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Inquinamento (altre forme di)
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 10 novembre 2022, n. 9843

Inquinamento luminoso - Attività di impresa - Accensione di impianti di illuminazione - Assenza dell'autorizzazione prevista dalla Lr Veneto 17/2009 - Divieto comunale di accensione - Richiesta di accesso ai progetti illuminotecnici degli altri impianti siti nel medesimo Comune ex articolo 3, Dlgs 195/2005 - Condizioni - Interesse ambientale - Necessità - Sussistenza - Interesse economico - Sufficienza - Esclusione - Istanza di accesso agli atti ex articolo 22, legge 241/1990 - Presupposti - Controllo generalizzato sulla legalità dell'operato dell'Amministrazione - Illegittimità - Sussistenza

È legittimo il provvedimento che nega l'accesso a documenti contenenti informazioni ambientali ex Dlgs 195/2005 se l'interesse sotteso è meramente economico e non "genuinamente ambientale".
Questo il principio di diritto che si evince dalla sentenza 9843/2022 del Consiglio di Stato. Il Collegio si pronuncia nella specie sulla legittimità del diniego opposto a un'istanza di accesso agli atti avanzata da una società veneta che si vedeva negare l'accensione di alcuni impianti di illuminazione per assenza dell'autorizzazione prevista dalla Lr 17/2009 (legge recante norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso). La ricorrente chiedeva, in particolare, di accedere ai progetti illuminotecnici, e alle relative autorizzazioni comunali, degli altri impianti siti nel medesimo Comune.
Il Consiglio di Stato, nel respingere il ricorso, conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'amministrazione o, come nella specie, il Giudice ben può pronunciarsi, ai fini dell'accoglibilità della richiesta di accesso ad informazioni ambientali ex Dlgs 195/2005, sull'effettiva sussistenza in capo al richiedente di un interesse propriamente ambientale. Ciò non potendo l'ordinamento ammettere "che di un diritto nato con specifiche e determinate finalità si faccia uso per scopi diversi".
Nella specie, conclude il Collegio, deve ritenersi corretta la statuizione del Giudice di primo grado che ha evidenziato come l'istante "non fosse mosso da un interesse genuinamente ambientale, ma intendesse tutelare i propri interessi economici". (IM)

Consiglio di Stato

Sentenza 10 novembre 2022, n. 9843