Sentenza Corte di Cassazione 22 giugno 2017, n. 31262
Acque - Impianti di trattamento - Guasto meccanico - Tracimazione digestato - Immissione rifiuti speciali in acque superficiali - Reato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Caso fortuito - Requisiti - Imprevedibilità od inevitabilità - Non punibilità per tenuità del fatto - Articolo 131-bis, C.p. - Moria di pesci - Non applicabilità
Il guasto meccanico dell'impianto, anche se dovuto a più fattori, non esonera il titolare dalla responsabilità ambientale per il deterioramento delle acque, a meno che venga individuata una causa "imprevedibile od inevitabile".
La Corte di Cassazione (sentenza 31262/2017) ha così respinto il motivo di ricorso contro una duplice condanna per gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006), inflitta dal Tribunale di Cuneo al titolare e al responsabile tecnico di un impianto di depurazione, per aver effettuato un'immissione abusiva di rifiuti speciali (liquido digestato) in acque superficiali.
La Corte ha confermato la responsabilità "colposa" (e non "oggettiva") dei soggetti in questione, escludendo che la serie dei concomitanti guasti meccanici ed elettronici da cui è derivata la tracimazione del digestato, determinata da un forte temporale estivo, potesse considerarsi imprevedibile e quindi rappresentare un "caso fortuito" non punibile ai sensi dell'articolo 45 C.p..
Confermata anche la non applicabilità al caso della causa di non punibilità per tenuità del fatto (articolo 131, C.p.), considerato che la tracimazione, oltre a deteriorare la matrice ambientale, ha anche provocato una moria di pesci oggettivamente percepibile.
Corte di Cassazione
Sentenza 22 giugno 2017, n. 31262
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