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Aria
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 9 febbraio 2023, n. 5576

Aria - Stabilimento produttivo - Modifiche sostanziali (articolo 268, comma 1, lettera m-bis), Dlgs 152/2006) - Variazioni in contrasto con le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione unica ambientale (N.d.R.: articolo 6, Dpr 59/2013) - Violazione articolo 269, comma 8, Dlgs 152/2006 - Reato ex articolo 279, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Ammissione alla procedura estintiva di cui alla Parte VI-bis del Dlgs 152/2006 - In presenza di illecite emissioni in atmosfera - Presupposti  - Assenza di danno o di pericolo concreto e attuale di danno alle matrici ambientali o a quelle urbanistiche/paesaggistiche protette (articolo 318-bis, Dlgs 152/2006) - Necessità - Sussistenza - Dimensioni e consistenza minori rispetto al danno ambientale ex articolo 300, Dlgs 152/2006 - Ammissibilità - Sussistenza

Il danno che impedisce l'estinzione delle contravvenzioni ambientali (modifica di stabilimento senza autorizzazione) può riguardare sia le risorse naturali che quelle urbanistiche o paesaggistiche protette.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione (sentenza 5576/2023) chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dai legali rappresentanti di una società a responsabilità limitata condannati dal Tribunale di Termini Imerese perché avevano apportato modifiche sostanziali allo stabilimento, creando una nuova e rilevante parte di impianto, in violazione delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione unica ambientale (articolo 269, comma 8, Dlgs 152/2006).
La difesa, tra i motivi di ricorso, deduce la violazione degli articoli 318-bis e seguenti del Dlgs 152/2006 non essendo stata messa in atto la procedura finalizzata all'estinzione del reato di cui alla Parte VI-bis, Dlgs 152/2006.
La Corte, nel rigettare il ricorso, respinge la tesi difensiva della sostanziale obbligatorietà dell'adozione della procedura estintiva, non potendosi prescindere dal presupposto applicativo della procedura, ossia l'assenza di danno o pericolo di danno. Sul punto la Corte precisa che il danno ostativo all'estinzione delle contravvenzioni ambientali non si identifica con il danno ex articolo 300 del Dlgs 152/2006 (che rileva ai fini della tutela risarcitoria) "potendo avere dimensioni e consistenza minori e riguardare, oltre le risorse naturali, anche quelle urbanistiche o paesaggistiche protette". Nella specie i Giudici di merito avevano chiaramente affermato che la condotta degli imputati aveva arrecato un danno, o comunque un pericolo concreto e attuale di danno, alle matrici ambientali, urbanistiche e paesaggistiche. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 9 febbraio 2023, n. 5576