Dm Infrastrutture 12 ottobre 2021, n. 389
Contributo per il rinnovo della flotta con navi green - Tipologia e parametri tecnici degli interventi di rinnovo e ammodernamento finanziabili e determinazione dell'entità del contributo - Missione 2, Componente 2, del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 12 ottobre 2021, n. 389
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero delle infrastrutture il 17 novembre 2021)
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze
Visti gli articoli 93, 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 6 luglio 2021, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
Visto, in particolare, l'articolo 1:
— comma 1 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sono state ripartite le relative risorse per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
— comma 2, lettera c) in base a quale le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo sono da iscrivere quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
— comma 2, lettera c) punto 2 in base al quale le risorse dianzi citate sono riferite, tra l'altro, al seguente intervento: "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi — Navi: 45milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026";
— comma 2-ter, lettere a) e c) in base al quale le risorse di cui al richiamato comma 2, lettera c), punto 2 sono destinate:
"a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non superiore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;
— comma 2-quater, lettera b) in base al quale "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti "la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter, l'entità del contributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso";
— l'articolo 1, comma 6, che stabilisce che "Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";
— l'articolo 1, comma 7-bis, ed in particolare i periodi da 1 a 3 che stabiliscono che "Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti."
— il comma 8, secondo periodo, ai sensi del quale le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, con il quale sono stati individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Pnrr con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla individuazione della tipologia e dei parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della lettera a) del comma 2-ter richiamato nonché alla determinazione dell'entità del contributo riconoscibile per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso;
Considerato che l'articolo1, comma 8, del citato decreto-legge n.59/2021 prevede che "l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea".
Decreta
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua la tipologia ed i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del comma 2-ter, lettera a) dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (di seguito "Decreto"), determina l'entità del contributo riconoscibile per ciascuna delle tipologie di intervento nonché le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.
2. Gli interventi previsti dal presente decreto sono attuati previa positiva decisione della Commissione sulla compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, Tfue.
Articolo 2
Risorse, tipologia e parametri tecnici degli interventi ammissibili
1. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate, fino ad esaurimento e per le annualità di riferimento:
a) quanto ad euro 250 milioni agli interventi di rinnovo della nave (costruzione di nuove unità navali dotate di una tipologia di impianto di propulsione a basso impatto ambientale);
b) quanto ad euro 250 milioni agli interventi a basso impatto ambientale di completamento della nave in fase di costruzione o di ammodernamento;
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, euro 50 milioni sono riservati ai medesimi interventi se realizzati su unità navali operanti in ambito portuale italiano.
3. Per ciascuna delle tipologie di intervento di cui al comma 1, è formata specifica graduatoria. Entro il limite complessivo dei 500 milioni di euro, le risorse eventualmente non utilizzate in una delle due tipologie di intervento di cui al comma 1 sono destinate alla copertura delle richieste di contributo ammissibili eventualmente acquisite nelle altre tipologie di intervento.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti tipologie di interventi:
| nn. | intervento | descrizione | specifica | Articolo 2 comma 1 |
| 1 | rinnovo della nave | costruzione di nuove unità navali a scafo metallico | costruzione di nuova unità navale dotata di una tipologia di impianto di propulsione a basso impatto ambientale | lettera a) |
| 2 | rinnovo della nave in fase di costruzione | completamento di nuove unità navali a scafo metallico | completamento di nuova unità navale dotata di una tipologia di impianto di propulsione a basso impatto ambientale | lettera b) |
| 3 | ammodernamento della nave | lavori di modificazione dell'unità navale | lavori di modificazione di alcune parti della nave, le cui caratteristiche principali restano sostanzialmente immutate | lettera b) |
| 4 | ammodernamento della nave | lavori di trasformazione che comportano un radicale mutamento delle caratteristiche principali della nave | lavori di trasformazione comportanti l'allungamento della nave e nuova impiantistica associata, relativamente alla parte interessata | lettera b) |
5. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 4, numeri 2, 3 e 4 sono ammessi a contributo i seguenti interventi:
a) Installazione di nuovi apparati/equipaggiamenti ed impiantistica associata in modo da rendere la nave con motori in grado di utilizzare uno/due combustibili, tra cui almeno uno basso impatto ambientale (Gnl, BioGnl, metanolo, idrogeno, ammoniaca NH3);
b) Installazione di gruppi di batterie, in modo che l'unità navale quando in prossimità dei porti possa staccare i motori ed effettuare le manovre di avvicinamento, di approdo, sosta in porto, e viceversa utilizzando le batterie installate;
c) Installazione di celle a combustibile (Idrogeno, metanolo, Gnl) ed impiantistica associata per la propulsione della nave;
d) Installazione di motori elettrici ad alta efficienza e a velocità variabile ed impiantistica associata, sostituzione dei motori elettrici con altri di classe energetica superiore e, ove possibile, con motori elettrici a velocità variabile ed in grado di adattarsi al carico;
e) Miglioramento idrodinamico (bulbo di prora, appendici di carena, applicazioni di pitture a basso impatto ambientale e/o ad alte prestazioni, sostituzione delle eliche o delle pale delle eliche);
f) Lubrificazione ad aria della carena;
g) Sistemi ibridi calibrati su specifiche esigenze operative;
h) Installazione dell'equipaggiamento necessario per l'alimentazione elettrica da terra (cold ironing);
i) Illuminazione, sostituzione dei corpi illuminanti con altri a basso consumo energetico (Led);
j) Installazione di dispositivi di recupero energetico, installazione di impianti di recupero dell'energia dai gas di scarico per produzione di energia elettrica;
k) Installazione di sistemi di pulizia dei gas di scarico, scrubber, abbattitori di emissioni NOx (Sgr, Egr) o interventi di miglioramento delle performance degli stessi;
l) Installazione di apparecchiature per il recupero ed immagazzinamento dell'anidride carbonica (CO2);
m) Installazione di pannelli solari per la produzione di energia elettrica in ausilio ai generatori di bordo;
n) Installazione di sistemi per lo sfruttamento dell'energia del vento (wing sails, kites, cilindri eolici ad effetto magnus) di ausilio alla propulsione;
o) Monitoraggio dei consumi, Installazione di sistemi per la raccolta sistematica e l'elaborazione dei dati relativi ai consumi di bordo, al fine di limitare i consumi;
p) Installazione di sistemi di monitoraggio delle prestazioni e manutenzione predittiva basati sull'intelligenza artificiale;
q) Interfaccia innovativa tra layout portuale e progetto nave per migliorare la logistica di imbarco e sbarco (adeguamento nave ad esempio portelloni);
r) Riduzione della rumorosità in aria e in acqua;
s) Sistema di propulsione integrato tra timone ed elica da permettere di minimizzare le perdite vorticose;
t) Motori a controllo elettronico della combustione:
u) Installazione di software di ottimizzazione della rotta e dell'assetto nave;
v) Intelligenza artificiale-digitalizzazione della gestione e della operatività nave;
w) Installazione di generatori asse reversibili Pto/Pti dotati di inverter;
x) Impiego di convertitori di frequenza sulle utenze elettriche di grande potenza;
y) Installazione di refrigeranti a scafo per evitare l'installazione e l'uso continuato di pompe acqua mare.
Articolo 3
Tipologia delle navi
1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono ammessi a contributo se riferiti a navi a scafo metallico iscritte nei Registri e nelle matricole nazionali ai sensi dell'articolo 146 del Codice della navigazione di cui al Rd 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni (di seguito "Codice") o in altri registri di Paesi appartenenti all'Unione europea/See aventi una stazza lorda internazionale (GT) uguale o superiore alle 100 tonnellate. Sono, altresì, ammessi a contributo la costruzione di nuove unità navali a scafo metallico o gli interventi di cui all'articolo2 riferiti a navi in corso di costruzione iscritte nei Registri delle navi e dei galleggianti in costruzione ai sensi degli articoli 233 e 234 del Codice della navigazione di cui al Rd 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni o di nuova costruzione o in corso di costruzione in Paesi appartenenti all'Unione europea/See o in Paesi terzi aventi una stazza lorda internazionale (GT) uguale o superiore alle 100 tonnellate.
2. Le navi di cui al comma 1 devono essere operate sul territorio nazionale tramite collegamenti marittimi che comprendano un porto italiano e con traffico verso porti europei e/o mediterranei ovvero operanti in ambito portuale italiano.
3. Per i cinque anni successivi all'erogazione definitiva del contributo, la nave oggetto di contributo deve restare iscritta nei registri di cui al comma 1 nonché essere operata da imprese di navigazione aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono ammessi a contributo per tutte le tipologie di navi a scafo metallico aventi una stazza lorda internazionale (GT) uguale o superiore alle 100 tonnellate.
5. Sono considerati non ammissibili:
a) i lavori effettuati ai fini della classifica periodica;
b) il rinnovo o ammodernamento di:
1. navi militari
2. unità da pesca
3. unità da diporto
4. galleggianti
5. navi che non siano in possesso della più alta classe dell'Organismo di Classifica della nave stessa
6. navi da crociera.
Articolo 4
Tipologia dei costi ammessi
1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2 sono ammessi a contributo:
a) i costi relativi alla costruzione di nuove unità navali a scafo metallico dotate di tipologia di impianto di propulsione a basso impatto ambientale volto alla riduzione delle emissioni inquinanti ed alla sostenibilità ambientale della navigazione (articolo 2, comma 4, n. 1);
b) nel caso di completamento di nuove unità navali in fase di costruzione, modificazione e trasformazione delle unità navali esistenti, i costi relativi ai soli lavori ed alle sole componenti a basso impatto ambientale volte alla riduzione delle emissioni inquinanti ed alla sostenibilità ambientale della navigazione (articolo 2, comma 4, n. 2, 3, 4).
Articolo 5
Termini
1. Sono ammessi a contributo gli interventi per i quali il beneficiario abbia stipulato il relativo contratto di esecuzione a far data dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 30 giugno 2023, con consegna della nave, certificata dall'Autorità marittima, entro i termini perentori del 31 dicembre 2024 in caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 4, nn. 2, 3, e 4 e del 30 giugno 2026 in caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 4, n. 1.
Articolo 6
Entità del contributo riconoscibile per ciascuna tipologia di intervento
1. Nei limiti indicati all'articolo 4, l'entità del contributo riconoscibile è così stabilito:
a) costruzione di nuove navi
1. il 30 per cento dei costi per le navi costruite nei Paesi membri dell'Unione europea;
2. un ulteriore 10 per cento dei costi rispetto a quanto previsto nel precedente punto 1 in caso di demolizione di una nave di pari tipologia e di tonnellate di stazza lorda internazionale almeno pari al 70% di quella della nuova unità navale in costruzione per la quale si richiede la concessione del contributo. Tale demolizione andrà effettuata in un impianto con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed inserito nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell'articolo 16 del regolamento 1257/2013;
3. l'importo dei contributi ritenuti ammissibili in applicazione dei precedenti punti 1, 2 non potrà superare il massimale di 50 milioni di euro per ciascuna unità navale;
4. relativamente alle navi di nuova costruzione, in considerazione della funzione di collegamento tra porti nazionali, nell'assegnare il contributo sarà data priorità alle navi passeggeri e Ro-Ro passeggeri.
b) completamento o ammodernamento delle navi
1. completamento di un'unità navale in corso di costruzione: il 30% dei costi dei lavori e delle componenti come indicati al precedente articolo 2, comma 5, nel caso vengano realizzati gli interventi di cui alle lettere a), b), c) fino all'importo massimo di 30 milioni di euro per ciascuna unità navale;
2. completamento di un'unità navale in corso di costruzione: il 20% dei costi dei lavori e delle componenti come indicati al precedente articolo 2, comma 5, nel caso vengano realizzati gli interventi dalla lettera d) sino alla lettera y) fino all'importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuna unità navale;
3. lavori di modificazione: il 40% dei costi dei lavori e delle componenti come indicati al precedente articolo 2, comma 5, nel caso vengano realizzati gli interventi di cui alle lettere a), b), c) fino all'importo massimo di 30 milioni di euro per ciascuna unità navale;
4. lavori di modificazione: il 20% dei costi dei lavori e delle componenti come indicati al precedente articolo 2, comma 5, nel caso vengano realizzati gli interventi di cui dalla lettera d) sino alla lettera y) fino all'importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuna unità navale;
5. lavori di trasformazione: il 50% dei costi dei lavori e delle componenti come indicati al precedente articolo 2, comma 5, nel caso vengano realizzati gli interventi di cui alle lettere a), b), c) fino all'importo massimo di 30 milioni di euro per ciascuna unità navale;
6. lavori di trasformazione: il 20% dei costi dei lavori e delle componenti come indicati al precedente articolo 2, comma 5, nel caso vengano realizzati gli interventi di cui dalla lettera d) sino alla lettera y) fino all'importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuna unità navale.
7 un ulteriore 5 per cento, aggiuntivo rispetto ai costi di cui ai punti da 1 a 6, è attribuito, nei limiti massimi di importo concedibile, agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5 che presentano livelli incrementali di innovazione ed efficienza energetica e di miglioramento della sostenibilità ambientale correlati anche a miglioramenti progettuali della nave e installazione di sistemi di generazione ad impatto zero, predisposizione di impianti per futura installazione di generazione di energia a impatto zero.
2. L'assegnazione dei contributi, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è effettuata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse.
Articolo 7
Soggetti destinatari delle risorse
1. Sono destinatari delle risorse di cui all'articolo 1 le imprese di navigazione di cui all' articolo 265 del Codice della Navigazione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 143 del medesimo Codice con organizzazione stabile nel territorio italiano.
Articolo 8
Modalità e condizioni di erogazione
1. Gli interventi ammessi al contributo devono rispettare i termini di realizzazione previsti nell'articolo 5. In ogni caso non è consentito il cumulo dei contributi per gli stessi interventi.
2. Agli esiti della valutazione delle istanze pervenute il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica ai beneficiari l'ammissibilità al contributo. I contributi sono erogati, nel limite massimo del 20% di quanto riconosciuto, a seguito della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società beneficiaria, sotto la propria responsabilità, dell'avvenuta sottoscrizione del contratto, nella quale vengono indicati tra l'altro i dati di sottoscrizione del contratto di realizzazione dell'intervento, i Cup e gli eventuali Cig dell'intervento ed i dati identificativi del costruttore. Le ulteriori risorse sono erogate secondo gli stati di avanzamento indicati nel provvedimento di concessione del contributo.
3. Fermo quanto stabilito nei commi 1 e 2 del presente articolo, le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo e le condizioni di erogazione dello stesso sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 9
Revoca dei contributi
1. Il beneficiario rispetta il cronoprogramma procedurale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle economia e delle finanze del 15 luglio 2021. Il mancato rispetto dei termini previsti dal citato cronoprogramma, nonché la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3 del citato decreto comportano, ai sensi dell'articolo 1 comma 7-bis del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 luglio 2023, anche tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco dei Cup degli interventi ammessi nonché dei beneficiari che hanno sottoscritto il contratto nei termini di cui all'articolo 5 e gli estremi dei relativi contratti.
3. L'amministrazione provvede alla revoca del contributo e al recupero in danno delle somme eventualmente già erogate ove gli interventi di cui all'articolo 2 oggetto di contributo non siano realizzati nei tempi e nei modi stabiliti con il provvedimento di concessione del contributo stesso. Le risorse revocate ai sensi del presente comma, eventualmente già erogate, sono restituite allo Stato entro 60 giorni successivi alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca mediante versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 10
Verifiche e Monitoraggio
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assicura la verifica dello stato di avanzamento e della realizzazione degli interventi ammessi a contributo mediante verifiche sull'adempimento degli obblighi posti a carico dei soggetti beneficiari dell'erogazione. Il beneficiario è tenuto ad assicurare la massima assistenza necessaria.
2. L'attività di verifica di cui al comma 1 non esime il beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione degli interventi.
3. Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, il Ministero trasmette trimestralmente al Mef una comunicazione sullo stato di attuazione degli interventi e sugli obiettivi conseguiti. Nella medesima comunicazione sono altresì riportati gli esiti delle verifiche effettuate ai sensi del comma 1.
4. Il monitoraggio delle procedure e degli interventi previsti dal presente decreto è effettuato dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati secondo una delle seguenti voci: "C.2.1.1 — Pnic — Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi — Navi — Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito — Upgrading nuove navi"; "C.2.1.2 — Pnic — Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi — Navi — Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito — Retrofit Navi".
Articolo 11
Efficacia
1. Il presente decreto ha efficacia a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di controllo ed è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.