Dm Ambiente 24 aprile 2023
Aggiornamento delle modalità di "reporting" nazionale sul tenore di zolfo nei combustibili marini ai sensi della direttiva 2016/802/Ue - Sistema Thetis Eu - Modifiche all'allegato X parte I, sezione 3, alla Parte V del Dlgs 152/2006
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto 24 aprile 2023
(Guri 20 luglio 2023 n. 168)
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
di concerto con
Il Ministro della salute
e con
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Vista la direttiva 1999/32/Ce del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/Cee;
Vista la direttiva (Ue) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, che codifica la direttiva 1999/32/Ce;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la Parte quinta, Titolo III, e il relativo allegato X, che reca la disciplina relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
Considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alla direttiva 1999/32/Ce, prevede un regime di controlli sul tenore di zolfo dei combustibili commercializzati e utilizzati sul territorio nazionale e il "reporting" all'Unione europea su tale tenore di zolfo;
Vista la decisione della Commissione europea 2015/253/Ue del 16 febbraio 2015, di esecuzione della direttiva 1999/32/Ce, che disciplina le modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi ed il "reporting" nella parte riferita ai combustibili marittimi;
Considerato che è stato istituito un Sistema di informazione dell'Unione europea, denominato Thetis EU, operante come piattaforma per la registrazione e per lo scambio delle informazioni sui controlli di conformità del tenore di zolfo nei combustibili marittimi e che tale nuovo sistema impone un aggiornamento delle prescrizioni dell'allegato X, parte I, alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative alle modalità del "reporting";
Visti gli articoli 281, comma 5, e 298, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui gli allegati alla Parte quinta di tale decreto legislativo possono essere modificati con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che, all'articolo 2, ha ridenominato il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica", nonché attribuito al Ministero della transizione ecologica tutti i compiti e le funzioni, in parte già spettanti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, relativamente a piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici, finanza climatica e sostenibile e risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 del 2022, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 4 che ridenomina il "Ministero della transizione ecologica" in "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";
Acquisito il concerto del Ministro della salute con nota prot. n. 0003484 del 7 giugno 2022;
Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con nota prot. n. 0030246 del 12 settembre 2022;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 12 ottobre 2022;
Adotta
il seguente decreto:
Articolo 1
Modifiche dell'allegato X, parte I, sezione 3, alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'allegato X, parte I, sezione 3, alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 2-bis.7., le parole "battenti bandiera italiana" sono soppresse;
b) al punto 3.1. sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole "sui combustibili di cui all'articolo 292, comma 2, lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti: "e, limitatamente a quelli prodotti o importati e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale, sui combustibili di cui all'articolo 292, comma 2, lettera d)";
2) il secondo periodo è soppresso;
3) al quinto periodo, le parole "e, nel caso di combustibili per uso marittimo, la rappresentatività dei campioni stessi rispetto al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei porti in cui si applica il limite" sono soppresse;
c) dopo il punto 3.1., è aggiunto il seguente:
"3.1-bis. I soggetti competenti all'accertamento delle infrazioni ai sensi dell'articolo 296, comma 9, provvedono a inserire nel Sistema di informazione dell'Unione europea, operante come piattaforma per la registrazione e lo scambio delle informazioni sui controlli di conformità, denominato Thetis EU, i dati inerenti ai rilevamenti del tenore di zolfo negli accertamenti sui combustibili ad uso marittimo utilizzati. I dati sono inseriti in modo tempestivo rispetto alla data dell'accertamento. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura le funzioni di soggetto amministratore per l'Italia del Sistema Thetis EU. Il soggetto amministratore può altresì formulare indirizzi operativi per i soggetti tenuti all'inserimento dei dati, al fine di assicurare l'omogeneità dei riscontri e segnalare le eventuali criticità. Il Ministero può avvalersi dell'Ispra ai fini della formulazione di tali indirizzi ed in relazione alla gestione del sistema Thetis EU. Gli esiti inseriti si riferiscono ad accertamenti effettuati con una frequenza adeguata e con modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile controllato e rispetto al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei porti in cui si applica il limite.";
d) al punto 3.5. il secondo periodo è soppresso;
e) il punto 3.6. è soppresso.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2023