Ordinanza Corte di Cassazione 20 giugno 2023, n. 17564
Rifiuti - Tassazione del servizio rifiuti (Tari) - Presupposto impositivo del tributo ex articolo 1, comma 641, legge 147/2013 - Possesso di locali atti a produrre potenzialmente rifiuti urbani - Sussistenza - Esclusione dal tributo - Prova della assoluta impossibilità per i locali di produrre rifiuti - Necessità - Sussistenza Presupposti di debenza del tributo - Condizioni di applicazione del tributo - Istituzione del servizio rifiuti e possibilità per il contribuente di utilizzarlo - Sussistenza - Necessità di fruizione effettiva del servizio rifiuti da parte del contribuente - Esclusione
N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali, anche con riferimento alla numerazione dei paragrafi, ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
La tassa rifiuti (Tari) "ripaga" il soddisfacimento di un interesse collettivo alla raccolta dei rifiuti e non un beneficio ad un singolo, pertanto è dovuta dal contribuente anche se non usufruisce del servizio comunale.
Oggetto dell'ordinanza della Corte di Cassazione 20 giugno 2023, n. 17564 un avviso di pagamento della tassa rifiuti (Tari) ex legge 147/2013 in relazione ad un'area adibita ad archivi e pertinenze. Nell'area di proprietà del ricorrente veniva depositato materiale cartaceo tenuto in custodia fino allo smaltimento da parte di ditte incaricate. Secondo la Commissione tributaria del Lazio le superfici di stoccaggio degli archivi non potevano essere considerate neppure potenzialmente produttive di rifiuti urbani tali da scontare il tributo.
La Cassazione è stata di diverso avviso. I Supremi Giudici hanno ricordato che l'impianto della tassa rifiuti nelle sue declinazioni negli anni (Tarsu, Tia, Tares e oggi Tari) non è cambiato. Il tributo è dovuto per il possesso di locali atti potenzialmente a produrre rifiuti (e nel caso di specie non è stata provata l'assoluta impossibilità di produrre rifiuti urbani dei locali in questione). Inoltre il tributo è dovuto dal contribuente anche se non usufruisce del servizio rifiuti, purché il Comune lo abbia istituito e ci sia la possibilità di utilizzarlo. La tassa rifiuti "ripaga" un servizio alla collettività non un beneficio ad un singolo. Per compensare questo sistema "rigido", ricordano i Giudici, la legge prevede riduzioni della Tari tra obbligatorie (previste ex lege) e facoltative (indicate dal regolamento comunale) per godere queste ultime il contribuente deve fare richiesta al Comune fornendo la prova del diritto al tributo ridotto. (FP)
Corte di Cassazione
Ordinanza 20 giugno 2023, n. 17564
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