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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 21 novembre 2022, n. 10253

Acque - Appalti - Affidamento del servizio idrico integrato (N.d.R.: articolo 149-bis, Dlgs 152/2006) - Procedura di subentro tra gestore uscente ed entrante - Ritardi - Proroga tecnica del servizio in capo al gestore uscente ai sensi dell'articolo 106, comma 11, Dlgs 50/2016 - Legittimità - Sussistenza

I ritardi nel passaggio soft tra gestore uscente ed entrante del Servizio idrico integrato giustificano la "proroga tecnica" ex Dlgs 50/2016 (Codice appalti) da parte dell'Amministrazione.
Il Servizio idrico integrato non ammette soluzioni di continuità a garanzia dell'utenza, ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 21 novembre 2022, n. 10253 con la quale ha riformato il giudizio del Tar Molise. In discussione la proroga tecnica del Servizio idrico disposta dall'Ente comunale affidante come previsto dall'articolo 106, comma 11, Dlgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Il gestore uscente lamentava l'imposizione della proroga del servizio oramai scaduto ritenendola illegittima.
Per i Giudici se è vero che la proroga "tecnica" del servizio affidato è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, è altrettanto vero che nel caso di specie l'affidamento al nuovo gestore era avvenuto mentre tardava il subentro. Per i Supremi Giudici, una volta esclusa la pronta fattibilità della già avviata soluzione di un subentro consensuale del gestore entrante in quello uscente, e non essendo evidentemente ipotizzabile un subentro nel servizio per altra via, determinava la necessità di continuare ad avvalersi della prestazione del gestore scaduto, trattandosi di un servizio che non tollera alcuna soluzione di continuità. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 21 novembre 2022, n. 10253