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Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 31 ottobre 2022, n. 14186

Valutazione di impatto ambientale (Via) - Procedimento di Via ex articolo 23, Dlgs 152/2006 - Provvedimento di Via ex articolo 25, Dlgs 152/2006 - Pubblicazione - Normativa regionale - Lr Lazio 12/2011, articolo 1, comma 116 - Obbligo di pubblicazione sul Bur di provvedimenti che prevedono la pubblicazione sul Bur - Presunzione di legale conoscenza dell'atto - Decorrenza dal completamento delle forme di pubblicazione previste - Sussistenza - Progetto di riclassificazione di discarica di rifiuti speciali non pericolosi in area vicina a sito di importanza comunitaria (Sic) e a zona di protezione speciale (Zps) - Procedimento di Via - Rilascio del provvedimento di Via senza avere espletato la valutazione di incidenza ex articolo 5, Dpr 357/1997 - Illegittimità - Sussistenza

N.d.R.:
1) il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti;
2) analogamente si vedano sentenza Tar Lazio 5 ottobre 2022, n. 12639 e sentenza Tar Lazio 17 ottobre 2022, n. 13149.

 

Se per il provvedimento di Via si prevede anche la pubblicazione sul Bur regionale oltre che sul sito web della P.a., la presunzione legale di conoscenza si ha solo col completamento del giro di pubblicazioni.
Si è così espresso il Tar Lazio nella sentenza 31 ottobre 2022, n. 14186 nel procedimento relativo al procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) ex articolo 23 del Dlgs 152/2006 per un progetto discarica per rifiuti speciali non pericolosi. Respingendo l'eccezione di tardiva impugnazione della determina di Via rilasciata dalla Regione, i Giudici hanno rilevato come se è vero che l'articolo 25, Dlgs 152/2006 prevede la pubblicazione del provvedimento di Via sul sito web dell'Autorità competente, nel caso di specie il medesimo provvedimento disponeva anche la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Di conseguenza, come previsto dall'articolo 1, comma 116, lettera c), della Lr Lazio 12/2011 se il provvedimento di Via stabilisce la pubblicazione anche sul Bur, esiste l'obbligo di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino.
Pertanto, affermano i Giudici laziali, in presenza di forme plurime di pubblicità la presunzione di legale conoscenza del provvedimento può dirsi completamente realizzata solo quando ognuna di esse sia stata posta in essere. Di qui il diverso calcolo dei termini di decorrenza per l'impugnazione e la tempestività del ricorso.

Nel merito, il ricorso contro il provvedimento di Via è stato accolto per l'omessa valutazione di incidenza ex Dpr 357/1997 che riguarda anche i progetti posti all'esterno di un sito della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale) e va comunque effettuata ogniqualvolta vi sia la probabilità di un'incidenza significativa, potendo essere omessa solo quando vi sia la certezza di un'assenza di incidenze (con obbligo di motivazione). Analogamente si veda Tar Lazio 5 ottobre 2022, n. 12639 e Tar Lazio 17 ottobre 2022, n. 13149. (FP)

Tar Lazio

Sentenza 31 ottobre 2022, n. 14186