Sentenza Tar Lazio 27 giugno 2023, n. 10859
Ippc/Aia - Autorizzazione integrata ambientale - Procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 - Previsione di prescrizioni e limiti più severi in relazione alle emissioni in atmosfera rispetto a quelli previsti dalle migliori tecniche disponibili (Bat) ex articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Condizioni - Strumento di programmazione regionale che impone il rispetto di limiti più severi a tutela della qualità dell'aria - Possibilità per l'Amministrazione di introdurre ulteriori prescrizioni specifiche considerate opportune - Legittimità - Sussistenza - Principio generale ex articolo 6, Dlgs 152/2006 che impone all'Amministrazione nel determinare le condizioni dell'Aia di rispettare le norme a tutela della qualità dell'ambiente - Sussistenza
Sono legittime e pienamente in linea con il Dlgs 152/2006 le prescrizioni più restrittive delle migliori tecniche disponibili (Bat) inserite in una autorizzazione integrata ambientale (Aia).
A ribadirlo il Tar Lazio nella sentenza 27 giugno 2023, n. 10859 relativa all'aggiornamento dell'autorizzazione di una centrale termoelettrica in Emilia-Romagna. Che le prescrizioni introdotte con il titolo autorizzativo debbano essere sempre e comunque ancorate alle migliori tecniche disponibili (Bat) è smentito dall'articolo 29-sexies, comma 4-ter del Dlgs 152/2006 che attribuisce all'Autorità competente il potere di fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli connessi alle Bat quando uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale imponga limiti più severi.
Nel caso di specie tali limiti più severi in materia di emissioni in atmosfera erano previsti dal Piano aria integrato regionale della Regione Emilia-Romagna (delibera assemblea legislativa 115/2017) viste le condizioni della qualità dell'aria nel bacino padano, specie in relazione alle polveri sottili. Inoltre, aggiungono i Giudici, l'articolo 29-sexies, comma 9, Dlgs 152/2006 dà la facoltà all'Autorità competente di introdurre nell'Aia ulteriori condizioni specifiche considerate opportune, sulle quali il giudizio del Giudice amministrativo è limitato. Infine l'articolo 6, comma 16, del Dlgs 152/2006 come "principio guida" stabilisce, chiosa il Tar, che nel determinare le condizioni per l'autorizzazione l'Amministrazione deve rispettare le norme a tutela della qualità dell'ambiente. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 27 giugno 2023, n. 10859
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