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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 28 gennaio 2014, n. 3692

Trasporto rifiuti pericolosi - Articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006 - Modifica apportata dal Dlgs 205/2010 - Vuoto sanzionatorio normativo - Dlgs 121/2011 - Norma di carattere "interpretativo" - Formulari di trasporto rifiuti - Articolo 193, Dlgs 152/2006 - Valore certificativi della natura del rifiuto - Escluso

Interpretando la volontà del Legislatore, la Suprema Corte esclude che il Dlgs 205/2010 abbia causato un "vuoto normativo" per quel che riguarda il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, o con formulario recante informazioni incomplete o inesatte.
L’occasione per fare il punto su un problema “rispetto al quale la giurisprudenza di questa Sezione e la dottrina non sono giunte ad univoche conclusioni”, cioè quello della applicabilità dell’articolo 258, comma 4, del Dlgs 152/2006, come novellato dal Dlgs 205/2010 – norma che, in pratica, avrebbe inavvertitamente “depenalizzato” il trasporto dei rifiuti pericolosi senza formulario — è arrivata con la sentenza n. 3692 del 28 gennaio 2014.
Dopo aver ribadito in più occasioni — e talvolta stigmatizzato — la cd. “abolitio criminis” causata dal Dlgs 205/2010 (tra le varie, si vedano le sentenze 29973/2011, 15732/2012 e 32942/2013, con l’unica eccezione della sentenza 28909/2013), nel 2014 la Cassazione abbandona la stretta interpretazione letterale delle norme, per abbracciare una soluzione interpretativa “più ragionevole e conforme all’effettiva volontà del Legislatore”, e quindi tale da escludere la possibilità di un vuoto normativo.
Per far questo il Giudice applica per la prima volta il Dlgs 121/2011, norma “interpretativa” – non “innovativa” – e quindi applicabile anche ai fatti accaduti prima della sua entrata in vigore, che prevede l’applicabilità dell’articolo 258 ante Dlgs 205/2010 fino alla completa operatività del Sistri.

Corte di Cassazione

Sentenza 28 gennaio 2014, n. 3692