Sentenza Consiglio di Stato 28 dicembre 2022, n. 11472
Rifiuti - Sottoprodotti ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Pollina - Utilizzo come combustibile per produrre energia ai sensi della Sezione 4 della Parte II dell'allegato X alla Parte Quinta del Dlgs 152/2006 - Condizioni recate dall'articolo 2-bis del Dl 171/2008 come modificato dalla legge 96/2010 - Combustione che avviene nel medesimo ciclo produttivo - Necessità - Sussistenza - Natura di normativa speciale del Dl 171/2008 rispetto al Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Obbligo comunque del rispetto della pollina usata come combustibile delle altre condizioni previste dalla disciplina sui sottoprodotti ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
N.d.R.: la presente sentenza ha riformato la sentenza Tar Lombardia 8 aprile 2015, n. 498.
La pollina è un "sottoprodotto" ai sensi dell'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 da usare per produrre energia solo se la sua combustione avviene "nel medesimo ciclo produttivo" in cui si è generato il residuo.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 28 dicembre 2022, n. 11472 confermando il no della Provincia alla realizzazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e calore alimentato dalla pollina, cioè un concime organico derivante dal trattamento delle deiezioni di polli e galline. L'impresa ricorrente lamentava come la pollina fosse un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 e non un rifiuto e pertanto non si applicavano tutte le restrizioni (limiti di emissione e localizzazione) previste per gli impianti di trattamento rifiuti.
I Giudici hanno però sottolineato come l'articolo 2-bis del Dl 171/2008, come modificato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 prevede che la pollina destinata alla combustione è considerata sottoprodotto legittimamente da bruciare per produrre energia (Sezione 4, Parte II, allegato X alla Parte V, Dlgs 152/2006) solo se usata nel medesimo ciclo produttivo, a differenza di quanto richiede l'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 secondo il quale il sottoprodotto è una sostanza che viene riutilizzata anche nell'ambito di altri cicli produttivi allorché vi sia certezza circa questo tipo di reimpiego. La norma del Dl 171/2008 è norma speciale rispetto al Dlgs 152/2006 e quindi prevale anche su eventuali successive generali modifiche.
Naturalmente occorre anche che la pollina usata per essere esclusa dal regime dei rifiuti presenti tutte le altre caratteristiche dei sottoprodotti come normate dall'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 secondo una valutazione fatta dall'Amministrazione evidentemente caso per caso. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 28 dicembre 2022, n. 11472
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