Sentenza Tar Lombardia 4 luglio 2023, n. 1711
Rifiuti - Spedizione di rifiuti - Procedura semplificata ex articolo 18, regolamento 1013/2006/Ce - Condizioni - Rifiuti inclusi della cd "Green list" - Sussistenza - Autorità di destinazione dei rifiuti - Individuazione dei rifiuti spediti come non appartenenti alla "Green list" - Dichiarazione della illegalità della spedizione - Mancanza della previa notifica e autorizzazione preventiva ex articolo 13, regolamento 1013/2006/Ce - Conseguenze - Ordine dell’Autorità italiana di spedizione di ripresa dei rifiuti illegalmente spediti - Destinatario - Produttore dei rifiuti, notificatore de iure ex articolo 24, comma 2, regolamento 1013/2006/Ce - Legittimità - Sussistenza
Nel caso di rifiuti fuori dalla "Green list" spediti all'estero senza previa notifica e autorizzazione, l'ordine di riprendere in carico il carico illecito coinvolge anche il produttore iniziale dei rifiuti.
La conferma arriva dalla sentenza del Tar Lombardia 4 luglio 2023, n. 1711. L'impresa ricorrente, autorizzata a operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi si vedeva recapitare dalla Regione Lombardia l'ordine di riprendere in carico i rifiuti spediti nella Repubblica slovacca in quanto oggetto di spedizione illegale ex regolamento 1013/2006/Ce. I rifiuti oggetto della spedizione non erano individuati come appartenenti alla "Green list" e pertanto andavano spediti previa notifica e autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 13 e 13 del regolamento 1013/2006/Ce e non con la procedura semplificata di cui all'articolo 18 come fatto dal ricorrente.
Quanto all'obbligo di riprendersi i rifiuti spediti, il regolamento 1013/2006/Ce in caso di spedizione illegale chiama in causa il produttore iniziale dei rifiuti. Infatti l'articolo 24, comma 2 del regolamento precisa che se non è stata fatta alcuna notifica, come nel caso di specie, i rifiuti sono ripresi dal notificatore di diritto (in prima battuta il produttore iniziale dei rifiuti), non essendoci appunto un notificatore di fatto (chi ha organizzato la spedizione). Corretto quindi che il destinatario dell'ordine regionale di ripresa dei rifiuti sia stato il produttore che, avuto riguardo alla effettiva natura dei rifiuti spediti, aveva l'obbligo di procedere mediante la notifica e l'autorizzazione preventiva. (FP)
Tar Lombardia
Sentenza 4 luglio 2023, n. 1711
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