato impianto e nell'assenza di una Bat (Best available technique – migliore tecnica disponibile) riconosciuta che ne definisca le modalità di trattamento, la Regione non potrebbe limitare il trattamento di quei rifiuti presso l'impianto. Una tesi che sovverte il principio base delle autorizzazioni ambientali (tutelare l'ambiente dagli inquinamenti) e in contrasto con l'articolo 29-sexies, comma 5-ter, Dlgs 152/2006 che prevede che in assenza di una conclusione sulle Bat in merito l'Autorità competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dell'autorizzazione. (FP)

Tar Veneto

Sentenza 10 ottobre 2022, n. 1518