Cambiamenti climatici
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2023/2776/Ue

Disposizioni per per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo - Modifica del regolamento 2015/757/Ue

N.d.R.: il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2024.

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento delegato 12 ottobre 2023, n. 2023/2776/Ue

(Guue 14 dicembre 2023)

Regolamento che modifica il regolamento (Ue) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e di altre informazioni pertinenti

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/Ce1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) 2015/757 stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo.

(2) L'allegato I del regolamento (Ue) 2015/757 stabilisce i metodi per il monitoraggio delle emissioni di CO2 in base al consumo di combustibile. L'allegato II del regolamento (Ue) 2015/757 stabilisce le norme per il monitoraggio delle altre informazioni pertinenti.

(3) Il regolamento (Ue) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha modificato il regolamento (Ue) 2015/757, in particolare al fine di prevedere l'inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea (Eu Ets) e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di metano (CH4) e protossido di azoto (N2O).

(4) L'allegato I, parte A, del regolamento (Ue) 2015/757 prevede che le emissioni di CO2 siano calcolate moltiplicando il consumo di combustibile per i fattori di emissione. Detta parte dovrebbe essere modificata per rivedere le formule così da tenere conto dell'inclusione delle emissioni di CH4 e N2O nell'ambito di applicazione del regolamento (Ue) 2015/757. Poiché le emissioni di CH4 possono provenire da combustibili non combusti ma rilasciati nell'atmosfera sotto forma di emissioni perse, le formule di cui all'allegato I, parte A, dovrebbero essere riviste per tenere conto di tale possibilità. Alla luce degli sviluppi tecnologici e scientifici nel settore marittimo e in particolare della futura diffusione di nuovi tipi di combustibili, è opportuno aggiornare l'elenco dei combustibili standard e dei fattori di emissione di cui all'allegato I, parte A.

(5) L'allegato I, parte B, del regolamento (Ue) 2015/757 stabilisce i metodi di monitoraggio per determinare il consumo di combustibile. Per garantire il corretto ed efficace funzionamento dell'Eu Ets, è necessario distinguere tra l'approccio di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra illustrato nei metodi A, B e C di cui alla parte B di tale allegato e l'approccio di misurazione del metodo D, esposto nella medesima parte.

(6) Sempre in un'ottica di solidità del sistema di monitoraggio, in particolare alla luce dell'inclusione delle emissioni del trasporto marittimo nell'Eu Ets e conformemente ai principi comuni per il monitoraggio e la comunicazione di cui all'articolo 4 del regolamento (Ue) 2015/757, le società dovrebbero definire procedure per il flusso dei dati e le attività di controllo e includere le relative descrizioni nel piano di monitoraggio di cui all'articolo 6 di detto regolamento. È inoltre opportuno che siano loro indicate regole su come affrontare le lacune nei dati, ad esempio in caso di dati mancanti o di non applicabilità temporanea del piano di monitoraggio. È pertanto opportuno aggiungere all'allegato I del regolamento (Ue) 2015/757 una nuova parte C relativa alla gestione e al controllo dei dati.

(7) L'allegato II, parte B, del regolamento (Ue) 2015/757 specifica le norme per il monitoraggio su base annua delle altre informazioni pertinenti da parte delle società, conformemente all'articolo 10 di tale regolamento. In seguito alle modifiche introdotte dal regolamento (Ue) 2015/957 le emissioni di CH4 e N2O rientrano ora nell'ambito di applicazione del regolamento (Ue) 2015/757. Gli indicatori per monitorare l'efficienza energetica media delle navi devono essere adattati di conseguenza ed essere espressi in termini di CO2 equivalente.

(8) L'articolo 10 del regolamento (Ue) 2015/757 elenca i parametri che le società devono monitorare su base annua per adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma dell'articolo 11 del medesimo regolamento. L'articolo 10, lettera k), del suddetto regolamento stabilisce che le società sono tenute a monitorare su base annua le emissioni totali aggregate di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio3 in relazione alle attività di trasporto marittimo a norma dell'allegato I di tale direttiva. Il monitoraggio dev'essere effettuato conformemente all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte B, del regolamento (Ue) 2015/757. È necessario aggiungere all'allegato II una nuova parte C che stabilisca le norme per il monitoraggio su base annua delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra di una nave. È inoltre opportuno stabilire norme per il monitoraggio delle informazioni necessarie per giustificare l'applicazione di eventuali deroghe all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/Ce a norma dell'articolo 12, paragrafi da 3-sexies a 3-ter, della stessa.

(9) Per una data nave, le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/Ce possono differire da quelle disciplinate dal regolamento (Ue) 2015/757, anche per via dell'ambito geografico di applicazione di cui all'articolo 3-octies bis della direttiva 2003/87/Ce. Le norme per il monitoraggio delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra di una nave a norma dell'articolo 10, lettera k), del regolamento (Ue) 2015/757 dovrebbero basarsi sulle formule rivedute di cui all'allegato I, parte A, di tale regolamento. Per tenere conto delle norme sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/Ce, l'allegato II del regolamento (Ue) 2015/757 dovrebbe prevedere una serie di deroghe da applicare alle formule rivedute di cui all'allegato I, parte A, di tale regolamento e stabilire l'ordine di applicazione di tali formule. Al fine di allineare l'allegato II del regolamento (Ue) 2015/757 agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce, è opportuno definire modalità per il trattamento della biomassa, dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato in deroga alla norma generale. È opportuno prevedere ulteriori deroghe per tener conto dell'inclusione nell'Eu Ets delle emissioni di gas a effetto serra del trasporto marittimo, in particolare per quanto riguarda l'ambito geografico di applicazione di cui all'articolo 3-octies bis della direttiva 2003/87/Ce, il trattamento delle emissioni di gas a effetto serra che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafi 3 bis e 3 ter, di tale direttiva e di quelle che rientrano invece nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafi 3-quinquies, 3-quater e 3-ter, della medesima, l'applicazione della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 3-sexies, e gli obblighi di introduzione graduale di cui all'articolo 3-octies ter della suddetta direttiva.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (Ue) 2015/757.

(11) Le emissioni di gas a effetto serra del trasporto marittimo saranno incluse nell'Eu Ets a partire dal periodo di riferimento avente inizio il 1° gennaio 2024; analogamente le emissioni di metano e protossido di azoto saranno incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (Ue) 2015/757 a partire dal periodo di riferimento avente inizio il 1° gennaio 2024. È pertanto opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2024,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (Ue) 2015/757 è così modificato:

1) l'allegato I è sostituito è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2023

Allegato I

Allegato I — Metodi per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra

Allegato 1

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Allegato II

L'allegato II del regolamento (Ue) 2015/757 è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) al punto 2, prima frase, le parole "paragrafo 1, lettera g)" sono sostituite da "punto 1, lettera g)";

ii) al punto 2, secondo paragrafo, le parole "paragrafo 1, lettera g)" sono sostituite da "punto 1, lettera g)";

iii) al punto 3, le parole "paragrafi 1 e 2" sono sostituite da "punti 1 e 2";

b) la parte B è sostituita dalla seguente:

"B. Monitoraggio su base annua (articolo 10)

Ai fini del monitoraggio su base annua delle altre informazioni pertinenti, le società rispettano le seguenti regole.

I valori da monitorare, ai sensi dell'articolo 10, sono determinati per aggregazione dei rispettivi dati per ogni tratta.

L'efficienza energetica media è monitorata utilizzando almeno quattro indicatori: il consumo di combustibile per distanza, il consumo di combustibile per attività di trasporto, le emissioni di gas a effetto serra per distanza e le emissioni di gas a effetto serra per attività di trasporto, calcolati come segue:

consumo di combustibile per distanza = consumo totale annuo di combustibile/distanza totale percorsa

consumo di combustibile per attività di trasporto = consumo totale annuo di combustibile/attività di trasporto totale

emissioni di gas a effetto serra per distanza = emissioni totali annue di gas a effetto serra/distanza totale percorsa

emissioni di gas a effetto serra per attività di trasporto = emissioni totali annue di gas a effetto serra/attività di trasporto totale

Se del caso, le navi possono inoltre monitorare l'efficienza energetica media utilizzando i due indicatori di efficienza energetica seguenti: consumo di combustibile per tempo trascorso in mare ed emissioni di gas a effetto serra per tempo trascorso in mare, calcolati come segue:

consumo di combustibile per tempo trascorso in mare = consumo totale annuo di combustibile/tempo totale trascorso in mare

emissioni di gas a effetto serra per tempo trascorso in mare = emissioni totali annue di gas a effetto serra/tempo totale trascorso in mare

Nel conformarsi a tali norme, le società possono anche scegliere di includere informazioni specifiche relative alla classe ghiaccio della nave e alla navigazione attraverso il ghiaccio, come pure altre informazioni relative al combustibile consumato e alle emissioni di gas a effetto serra, differenziando sulla base di altri criteri indicati nel piano di monitoraggio.";

c) è aggiunta la parte C seguente:

"C. Monitoraggio delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/Ce in relazione alle attività di trasporto marittimo e delle informazioni che giustificano le deroghe all'articolo 12, paragrafo 3, di tale direttiva [articolo 10, lettera k)]

1. Norme per il monitoraggio su base annua delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra di una nave disciplinate dalla direttiva 2003/87/Ce in relazione alle attività di trasporto marittimo di cui all'allegato I di tale direttiva, da comunicare a norma della medesima direttiva

Le società calcolano separatamente i quantitativi di ciascun gas a effetto serra e la somma totale di tali quantitativi, espressi in CO2 equivalente.

Le società prendono in considerazione i quantitativi di ciascun tipo di combustibile consumato per le attività di trasporto marittimo che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/Ce nel periodo durante il quale la nave era sotto la loro responsabilità per quanto riguarda gli obblighi imposti da tale direttiva.

Se del caso, le società effettuano i calcoli di cui ai punti da 1.1 a 1.7 nell'ordine indicato di seguito.

1.1. Principio generale

Ai fini del monitoraggio delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra della nave che devono essere comunicate a norma della direttiva 2003/87/Ce, le società applicano le formule di cui all'allegato I, parte A, del presente regolamento, prendendo in considerazione i tipi di emissioni di gas a effetto serra disciplinati dalla suddetta direttiva.

1.2. Deroga al principio generale e uso dei fattori di emissione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/Ce

In deroga al punto 1.1, non si applicano le norme di cui all'allegato I, parte A, del presente regolamento concernenti la determinazione dei fattori di emissione di CO2 se la società usa un combustibile conforme ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), con gli eventuali adeguamenti necessari previsti dal regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066. In questi casi il fattore di emissione di CO2 della frazione di combustibile proveniente dalla biomassa è pari a zero.

In deroga al punto 1.1, non si applicano le norme di cui all'allegato I, parte A, del presente regolamento concernenti la determinazione dei fattori di emissione di CO2 se la società usa Rfnbo e carburanti derivanti dal carbonio riciclato. In questi casi il fattore di emissione di CO2 è determinato conformemente al regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066.

1.3. Deroga al principio generale per le tratte tra un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro

Conformemente all'ambito geografico di applicazione di cui all'articolo 3-octies bis della direttiva 2003/87/Ce, i quantitativi calcolati secondo i punti 1.1 e 1.2 della presente parte sono moltiplicati del 50% se le emissioni di gas a effetto serra sono prodotte da una nave che effettua una tratta in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, o una tratta in partenza da un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

1.4. Deroga al principio generale per le emissioni di CO2 di cui all'articolo 12, paragrafi 3-bis e 3-ter, della direttiva 2003/87/Ce

In deroga al punto 1.1, se le emissioni di CO2 rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3 bis o 3 ter, della direttiva 2003/87/Ce, i quantitativi calcolati conformemente ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 della presente parte sono moltiplicati per zero.

1.5. Deroga al principio generale per le emissioni di gas a effetto sera di una tratta o di attività di cui all'articolo 12, paragrafo 3-quinquies, 3-quater o 3-ter, della direttiva 2003/87/Ce

In deroga al punto 1.1, se le emissioni di gas a effetto serra rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3-quinquies, 3-quater o 3-ter, della direttiva 2003/87/Ce, i quantitativi calcolati conformemente ai punti da 1.1 a 1.4 della presente parte sono moltiplicati per zero.

1.6. Calcolo delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra della nave che devono essere comunicate a norma della direttiva 2003/87/Ce se la società desidera beneficiare della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 3-sexies, di tale direttiva

Le società che desiderano beneficiare della deroga per le navi di classe ghiaccio contemplate all'articolo 12, paragrafo 3-sexies, lettera e), della direttiva 2003/87/Ce detraggono il 5 % dai quantitativi calcolati secondo i punti da 1.1 a 1.5 della presente parte, se del caso.

1.7. Calcolo delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra della nave che devono essere comunicate a norma della direttiva 2003/87/Ce tenendo conto dell'articolo 3-octies-ter di tale direttiva

Relativamente alle emissioni per gli anni di riferimento 2024 e 2025, le società applicano ai quantitativi calcolati secondo i punti da 1.1 a 1.6 della presente parte le percentuali di introduzione graduale di cui all'articolo 3-octies ter della direttiva 2003/87/Ce, se del caso. Per calcolare le emissioni totali aggregate di gas a effetto serra della nave che devono essere comunicate a norma della direttiva 2003/87/Ce, le società sommano i quantitativi di ciascun gas.

2. Monitoraggio delle informazioni necessarie per giustificare l'applicazione di eventuali deroghe all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/Ce

2.1. Se le emissioni di gas a effetto serra rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3-quinquies, 3-quater o 3-ter, della direttiva 2003/87/Ce, le società monitorano, per il periodo durante il quale la nave è sotto la loro responsabilità, per ciascuna tratta e per ogni tipo di deroga contemplato dalle suddette disposizioni, le seguenti informazioni:

a) porto di partenza e porto di arrivo, comprese la data e l'ora di partenza e di arrivo;

b) quantità e fattore di emissione per ciascun tipo di combustibile consumato, tenendo conto di quanto previsto al punto 1.2;

c) emissioni di gas a effetto serra, calcolate secondo i punti 1.1, 1.2 e 1.3;

d) distanza percorsa;

e) tempo trascorso in mare.

2.2. Se tutte le emissioni di gas a effetto serra prodotte da una nave in un periodo di riferimento rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3-quinquies, 3-quater o 3-ter, della direttiva 2003/87/Ce, e se, in base al suo calendario, la nave effettua oltre 300 tratte in tale periodo, la società non è tenuta a monitorare le informazioni di cui al punto 2.1 della presente parte per ciascuna tratta in relazione alla nave in questione durante il periodo di riferimento.

2.3. Se le emissioni di gas a effetto serra rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3-sexies, della direttiva 2003/87/Ce, le società forniscono informazioni relative alla classe ghiaccio della nave.

(*1) Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Gu L 328 del 21 dicembre 2018, pag. 82)."."

Note ufficiali

1

Gu L 123 del 19 maggio 2015, pag. 55.

2

Regolamento (Ue) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica il regolamento (Ue) 2015/757 al fine di prevedere l'inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ulteriori gas a effetto serra e delle emissioni di ulteriori tipi di navi (Gu L 130 del 16 maggio 2023, pag. 105).

3

Direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio (Gu L 275 del 25 ottobre 2003, pag. 32).