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Ippc / Aia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 15 febbraio 2023, n. 2693

Ippc/Aia - Impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti urbani non pericolosi - Riesame/rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 - Modifica sostanziale - Revamping dell'impianto - Ammodernamento e modernizzazione della tecnica di trattamento dei rifiuti senza aumenti quantitativi né nuovi Eer da autorizzare - Sottoposizione a verifica di assoggettabilità a Via o a Via ex allegato III o allegato IV alla Parte II del Dlgs n. 152/2006 - Esclusione

Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) in seguito all'ammodernamento di un impianto di trattamento rifiuti senza modifiche significative non necessita della sottoposizione a nuova valutazione/screening ambientale (Via).
A ricordarlo il Tar Lazio che con la sentenza 15 febbraio 2023, n. 2693 ha confermato la legittimità del riesame/rinnovo dell'Aia ex articolo 29-octies del Dlgs 152/2006 relativa al revamping di un impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti urbani non pericolosi. I ricorrenti contro il provvedimento lamentavano la scelta dell'Amministrazione di procedere all'aggiornamento e rinnovo dell'Aia già in possesso della società per quel sito, anziché sottoporre al procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) o di screening il progetto nonostante la natura sostanziale delle modifiche apportate all'impianto.
I Giudici laziali hanno però ricordato che il procedimento di Via e quello di Aia hanno funzioni diverse. La funzione della Via è preordinata alla salvaguardia dell'habitat nel quale l'uomo vive, che assurge a valore primario ed assoluto; quella dell'Aia incide sugli aspetti gestionali dell'impianto e sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i titoli necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante. In altre parole, Via ed Aia sono procedimenti preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi. Nel caso di specie l'impianto autorizzato è stato oggetto di revamping, cioè di un ammodernamento e modernizzazione della tecnica di trattamento dei rifiuti senza incrementi quantitativi, né nuovi codici Eer da autorizzare e quindi non ricade in nessuna delle fattispecie da sottoporre a Via secondo la Parte II del Dlgs 152/2006. (FP)

Tar Lazio

Sentenza 15 febbraio 2023, n. 2693