Delibera Arera 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/Rif
Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) - Modifica della deliberazione 363/2021/R/Rif
N.d.R.:
1) con delibera 10 ottobre 2023, n. 465/2023/R/Rif, l'Autorità ha confermato l'articolo 2 della presente delibera nel quale ottempera alla sentenza del Consiglio di Stato 24 luglio 2023, n. 7196.
2) il Consiglio di Stato con la sentenza 24 marzo 2025, n. 2421 ha confermato la legittimità della delibera Arera 389/2023/R/Rif, riformando la sentenza del Tar Lombardia 24 giugno 2024, n. 1985 che la aveva annullata.
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/Rif
(Pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 4 agosto 2023)
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1261a riunione del 3 agosto 2023
Visti:
• la direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
• la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti (di seguito: direttiva 2018/851/Ue);
• la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (di seguito: direttiva 2018/852/Ue);
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: decreto legislativo 152/06);
• il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;
• la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" e, in particolare, l'articolo 1, commi 639-668;
• la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" (di seguito: decreto legislativo 116/20);
• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";
• il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l'articolo 3, comma 5-quinquies;
• il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 43, comma 11;
• la legge 5 agosto 2022 n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" (di seguito: legge 118/22);
• il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: decreto legislativo 201/22);
• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
• il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il periodo 2021-2026 in attuazione e secondo i criteri fissati dall'articolo 18 del regolamento n. 2021/241/Ue;
• il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 257, recante "Approvazione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti" (di seguito: decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257);
• la sentenza Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023;
• la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico" (di seguito: deliberazione 649/2014/A) e il relativo allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";
• la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/Rif (di seguito: deliberazione 443/2019/R/Rif), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A (di seguito: Mtr);
• la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/Rif, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2020, 362/2020/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono" (di seguito: deliberazione 362/2020/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2020, 380/2020/R/Com, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di metodi e criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito nei settori elettrico e gas per il secondo periodo di regolazione";
• la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2)";
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif, recante "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: deliberazione 363/2021/R/Rif) e, specialmente, il suo allegato A (di seguito: Mtr-2);
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 364/2021/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (di seguito: deliberazione 364/2021/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/Rif, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo tariffario rifiuti (Mtr-2)" (di seguito: deliberazione 459/2021/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/Com, recante "Tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027: criteri per la determinazione e l'aggiornamento" (di seguito: deliberazione 614/2021/R/Com) e il relativo allegato A (di seguito: Tiwacc);
• la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente";
• la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/Rif, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo allegato A (di seguito: Tqrif);
• la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/Rif, recante "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo tariffario rifiuti (Mtr-2), sulla base dei criteri recati dal Tiwacc di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/Com" (di seguito: deliberazione 68/2022/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2022, 654/2022/R/Com, recante "Verifica dell'attuazione del meccanismo di trigger di cui all'articolo 8 del Tiwacc 2022-2027 per l'anno 2023 (...)";
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 732/2022/R/Rif, recante "Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 413/2022/R/Rif relativo alla definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e riunificazione del medesimo con il procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità 364/2021/R/Rif volto alla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari" (di seguito: deliberazione 732/2022/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 17 gennaio 2023, 9/2023/R/Rif, recante "Avvio del procedimento per la verifica dell'adempimento agli obblighi regolatori relativi alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, nei casi in cui gli organismi competenti e i gestori non abbiano provveduto a trasmettere all'Autorità gli atti, i dati e la documentazione di pertinenza";
• la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2023, 50/2023/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Dlgs 201/22";
• la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2023, 62/2023/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 62/2023/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/Rif, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra Enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 385/2023/R/Rif) e il relativo allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/Rif, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" e il relativo allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/Rif, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 387/2023/R/Rif) e il relativo allegato A;
• il documento per la consultazione dell'Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/Rif, recante "Primi orientamenti per la definizione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2)";
• il documento per la consultazione dell'Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/Rif, recante "Definizione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2) — Orientamenti finali";
• il documento per la consultazione dell'Autorità 22 novembre 2022, 611/2022/R/Rif, recante "Sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti. Orientamenti per l'introduzione dei sistemi di perequazione connessi al rispetto della gerarchia dei rifiuti e al recupero dei rifiuti accidentalmente pescati";
• il documento per la consultazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 643/2022/R/Rif, recante "Primi orientamenti per la predisposizione di uno schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra Ente affidante e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
• il documento per la consultazione dell'Autorità 16 maggio 2023, 214/2023/R/Rif, recante "Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento" (di seguito: documento per la consultazione 214/2023/R/Rif);
• il documento per la consultazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 262/2023/R/Rif, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani — Orientamenti finali";
• il documento per la consultazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/Rif, recante "Orientamenti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo tariffario rifiuti (Mtr-2)" (di seguito: documento per la consultazione 275/2023/R/Rif);
• la determina 4 novembre 2021, 02/DRif/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022— 2025";
• la comunicazione del 1 dicembre 2021, avente ad oggetto "Richiesta di informazioni in materia di impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/Rif" inviata dall'Autorità alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano;
• la determina 22 aprile 2022, 01/DRif/2022, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022— 2025".
Considerato che:
• l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
• l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
• inoltre, la predetta disposizione attribuisce espressamente all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
— "predisposizione ed aggiornamento del Metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina pagà" (lett. f);
— "fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento" (lett. g);
— "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
— "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i).
Considerato che:
• in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il decreto legislativo 201/22 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:
— restano ferme "le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità" (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di "Tariffe" (articolo 26), che siano altresì fatte salve "le disposizioni contenute nelle norme di settore" e che — alla luce di tali presupposti — gli Enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi "in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia";
— "le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento [definiti come indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark] dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi", che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);
— sono, altresì, fatte salve le discipline settoriali in materia di determinazione del valore di subentro, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata (articolo 19, comma 2).
Considerato, poi, che:
• il decreto legislativo 116/20 (di attuazione della direttiva 2018/851/Ue e della direttiva 2018/852/Ue) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina della responsabilità estesa del produttore contenuta nel decreto legislativo 152/06, con particolare riferimento ai requisiti organizzativi e finanziari dei regimi di responsabilità estesa. Nello specifico, il citato decreto legislativo 116/20:
— ha modificato l'articolo 222 "raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione" del decreto legislativo 152/06 prevedendo, con particolare riferimento ai commi 1 e 2, che "gli Enti di governo d'Ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni", nell'organizzare "sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati nell'allegato e [del medesimo decreto], e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio (...) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'allegato C del [medesimo] decreto legislativo, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti nel territorio dell'Ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni" e che tali servizi "sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità (...)", disponendo contestualmente che "i costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori [di imballaggi] nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di gestione territoriale ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico-finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (Tari)";
— ha introdotto nel decreto legislativo 152/06 l'articolo 178-ter "Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore" che sancisce il principio di copertura dei costi della gestione dei rifiuti generati dai prodotti soggetti al regime di responsabilità estesa e immessi sul mercato nazionale (ivi inclusi gli oneri per la corretta informazione degli utilizzatori dei prodotti e dei detentori di rifiuti relativamente alla gestione dei rifiuti stessi, e gli oneri per la raccolta e la comunicazione dei dati sull'attività di gestione), specificando che il contributo finanziario versato dai produttori non debba superare "i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita l'Autorità (...), in modo trasparente tra i soggetti interessati";
• l'articolo 14 della legge 118/22, al comma 2, ha integrato il testo dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06 (che disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) al fine di inserirvi due nuovi commi (1-bis e 1-ter) che attribuiscono all'Autorità i seguenti compiti:
— definizione "di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti" (comma 1-bis dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06);
— acquisizione dagli "operatori di informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale" (comma 1-ter dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06);
• come chiarito nella relazione illustrativa presentata alle Camere ai fini dell'approvazione della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", le nuove attribuzioni sopra richiamate sono state assegnate all'Autorità allo scopo di favorire il superamento di talune criticità connesse "al perimetro di affidamento del servizio sotto il profilo verticale", relativamente al quale è stato osservato come in alcuni casi si riscontri un ampliamento del "novero delle attività lungo la filiera che vengono ricomprese nella privativa senza verificare l'effettiva sussistenza di un rischio di fallimento di mercato per tali attività. Si tratta, in particolare, della tendenza ad affidare insieme alle attività di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento e recupero delle diverse frazioni della raccolta urbana, anche le attività di smaltimento, recupero e riciclo, tipicamente svolte in regime di mercato".
Considerato, inoltre, che:
• con la deliberazione 363/2021/R/Rif l'Autorità ha adottato il Metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, integrando e sviluppando – comunque in un quadro generale di regole stabile e certo – la regolazione applicata a partire dal 2018 e declinata nel Mtr di cui alla deliberazione 443/2019/R/Rif, nonché provvedendo nell'ambito del Mtr-2 medesimo alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. In particolare, l'Autorità ha:
— confermato l'impostazione generale del Mtr, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite annuale di crescita (che tenga conto anche di costi benchmark di riferimento espressamente individuati), differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
— previsto alcuni elementi di novità per la regolazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, principalmente riconducibili alla necessità di: i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20; iii) tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità derivanti dalla pertinente regolazione dell'Autorità in materia;
— introdotto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione sia delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie, che delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, nonché un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
— previsto, al comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/Rif, e secondo quanto poi precisato al comma 4.7 del Mtr-2, la possibilità di una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, formulabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, provvedendo a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del piano economico— finanziario pluriennale.
Considerato, poi, che:
• con deliberazione 363/2021/R/Rif, l'Autorità ha, altresì, definito una regolazione tariffaria asimmetrica per i differenti servizi del trattamento, attraverso opzioni regolatorie articolate sulla base del grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti (distinguendo tra gestore integrato e gestore non integrato), nonché della valutazione del livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale, di gestire compiutamente i rifiuti;
• l'Autorità ha quindi introdotto le definizioni di impianti di chiusura del ciclo "integrati" e "minimi" (assoggettati a una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti con la citata gerarchia europea per la gestione dei rifiuti) e di impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi" (con obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso e disincentivi applicati ai flussi conferiti agli impianti di discarica e incenerimento senza recupero energetico, ma non assoggettati alla regolazione dei costi riconosciuti);
• nel delineare la citata disciplina l'Autorità non ha, quindi, inteso svolgere alcuna delle funzioni di programmazione che la legge affida ai diversi livelli istituzionali (e, in particolare, alle Regioni), demandando al competente livello territoriale la decisione in ordine all'individuazione (o meno) degli impianti "minimi" da assoggettare alla regolazione. Diverso avviso ha espresso il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione prima (che ha accolto il ricorso di alcuni operatori parzialmente impattati dalle limitazioni derivanti dall'appartenenza alla categoria di impianto "minimo"), con sentenze oggetto di appello (tuttora pendente in Consiglio di Stato) da parte dell'Autorità, che hanno ritenuto il difetto di competenza dell'Autorità di regolazione nell'individuazione della categoria degli impianti "minimi", riconoscendo però il potere di regolazione tariffaria di tali impianti;
• la deliberazione 363/2021/R/Rif e i contenuti del Mtr-2 sono stati recepiti, con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257, nell'ambito del Programma nazionale di gestione dei rifiuti (di seguito: Pngr), individuato quale strumento con il quale fissare i macro-obiettivi, i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nell'elaborazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
• il Pngr, infatti, ha richiamato espressamente la tassonomia introdotta dall'Autorità per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, e, in sede di individuazione dei "criteri e [delle] linee strategiche per l'elaborazione dei piani regionali", ha evidenziato, tra l'altro, che "le attività necessarie per l'elaborazione dei Piani regionali, in particolare l'analisi dei flussi, a supporto della pianificazione per tracciare i rifiuti e colmare i gap impiantistici, (...) sono azioni altresì funzionali e sinergiche alla ricognizione e alla classificazione degli impianti di trattamento, richieste da Arera (...), e ai connessi adempimenti ai sensi della deliberazione 363/2021/R/Rif (...), con specifico riferimento alla determinazione delle tariffe di accesso per il trattamento dei rifiuti conferiti. Peraltro, l'esito di tale classificazione e, in particolare, le scelte in ordine alla qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo come "minimi" devono trovare adeguata giustificazione e sviluppo nei pertinenti atti di programmazione regionale".
• Considerato, anche, che:
• il comma 7.2 del Mtr-2, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, stabilisce che i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti siano determinati (salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali):
— per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (α − 2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
— per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:
— o con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
— o con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (α + 2);
• il medesimo comma 7.2 del Mtr-2 chiarisce poi che, in sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo sono riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (α − 2);
• al comma 7.3 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif l'Autorità ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone la predisposizione tariffaria, stabilendo che sia il piano economico-finanziario per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, sia il piano economico-finanziario per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" ovvero dagli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", entrambi riferiti al periodo 2022-2025 e predisposti secondo quanto previsto dal Mtr-2, siano corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) una dichiarazione, ai sensi del Dpr 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'organismo competente, ossia l'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1 della citata deliberazione, oppure il Soggetto competente di cui al comma 7.2 della stessa;
• il comma 7.6 della medesima deliberazione prevede che la trasmissione della predisposizione tariffaria avvenga ad opera, rispettivamente, dell'Ente territorialmente competente – per le entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani – e del soggetto competente – per le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti "minimi" – i quali, ai fini delle pertinenti determinazioni, validano le informazioni fornite dal gestore, integrandole o modificandole secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
• peraltro, il comma 6.3 della deliberazione in parola precisa che gli impianti di chiusura del ciclo "minimi", individuati secondo quanto previsto al precedente comma 6.1, mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di aggiornamento nel 2023 per le annualità successive, anche chiarendo che "il venir meno della qualifica di "minimi" non ha effetti sulla copertura dei costi ammessi a riconoscimento per il periodo di validità della qualifica medesima".
Considerato, poi, che:
• l'Autorità, nell'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/Rif, ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali. In particolare:
— il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento inviati dal gestore, provvedono a trasmettere all'Autorità:
— o l'aggiornamento del piano economico-finanziario per gli anni 2024 e 2025;
— o con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";
— il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria viene effettuata:
— o da parte dell'Ente territorialmente competente alla validazione della predisposizione riferita alle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della Tari riferita all'anno 2024;
— o da parte del soggetto competente alla validazione della predisposizione relativa alle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" ovvero dagli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", entro il 30 aprile 2024;
• ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2024 e 2025, i commi 7.5 e 13.9 del Mtr-2 rinviano a successive determinazioni da parte dell'Autorità la quantificazione dei seguenti parametri:
— il tasso di inflazione per la determinazione dei costi riconosciuti, considerato nullo per gli anni 2023, 2024 e 2025 in sede di prima approvazione tariffaria del periodo 2022-2025;
— i vettori del deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1, rispettivamente, nel 2023, 2024 e 2025.
Considerato, altresì, che:
• con la deliberazione 459/2021/R/Rif, in considerazione dell'allora imminente termine per l'approvazione del bilancio di previsione (e dunque anche per l'approvazione delle tariffe della Tari per il 2022), l'Autorità ha determinato per gli anni α = {2022,2023,2024,2025}, il valore rpiα facendo salva la possibilità di eventuali aggiornamenti, nonché il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani di cui al comma 14.2 del Mtr-2 e i valori provvisori del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCRID,α e del parametro Kdαreal da utilizzare per la determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, SLIC,α, di cui al comma 14.6 del Mtr-2, prevedendone il successivo conguaglio, in sede di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025;
• con la deliberazione 68/2022/R/Rif l'Autorità ha determinato il tasso di remunerazione per le attività di trattamento, nonché i valori aggiornati dei citati parametri ai fini dei pertinenti conguagli per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo, alla luce dell'intercorso differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione (e dunque anche per l'approvazione delle tariffe della Tari per il 2022), la facoltà per l'Ente territorialmente competente, in accordo con il gestore, di anticipare l'applicazione dei nuovi parametri finanziari già nell'ambito della predisposizione del piano economico— finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025.
Considerato, ancora, che:
• nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 62/2023/R/Rif, l'Autorità, nel documento per la consultazione 275/2023/R/Rif, ha illustrato i propri orientamenti per l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento relative agli anni 2024 e 2025, con l'obiettivo generale di preservare un quadro di riferimento stabile e affidabile, tenendo conto della necessità di contemperare le seguenti finalità specifiche:
— consentire l'aggiornamento delle sopra richiamate predisposizioni sulla base dei dati di bilancio dell'anno (α − 2) nel frattempo resisi disponibili, nonché sulla base della riquantificazione di taluni parametri, in osservanza del principio di recupero dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
— integrare il vigente sistema di regole tariffarie in ragione della necessità di ridurre il rischio che, in numerosi contesti territoriali, il riconoscimento a consuntivo dei costi – con particolare riferimento all'andamento dei prezzi dei fattori della produzione a partire dal 2022 – possa non trovare copertura nell'ambito del limite alla variazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 4.1 del Mtr-2, identificando meccanismi che assicurino, per un verso, la continuità del servizio e, per un altro, la sostenibilità dei corrispettivi all'utenza finale;
— favorire condizioni non discriminatorie a tutela degli utenti finali confermando e aggiornando l'impianto generale relativo alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, nell'ambito del quale introdurre le richiamate regole per l'aggiornamento dei costi riconosciuti sulla base delle risultanze contabili dell'anno (α − 2), nonché dell'adeguamento dei parametri macroeconomici di riferimento;
• l'Autorità ha, inoltre, prospettato misure tese a garantire il coordinamento tra il procedimento in parola e gli effetti prevedibili alla luce delle riforme settoriali già varate o in fase di implementazione, ossia il varo della regolazione della qualità, con il Tqrif (i cui primi effetti, specialmente in termini di previsione dei costi, si sono presentati nelle predisposizioni trasmesse nel corso nel 2022), i possibili sviluppi riguardo alla nuova regolazione degli impianti di trattamento, la nuova disciplina relativa al grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata mediante il ricorso ai sistemi di compliance agli obblighi Epr, come declinata tenuto conto degli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sugli indicatori di efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento (di cui alla deliberazione 387/2023/R/Rif), nonché la definizione dello schema tipo di contratto di servizio (di cui alla deliberazione 385/2023/R/Rif);
• le principali misure prospettate in riferimento alle regole per l'aggiornamento biennale dei costi riconosciuti riguardano, nello specifico:
— l'adeguamento, sulla base delle più recenti previsioni relative alla dinamica dei prezzi al consumo, del tasso di inflazione programmata rpiα da applicare al calcolo del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
— l'introduzione di un ulteriore coefficiente per la determinazione del suddetto limite, valorizzabile nel 2024 e nel 2025 in considerazione dei maggiori oneri, sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023, riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, ferme restando le regole già previste dal Mtr-2 relativamente al limite medesimo, nonché il valore massimo determinabile dall'Ente territorialmente competente;
— l'estensione al successivo periodo regolatorio della possibilità di rimodulazione degli importi che eccedono il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie;
— la conferma delle componenti di costo definite dal Mtr-2, ivi inclusi i parametri specifici del settore dei rifiuti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito, e la fissazione, sulla base delle regole del Mtr-2, dei parametri per l'adeguamento monetario dei costi operativi e di capitale dell'anno (α − 2);
— la conferma, per quanto concerne le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, delle regole per la determinazione dei costi operativi e di capitale riconosciuti, nonché l'aggiornamento secondo gli stessi adeguamenti monetari prospettati per la determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;
• in risposta al documento per la consultazione 275/2023/R/Rif, che ha trovato una generale condivisione tra gli stakeholder, sono pervenuti contributi da un vasto spettro di stakeholder, in particolare Enti territorialmente competenti (ivi inclusi i Comuni) e loro associazioni di categoria, gestori e loro associazioni, Consorzi per la gestione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore e società di consulenza;
• con riferimento alle proposte relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, la maggioranza dei rispondenti ha espresso condivisione in ordine alla prospettata introduzione di un ulteriore coefficiente per la determinazione del parametro pα destinato a coprire i maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflazionistica, nonché relativamente alla possibilità di rimodulare gli importi eccedenti il limite su un arco temporale esteso alle annualità successive al vigente periodo regolatorio; tuttavia, taluni rispondenti hanno richiesto di prevedere che detto coefficiente possa essere valorizzato entro il limite massimo stabilito e ricompreso nella determinazione del parametro pα anche qualora ciò comportasse un valore di pα superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del Mtr-2;
• per quanto concerne l'aggiornamento dei costi riconosciuti, taluni rispondenti hanno evidenziato potenziali profili di criticità in relazione alla prospettata intenzione di precisare che, per ciascun anno α = {2024,2025}, la quantificazione delle componenti COITV,αexp e COITF,αexp operata in sede di prima determinazione tariffaria per le richiamate annualità, potesse essere rideterminata in aumento solo qualora fossero previsti obiettivi ulteriori di miglioramento ovvero di ampliamento del perimetro.
Considerato, anche, che:
• nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 364/2021/R/Rif, poi rinnovato con la deliberazione 732/2022/R/Rif, l'Autorità, nel documento per la consultazione 214/2023/R/Rif, ha illustrato i propri orientamenti in ordine alla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari di trattamento delle frazioni differenziate, nonché in ordine alla definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento;
• in particolare, con riferimento alla determinazione dei costi efficienti delle operazioni sopra richiamate, l'Autorità ha:
— proceduto alla ricostruzione del livello medio nazionale del grado di copertura di tali oneri da parte dei sistemi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore attraverso un'analisi parametrica dei dati impiegati nella quantificazione delle componenti tariffarie previste dal Mtr-2 per il periodo 2022-2025, avvalendosi, altresì, di alcuni dati ufficiali resi disponibili da Ispra;
— prospettato l'introduzione di uno specifico indicatore, denominato Hα, come misura del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata, calcolato come rapporto tra:
— i ricavi relativi ai rifiuti da imballaggio, realizzati sia a fronte del conferimento ai sopra richiamati sistemi di compliance, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi, al netto delle frazioni merceologiche similari, indicati con ARSC_si,αAGG;
— i costi della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio corrispondenti alla menzionata componente relativa ai ricavi, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale, indicati con CRDSI_si,αAGG;
— ipotizzato che all'indicatore Hα sia associato un percorso di avanzamento che, a partire dalle condizioni riscontrate nei singoli contesti, permetta – secondo la necessaria impostazione di gradualità e di asimmetria – di conseguire i target previsti dalla normativa di riferimento; in particolare, ha previsto l'introduzione di obiettivi annuali, che trovino applicazione per ciascun ambito tariffario, differenziati sulla base del livello di partenza e tali da richiedere un miglioramento del grado di copertura di entità più significativa nei casi in cui ci si discosti maggiormente dal livello indicato dalla normativa;
— prospettato, ai fini del monitoraggio dei progressi verso il conseguimento del target di copertura dei costi della raccolta differenziata, un'impostazione semplificata, secondo cui l'Ente territorialmente competente chiede al gestore dell'attività di raccolta e di trasporto di dare separata evidenza delle relative voci di costo e di ricavo (a condizione che vi siano chiarezza nei criteri ex ante e la necessaria riconciliazione di tutti gli oneri ex post);
• con riferimento, poi, alla definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento, l'Autorità ha manifestato l'orientamento ad introdurre, secondo un approccio graduale e asimmetrico, indicatori e relativi livelli qualitativi minimi per la valutazione della qualità del materiale conferito agli impianti di recupero e smaltimento, dell'efficienza delle operazioni di riciclo, della corretta gestione degli scarti, della continuità del servizio di trattamento e della gestione dei rapporti con gli utenti-conferitori, proponendo altresì collegati obblighi di registrazione e comunicazione, in capo ai gestori degli impianti;
• in risposta al documento per la consultazione 214/2023/R/Rif sono pervenuti i contributi di un nutrito gruppo di gestori nonché delle principali associazioni di categoria, nazionali e locali, rappresentative dei medesimi; sono altresì pervenuti i contributi di taluni Enti d'Ambito e Comuni, e delle relative associazioni nazionali, nonché quelli dei principali Consorzi per la gestione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore e di talune imprese e associazioni del comparto del recupero di materiali;
• le osservazioni pervenute, raccolte anche in occasione di specifici focus group convocati dall'Autorità, per quanto di interesse in questa sede, hanno evidenziato quanto segue:
— in relazione alla stima dei costi efficienti della raccolta differenziata, la maggior parte dei rispondenti condivide o, comunque, non esprime contrarietà all'impiego dei dati desunti da piani economico-finanziari 2022— 2025 come base dell'analisi, pur evidenziando taluni limiti (peraltro anticipati dalla stessa Autorità nel documento per la consultazione 214/2023/R/Rif) relativi alla metodologia di ricostruzione adottata; taluni rispondenti mostrano, invece, preferenza per approcci di determinazione dei costi bottom-up e basati su benchmark di costo; più in particolare, un gruppo di soggetti (prevalentemente gestori della raccolta e trasporto, relative associazioni, Enti territorialmente competenti, Comuni e relative associazioni) lamenta la sottostima dei costi, principalmente a causa della mancata (o quantomeno parziale) considerazione di quelli relativi alle attività di pretrattamento, mentre un altro gruppo di soggetti (Consorzi per la gestione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, operatori del riciclo e relative associazioni) suggerisce che il livello di copertura possa essere sottostimato (in esito alla sottostima dei ricavi e alla sovrastima dei costi) e che la metodologia di determinazione dei costi efficienti possa condurre al trasferimento agli operatori soggetti alla responsabilità estesa del produttore di costi non efficienti e/o legati a risultati ambientali modesti (in primis raccolta differenziata); la generalità dei rispondenti sottolinea, altresì, i limiti dei dati, di fonte diversa dall'Autorità, cui si è fatto ricorso per le stime; infine, un buon numero di rispondenti suggerisce di estendere il focus delle valutazioni a filiere diverse da quelle finora considerate, recentemente assoggettate agli obblighi di responsabilità estesa del produttore;
— in ordine al grado di copertura dei costi della raccolta differenziata e al monitoraggio del relativo indicatore ai fini del progressivo conseguimento dei target previsti dalla normativa di riferimento, la maggior parte dei rispondenti condivide l'adozione di un'impostazione semplificata per la raccolta dati a partire dall'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del Mtr-2, pur auspicando l'implementazione, a partire dal terzo periodo regolatorio, di regole di unbunDling contabile o comunque la definizione di istruzioni che garantiscano omogeneità di applicazione tra le gestioni; più in generale, i gestori della raccolta e trasporto lamentano limitati margini di manovra nel miglioramento del livello di copertura, derivanti, da un lato, dagli obblighi di erogazione connessi alla natura di servizio di interesse economico generale propria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dall'altro dal mancato controllo sui corrispettivi per l'avvio a riciclo dei materiali, fissati dal tavolo negoziale tra Comuni, sistemi di compliance, Unione delle Province e Enti d'Ambito; al contrario, gli attori dei meccanismi di compliance lamentano la scarsa considerazione delle variabili di contesto, nonché dei fattori di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza delle gestioni; taluni rispondenti hanno osservato che il percorso individuato debba effettivamente prevedere sforzi più consistenti per le gestioni con performance modeste e sforzi più contenuti per quelle più prossime al target; infine, alcuni rispondenti hanno auspicato l'introduzione di regole che favoriscano la coerenza tra i risultati raggiunti in termini di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata e meccanismi di incentivo alla massimizzazione dei ricavi della valorizzazione dei materiali (sharing).
• Considerato, poi, che:
• anche sulla scorta di quanto già illustrato nel documento per la consultazione 214/2023/R/Rif con riferimento alla valutazione e all'incremento del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, nel già richiamato documento per la consultazione 275/2023/R/Rif, l'Autorità ha altresì prospettato:
— il collegamento tra il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata e i parametri di valutazione delle prestazioni in termini di qualità ambientale del gestore della raccolta e del trasporto, y1,α e y2,α;
— l'avvio di un processo di monitoraggio della copertura dei sopra richiamati costi della raccolta differenziata, integrando gli schemi tipo di piano economico-finanziario e di relazione di accompagnamento con la richiesta di dati specifici che permettano di determinare il suddetto livello e i conseguenti obiettivi di miglioramento;
• con riferimento alla determinazione dell'indicatore Hα, i rispondenti alla consultazione hanno rinnovato la richiesta di dettagliare le regole per la predisposizione degli schemi di raccolta dei dati, in modo da agevolare la determinazione del grado di copertura su basi omogenee; i gestori della raccolta e del trasporto hanno, inoltre, sottolineato come le leve di azione a loro disposizione per il miglioramento del grado di copertura siano limitate;
• infine, concordando con la necessità di prevedere un periodo di avvio e monitoraggio dell'indicatore del grado di copertura, cui faccia seguito l'introduzione, nel terzo periodo regolatorio, di misure incentivanti, alcuni rispondenti hanno chiesto che la previsione di queste ultime sia rinviata al secondo biennio del periodo medesimo.
Considerato, inoltre, che:
• in sede di definizione degli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, di cui all'allegato A alla deliberazione 387/2023/R/Rif, l'Autorità — all'articolo 6 — ha introdotto il macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore" (EfficaciaAVV_RICRD,SC), dato dal prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata di tali frazioni (indicatore EFFRD_SC, di cui all'articolo 3 del menzionato allegato A) e la relativa qualità (indicatore QLTRD_SC, di cui all'articolo 5 del medesimo allegato A).
• Considerato, infine, che:
• con la sentenza n. 7196/23, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha accolto l'appello (avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 682/22) proposto dalla società Masotina Spa, una società operante nel settore della selezione degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti, avente ad oggetto le disposizioni di cui alla deliberazione 363/2021/R/Rif (e, segnatamente, i commi 2.1, lett. a) e 3.1, lett. b) del provvedimento da ultimo richiamato, nonché i commi 1.1, gli articoli 2 e 3, i commi 7.3 e 8.6 e l'articolo 11 del Mtr-2):
• nello specifico, nella sentenza in parola, il Consiglio di Stato — ha premesso che il ricorrente ha censurato:
— il riconoscimento in tariffa di "costi [afferenti alla 'commercializzazione e valorizzazione della frazione differenziatà] ad alcuni degli operatori nel mercato della selezione, ovvero agli operatori del servizio [di raccolta e trasporto, Rsu] a monte che esercitano anche il servizio di selezione, i cd. 'gestori integratì", ritenendo che si tratti di "costi per tali soggetti già coperti dal sistema Epr della filiera della plastica da imballaggi";
— "la concessione (...) di incentivi 'inefficientì", lamentando il "riconoscimento a favore del (solo) Gestore integrato di una parte del beneficio derivante dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi Epr di filiera (componente di costo variabile ARSC,α tramite il fattore di sharing (bα(1 + wα)) e degli ulteriori ricavi derivanti dalle altre vendite di materiale ed energia derivante dai rifiuti (componente di costo variabile ARα tramite il fattore di sharing bα";
— il riconoscimento "in tariffa, ai gestori integrati, [di] costi comuni alle loro diverse attività senza simultaneamente assumere (...) almeno misure minime volte ad evitare la (...) sussidiarizzazione fra attività in monopolio ed attività di mercato";
• il Consiglio di Stato, facendo riferimento anche a considerazioni svolte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'ambito dell'archiviazione di una segnalazione della medesima società appellante:
— ha rilevato che "la metodologia tariffaria (...) appare (...) idonea a determinare distorsioni della concorrenza, in quanto, nell'ambito di un medesimo segmento di mercato, alcuni soggetti (riconducibili alla nozione di gestore integrato, ossia il gestore di uno o più servizi a monte che gestisca anche uno o più servizi a valle (...)) duplicano la copertura dei costi di esercizio in quel particolare settore di attività, godendo del rimborso attraverso la regolazione tariffaria ma non essendo previsto alcun sistema che consenta di scomputare tale "rimborso" dall'incasso dei ricavi dai cd. sistemi di compliance; mentre gli altri soggetti imprenditoriali che operano autonomamente nel mercato a valle dell'avvio a riciclo e recupero della raccolta differenziata della plastica, occupandosi della selezione e trattamento dei rifiuti in plastica provenienti da Rsu (...) percepiscono il solo corrispettivo ritraibile dalla contrattazione di mercato in esito alla loro attività";
— ha, inoltre, rilevato che "non sia possibile affermare con certezza a priori la valutazione dell'incentivo in termini di efficienza" perseguito dalle disposizioni tariffarie censurate, con conseguente "carenza della necessaria trasparenza della regolazione tariffaria";
— in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 682/22, ha accolto l'appello in parola e, per l'effetto, ha annullato gli atti impugnati, nei limiti d'interesse;
— conseguentemente ha evidenziato la "necessità che, in sede di riedizione del potere [da parte dell'Autorità], vengano riesaminate (e riequilibrate) le varie componenti di costo";
• a fronte delle predette statuizioni caducatorie, che l'Autorità è tenuta a ottemperare, preme ribadire che la finalità delle disposizioni annullate era quella di promuovere l'attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, effettuata da parte del gestore, al fine di assicurare una raccolta di elevata qualità della plastica, già a monte della filiera; la meritevolezza di tutela di tale esigenza promozionale trova riscontro nei corrispettivi incentivanti che sono riconosciuti dai sistemi di compliance in caso di conferimento monomateriale (più elevati rispetto al caso di conferimento multimateriale);
• tuttavia, diversamente da quanto affermato dal Consiglio di Stato (in particolare, al capo 22.1 della sentenza), i sistemi di compliance non assicurano affatto una remunerazione, né una copertura dei costi sostenuti dai gestori per le suddette attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento (non essendo a essi commisurati); conseguentemente, per effetto della decisione del Consiglio di Stato, il sistema tariffario dell'Autorità non è più in grado di assicurare la selezione d'un rifiuto di elevata qualità a monte della filiera.
• Ritenuto che:
• ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, sia necessario e opportuno definire – anche tramite la riedizione del potere tariffario dell'Autorità, alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7196/23 – regole che preservino un quadro di riferimento stabile e affidabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento e di esercizio e di non discriminazione e tutela degli utenti finali che, al contempo, permettano di intercettare tempestivamente, nell'ambito dei costi riconosciuti, i maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, preservando l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell'erogazione del servizio;
• in particolare, nelle more di una complessiva rivalutazione della possibilità di definire una nuova e organica regolazione incentivante – alla promozione della qualità degli imballaggi plastici provenienti da raccolta differenziata da avviare a recupero e riciclo – in quei segmenti di mercato ove si registri la presenza di operatori che, in regime concorrenziale, traggono la propria sfera di attività anche dalla carenza della menzionata qualità, sia opportuno assicurare una parità di trattamento e superare il paventato ma non dimostrato effetto distorsivo riconducibile alle modalità di computo tariffario (effetto distorsivo peraltro escluso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva appunto archiviato la segnalazione della società appellante);
• in esito al riesame delle varie componenti di costo richiesto dalla citata sentenza 7196/23, sia opportuno prevedere:
— che nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l'Ente territorialmente competente, con procedura partecipata del gestore interessato, provveda a:
— scomputare gli oneri afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata" dai costi riconosciuti per le annualità 2024 e 2025 (rinvenibili dalle fonti contabili obbligatorie) di cui al comma 7.3 del Mtr-2, e, conseguentemente, da tutte le voci in cui i medesimi costi devono essere riclassificati, ossia dai costi operativi di gestione (CGα) – compresi gli oneri afferenti alla commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti – e dai costi comuni (CCα) di cui agli articoli 8 e 11 del Mtr-2, nonché dai costi d'uso del capitale (CKα) di cui all'articolo 12 del Mtr-2;
— o per ciascun anno α = {2024, 2025}, scomputare i ricavi conseguenti alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata", ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti inerenti alla medesima frazione, dai proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (ARα)e dai ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (ARSC,α);
• o recuperare nelle pertinenti componenti di conguaglio del 2024 e 2025, all'uopo istituite, gli oneri (in eccesso eventualmente riconosciuti) e i ricavi (in riduzione eventualmente non scomputati) afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata", ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti inerenti alla medesima frazione, rinvenibili nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023;
— determinare il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai predetti sistemi collettivi di compliance (di cui all'articolo 3 del Mtr-2) secondo nuove modalità che ne rafforzino la coerenza con le valutazioni di efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore;
— contestualmente, alla conferma, per il secondo periodo regolatorio 2022— 2025:
— delle definizioni di "Gestore integrato" e di "Impianti di trattamento" di cui al comma 1.1 del Mtr-2;
— della formulazione generale delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 2 del Mtr-2, nonché dei costi riconosciuti di cui al comma 7.3 del Mtr-2 (risultanti dalle fonti contabili obbligatorie) e delle componenti in cui i medesimi oneri vengono riclassificati (costi operativi di gestione (CGα), costi comuni (CCα) e costi d'uso del capitale (CKα) di cui agli articoli 8, 11 e 12 del Mtr-2).
Ritenuto, poi, che:
• per quanto attiene ai dati da utilizzare ai fini dell'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, sia opportuno prevedere che:
— la determinazione delle tariffe del 2024 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
— la determinazione delle tariffe per l'anno 2025 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
• ai fini delle rideterminazioni tariffarie per il biennio 2024-2025, sia necessario procedere all'aggiornamento dei parametri di cui al comma 7.5 e al comma 13.9 del Mtr-2:
— individuando i seguenti tassi di inflazione per l'aggiornamento dei costi operativi: I2023 = 4,5% e I2024 = 8,8%, assumendo inflazione nulla per il 2025;
— fissando, relativamente al deflatore degli investimenti fissi lordi, il valore dfl 20222023 = 1,034;
— rimandando ad un successivo provvedimento la determinazione del vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2024 e, infine, assumendo un valore pari a 1 per il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2025;
• con riferimento alle regole per la determinazione del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie, sia opportuno, per ciascuno degli anni 2024 e 2025:
— procedere all'aggiornamento del tasso di inflazione programmata rpiα, fissandone il valore a 2,7%;
— prevedere la facoltà, in capo all'Ente territorialmente competente, di valorizzare, nella misura massima del 7%, un coefficiente denominato CRIα, in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, fermo restando il valore massimo del parametro pα;
— estendere la possibilità di rimodulazione degli importi che eccedono il limite, previa valutazione e validazione da parte dell'Ente territorialmente competente come già stabilito al comma 4.5 del Mtr-2, alle annualità successive al vigente periodo regolatorio;
• con riguardo ai costi operativi incentivanti COITV,αexp e COITF,αexp, di cui agli articoli 9 e 10 del Mtr-2, sia opportuno — anche alla luce delle osservazioni pervenute in fase di consultazione — superare l'orientamento prospettato, consentendone per ciascun anno α = {2024, 2025} l'eventuale rideterminazione in aumento anche a parità di obiettivi attesi di miglioramento e di ampliamento del perimetro gestito, a condizione che tale rideterminazione risulti motivata dalla necessità di tener conto di dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria;
• sia opportuno confermare i parametri specifici del settore dei rifiuti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito WACCα — βasset e livello di gearing – indicati nella deliberazione 68/2022/R/Rif, nonché prevedere che il recupero derivante dalla differenza tra i valori provvisori del tasso WACCα, nonché del tasso WACCRID,α e del parametro Kdαreal, fissati dalla deliberazione 459/2021/R/Rif, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 68/2022/R/Rif, sia recuperata attraverso una specifica voce nell'ambito delle componenti di conguaglio di cui all'articolo 17 del Mtr-2, e più specificamente nella componente RCtotTF,α; sono fatti salvi eventuali successivi aggiornamenti in coerenza con quanto previsto dal Tiwacc.
Ritenuto, inoltre, che:
• al fine di perseguire le generali finalità procompetitive, di efficienza dei servizi e di tutela degli utenti finali, come previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, sia necessario favorire condizioni non discriminatorie confermando e aggiornando l'impianto generale relativo alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, anche al fine di consentire la piena applicabilità di quanto previsto dal Pngr;
• in particolare, sia opportuno confermare l'impianto generale relativo alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, considerando:
— le risultanze contabili dell'anno (α −2), come desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno di riferimento;
— gli adeguamenti monetari previsti per la determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato;
— la conferma dei parametri specifici del settore dei rifiuti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito WACCα, salvo successivi aggiornamenti, in coerenza con quanto previsto dal Tiwacc, nonché della conferma della differenziazione tra i tassi di remunerazione applicabili al ciclo integrato dei rifiuti urbani e quelli applicabili alle attività di trattamento, già espresse per il servizio integrato;
• sia necessario confermare la formulazione del parametro (p τα) per la determinazione del limite alla crescita annuale del fattore tariffario τα, precisando che:
— il tasso di inflazione programmata rpiα sia fissato, in linea con quanto previsto per il servizio integrato, al valore di 2,7%;
• — la quantificazione del fattore kα possa essere effettuata anche alla luce delle evidenze desumibili dall'attività di monitoraggio prevista dalla deliberazione 387/2023/R/Rif.
• Ritenuto, anche, che:
• al fine di rafforzare la coerenza tra le valutazioni sulla qualità ambientale della gestione della raccolta differenziata e gli effettivi risultati della gestione in termini di valorizzazione dei materiali derivanti dalla medesima raccolta, sia opportuno impiegare, nella valutazione di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, il macro-indicatore R1, di cui all'articolo 6 dell'allegato A alla deliberazione 387/2023/R/Rif;
• in particolare, sia opportuno prevedere che, a partire dall'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, il coefficiente y2,αα sia valorizzato coerentemente con il valore assunto dal citato macro-indicatore;
• ai fini del monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, secondo quanto previsto dall'articolo 222 del decreto legislativo n. 152/06, sia necessario definire uno specifico indicatore, denominato Hα, calcolato come rapporto tra:
— i ricavi relativi ai rifiuti da imballaggio, realizzati sia a fronte del conferimento ai sopra richiamati sistemi di compliance, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi, al netto delle frazioni merceologiche similari, indicati con ARSC_si,αAGG;
— i costi della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio corrispondenti alla menzionata componente relativa ai ricavi, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale, indicati con CRDSC_si,αAGG;
• sia necessario confermare l'impostazione semplificata che prevede di dare separata evidenza delle relative voci di costo e di ricavo attraverso l'opportuna integrazione degli schemi condivisi per la raccolta e l'elaborazione dei dati;
• al sopra richiamato indicatore si associno obiettivi annuali di miglioramento, definiti con il presente provvedimento e che, in proposito, siano meritevoli di accoglimento le osservazioni relativamente agli incrementi da prevedere ai fini del perseguimento degli obblighi di copertura dei costi;
• l'indicatore Hα trovi applicazione a partire dall'annualità 2024 ai fini del monitoraggio del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata rispetto agli obiettivi di cui al punto precedente;
• a partire dall'annualità 2026, a fronte del mancato conseguimento degli obiettivi di miglioramento o di mantenimento assegnati per le annualità 2024 e 2025 sia prevista una misura di riclassificazione dei costi, che operi attraverso la valorizzazione di una componente incentivante di costo operativo finalizzata a promuovere le azioni gestionali necessarie a favorire il miglioramento
• dell'indicatore Hα,determinata in misura proporzionale alla distanza dal pertinente obiettivo di miglioramento;
• sia opportuno integrare gli schemi tipo di piano economico-finanziario e di relazione di accompagnamento con la raccolta di dati specifici che permettano di individuare il parametro Hα e i corrispondenti obiettivi, anche tenendo conto dell'eventuale inclusione dei dati per frazione merceologica, con particolare riferimento alle filiere interessate da obblighi di responsabilità estesa del produttore;
• ai fini della determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata Hα, sia altresì opportuno rinviare a un successivo provvedimento attuativo la puntuale esplicitazione delle regole per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio e ai costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nonché l'esplicitazione delle modalità semplificate di determinazione di tali variabili nel caso di effettive difficoltà di ricostruzione dei dati necessari.
• Ritenuto, infine, che:
• relativamente alle motivazioni delle disposizioni regolatorie confermative della disciplina già vigente per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, sia opportuno rimandare alla parte motiva della deliberazione 363/2021/R/Rif, nonché ai documenti per la consultazione relativi a tale deliberazione;
• l'esigenza di trattare unitariamente tutti i profili rilevanti, nonché le specifiche ragioni di finalizzare in tempi brevi le regole, i criteri e le modalità operative per consentire ai soggetti coinvolti di addivenire tempestivamente all'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie siano incompatibili con l'effettuazione di una previa consultazione pubblica ai sensi del comma 1.4 dell'allegato A alla deliberazione 649/2014/A, relativamente alle modalità di riedizione del potere tariffario dell'Autorità in coerenza con quanto statuito del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7196/23;
• sia, pertanto, necessario adottare le misure d'ottemperanza sopra prospettate (nelle more d'una più ampia rivalutazione di possibili interventi di incentivazione) senza procedere a preventiva consultazione, ma fissando comunque un termine per consentire le esigenze di contraddittorio degli operatori interessati; sia a tal fine congruo consentire, sino al 15 settembre 2023 la presentazione di osservazioni e proposte in ordine alle disposizioni di cui all'Articolo 2 del presente provvedimento, al fine di eventualmente adeguare, integrare o confermare dette disposizioni
Delibera
Articolo 1
Ambito di applicazione ed elementi procedurali
1.1 Il presente provvedimento – anche tramite una riedizione del potere tariffario dell'Autorità, alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7196/23, riferita a taluni specifici aspetti del Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio di cui alla deliberazione 363/2021/R/Rif e al relativo allegato A (Mtr-2) – reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/Rif dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".
1.2 Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1:
a) con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024 e 2025, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
b) con riguardo alla rideterminazione, per gli anni 2024 e 2025, delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", il gestore di tali attività aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;
c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lett. a) e b), in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/Rif compiuta sulla base delle informazioni e degli atti enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2 e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif.
1.3 L'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 2 del Mtr-2, avviene in conformità alle disposizioni del presente provvedimento, che afferiscono:
a) alla riedizione del potere tariffario dell'Autorità, nei termini di cui all'Articolo 2, alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7196/23 e in esito al riesame delle varie componenti di costo richiesto dalla sentenza da ultimo citata;
b) agli adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 3;
c) al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4, anche tenuto conto del coordinamento con le misure introdotte sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto all'Articolo 7;
d) alle ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 5, con particolare riguardo a specifici profili per l'aggiornamento dei costi operativi incentivanti e delle componenti a conguaglio.
1.4 L'aggiornamento biennale delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", di cui al Titolo VI del Mtr-2, avviene in conformità alle disposizioni di cui all'Articolo 6 del presente provvedimento.
1.5 Ai fini del monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, si applica quanto previsto dall'Articolo 8.
Articolo 2
Ottemperanza alla sentenza n. 7196/23 del Consiglio di Stato
2.1 Nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l'Ente territorialmente competente, con procedura partecipata del gestore interessato, provvede a:
a) scomputare gli oneri afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata", dai costi riconosciuti per le annualità 2024 e 2025 (rinvenibili dalle fonti contabili obbligatorie) di cui al comma 7.3 del Mtr-2, e, conseguentemente, da tutte le voci in cui i medesimi costi devono essere riclassificati, ossia dai costi operativi di gestione (CGα) – compresi gli oneri afferenti alla commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti – e dai costi comuni (CCα), di cui agli articoli 8 e 11 del Mtr-2, nonché dai costi d'uso del capitale (CKα) di cui all'articolo 12 del Mtr-2;
b) per ciascun anno α = {2024, 2025}, scomputare i ricavi conseguenti alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata", ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti, dai proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (ARα) e dai ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (ARSC,α);
c) recuperare nelle pertinenti componenti di conguaglio del 2024 e del 2025 gli oneri (in eccesso eventualmente riconosciuti) e ricavi (in riduzione eventualmente non scomputati) afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata", ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti inerenti alla medesima frazione, rinvenibili nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023;
d) determinare il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai predetti sistemi collettivi di compliance (di cui all'articolo 3 del Mtr-2) secondo le modalità di cui al successivo Articolo 7 che ne rafforzino la coerenza con le valutazioni in ordine all'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.
2.2 Contestualmente, ai fini della determinazione delle componenti tariffarie per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, sono confermate:
a) le definizioni di "Gestore integrato" e di "Impianti di trattamento" di cui al comma 1.1 del Mtr-2;
b) la formulazione generale delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 2 del Mtr-2, nonché dei costi riconosciuti di cui al comma 7.3 del Mtr-2, risultanti dalle fonti contabili obbligatorie, e delle componenti in cui i medesimi oneri vengono riclassificati (costi operativi di gestione (CGα), costi comuni (CCα) e costi d'uso del capitale (CKα) di cui agli articoli 8, 11 e 12 del Mtr-2).
2.3 Conseguentemente:
a) al comma 2.2 del Mtr-2, dopo le parole "ARα la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti" sono aggiunte le seguenti:
", al netto dei proventi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata", ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti";
b) al comma 2.2 del Mtr-2, dopo le parole "ARSC,α è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza;" sono aggiunte le seguenti:
"tali ricavi non comprendono quelli afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata", ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti;";
c) dopo il comma 7.4 del Mtr-2, è aggiunto il seguente:
"7.4-bis Ai fini dell'aggiornamento biennale, i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno α = {2024, 2025}, sono determinati scomputando dai costi di cui al comma 7.4, gli oneri – compresi gli oneri afferenti alla commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti – afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata.";
d) al comma 18.1 del Mtr-2, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
"j) ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, per ciascun anno α = {2024, 2025}, il recupero di eventuali quote di costi operativi di gestione (CGα) e di ricavi (ARα e ARSC,α) afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata", ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti inerenti alla medesima frazione, rinvenibili nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023.";
e) al comma 19.1 del Mtr-2, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
"h) ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, per ciascun anno α = {2024, 2025}, il recupero di eventuali quote di costi comuni (CCα) e di costi d'uso del capitale (CKα) afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata", ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti inerenti alla medesima frazione, rinvenibili nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023;".
Articolo 3
Adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti
3.1 La determinazione delle tariffe per l'anno 2024 viene aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022, mentre la determinazione delle tariffe per l'anno 2025 viene aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato previsionale.
3.2 Conseguentemente, dopo il comma 7.2 del Mtr-2, è aggiunto il seguente:
"7.2-bis Ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno α = {2024, 2025}, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:
• per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
• per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile."
3.3 Ai fini dell'adeguamento monetario delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025:
a) dopo il comma 7.5 del Mtr-2, è aggiunto il seguente:
"7.6 Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi di inflazione: I2023 = 4,5% e I2024 = 8,8%. Per l'anno 2025 si assume inflazione nulla."
b) dopo il comma 13.9 del Mtr-2, è aggiunto il seguente:
"13.9-bis Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per il calcolo del valore delle immobilizzazioni per gli anni 2024 e 2025, si applicano:
• il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2023, di cui alla seguente tabella:
| ANNO | Deflatore per tariffe 2023 | ANNO | Deflatore per tariffe 2023 |
| 1977 | 7,654 | 2001 | 1,404 |
| 1978 | 6,760 | 2002 | 1,364 |
| 1979 | 5,877 | 2003 | 1,343 |
| 1980 | 4,744 | 2004 | 1,308 |
| 1981 | 3,880 | 2005 | 1,270 |
| 1982 | 3,372 | 2006 | 1,236 |
| 1983 | 3,022 | 2007 | 1,201 |
| 1984 | 2,768 | 2008 | 1,164 |
| 1985 | 2,539 | 2009 | 1,155 |
| 1986 | 2,445 | 2010 | 1,155 |
| 1987 | 2,343 | 2011 | 1,138 |
| 1988 | 2,220 | 2012 | 1,101 |
| 1989 | 2,105 | 2013 | 1,072 |
| 1990 | 1,974 | 2014 | 1,059 |
| 1991 | 1,866 | 2015 | 1,060 |
| 1992 | 1,794 | 2016 | 1,056 |
| 1993 | 1,728 | 2017 | 1,053 |
| 1994 | 1,671 | 2018 | 1,055 |
| 1995 | 1,607 | 2019 | 1,051 |
| 1996 | 1,562 | 2020 | 1,043 |
| 1997 | 1,520 | 2021 | 1,038 |
| 1998 | 1,492 | 2022 | 1,034 |
| 1999 | 1,475 | 2023 | 1,000 |
| 2000 | 1,433 |
• il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2024, che verrà pubblicato con successivo provvedimento, da adottare in tempo utile per la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge;
• il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2025, determinato assumendo come nulla la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi tra il 2024 e il 2025.";
c) al comma 14.5 del Mtr-2, dopo le parole "It è il tasso di inflazione dell'anno t di cui al comma 7.5", sono aggiunte le seguenti: "e, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, al comma 7.6";
d) ai commi 13.8 e 20.2 del Mtr-2, dopo le parole "dfltα è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno α, di cui al comma 13.9", sono aggiunte le seguenti: "e, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, al comma 13.9-bis";
e) al comma 15.7 del Mtr-2, dopo le parole "applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi, di cui al comma 13.9", sono aggiunte le seguenti: "e, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, al comma 13.9-bis".
Articolo 4
Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
4.1 Alla luce dell'andamento dei prezzi dei fattori della produzione, al fine di assicurare la continuità del servizio e la sostenibilità dei corrispettivi all'utenza finale, per ciascun anno α = {2024, 2025}:
a) il parametro pα per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è determinato aggiornando il valore del tasso di inflazione programmata, rpiα, e ponendolo pari a 2,7%;
b) oltre ai coefficienti di cui ai commi 4.2 e 4.4 del Mtr-2 previsti per la determinazione del citato limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, l'Ente territorialmente competente ha la facoltà di valorizzare il coefficiente CRIα, in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione.
4.2 Conseguentemente:
a) dopo il comma 4.2 del Mtr-2 è aggiunto il seguente: "4.2-bis Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno α = {2024, 2025}, il tasso di inflazione programmata, rpiα, è pari a 2,7%.";
b) dopo il comma 4.4 del Mtr-2 è aggiunto il seguente:
"4.4-bis Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno α = {2024, 2025}, per la determinazione del parametro pα, l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CRIα, che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro pα assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 4.6.";
c) il comma 4.5 del Mtr-2, è sostituito dal seguente:
"4.5 Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza — qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati — potrà essere rimodulata, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità, nei seguenti termini:
• in sede di prima determinazione tariffaria, tra le diverse annualità del Pef pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025;
• in sede di aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025.".
Articolo 5
Ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti
5.1 Per ciascun anno α = {2024, 2025}, le componenti dei costi operativi incentivanti, COITV,αexp e COITF,αexp di cui agli articoli 9 e 10 del Mtr-2, possono essere rideterminate sulla base degli eventuali oneri aggiuntivi attesi per il conseguimento dei medesimi obiettivi di miglioramento ovvero di ampliamento del perimetro gestionale previsti in sede di prima determinazione tariffaria, a condizione che tale rideterminazione risulti motivata dalla necessità di tener conto di dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria.
Conseguentemente, dopo il comma 10.5 del Mtr-2, è aggiunto il seguente: "10.6 Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per ciascun anno α = {2024, 2025}, la quantificazione delle componenti COITV,αexp e COITF,αexp operata in sede di prima determinazione tariffaria per le richiamate annualità, può essere rideterminata in aumento a parità di obiettivi di miglioramento ovvero di ampliamento del perimetro gestionale, a condizione che tale rideterminazione risulti motivata dalla necessità di tener conto di dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria.".
5.2 Per ciascun anno α={2024, 2025}, nell'ambito dell'aggiornamento della componente di conguaglio RCtotTF,α, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, è ricompreso il recupero derivante dalla differenza tra i valori provvisori fissati dalla deliberazione 459/2021/R/Rif relativamente al tasso di remunerazione del capitale investito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani WACCα di cui al comma 14.2 del Mtr-2, al tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCRID,α e al parametro Kdαreal di cui al comma 14.6 del Mtr-2, e i valori determinati in via definitiva dalla deliberazione 68/2022/R/Rif. Conseguentemente, al comma 19.1 del Mtr-2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
"i) ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, per ciascun anno α = {2024, 2025}, il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso WACCα, nonché del tasso WACCRID,α e del parametro Kdαreal, fissati dalla deliberazione 459/2021/R/Rif, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 68/2022/R/Rif, in coerenza con quanto previsto dal comma 1.5 della medesima deliberazione 459/2021/R/Rif.".
Articolo 6
Aggiornamento delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento
6.1 Ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie, per il biennio 2024 e 2025, riferite agli impianti di trattamento "minimi" e "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", si tiene conto delle risultanze contabili dell'anno (a-2) come desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno di riferimento, nonché degli adeguamenti monetari secondo quanto previsto al precedente articolo 3.
6.2 In ciascun anno α = {2024, 2025}, ai fini della determinazione del parametro pτα per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi":
a) si applica il tasso di inflazione programmata, rpiα di cui al precedente articolo 4;
b) la quantificazione del fattore Kα, che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto, è effettuata anche alla luce delle evidenze desumibili dall'attività di monitoraggio prevista dalla deliberazione 387/2023/R/Rif.
6.3 Conseguentemente, dopo il comma 23.4 del Mtr-2 è aggiunto il seguente:
"23.4-bis Ai fini dell'aggiornamento biennale delle tariffe di accesso, in ciascun anno α = {2024, 2025}, il tasso di inflazione programmata, rpiα, è individuato al precedente comma 4.2-bis e il fattore Kα, di cui al precedente comma 23.4, è valorizzato anche alla luce delle evidenze desumibili dall'attività di monitoraggio prevista dalla deliberazione 387/2023/R/Rif.".
Articolo 7
Coordinamento con le misure introdotte sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani
7.1 Al fine di rafforzare la coerenza tra le valutazioni sulla qualità ambientale della gestione della raccolta differenziata e gli effettivi risultati della gestione in termini di valorizzazione dei materiali derivanti dalla medesima raccolta, la valutazione di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo richiesta all'Ente territorialmente competente ai fini della valorizzazione del coefficiente y2,α, di cui al comma 3.1 del Mtr-2, deve essere coerente con il valore assunto dal macro— indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore", di cui all'articolo 6 dell'allegato A alla deliberazione 387/2023/R/Rif.
7.2 Conseguentemente, dopo il comma 3.1 del Mtr-2, è aggiunto il seguente:
"3.1-bis Ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, al coefficiente y2,α può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo (-0.15,0] – solo nel caso in cui risulti soddisfatta la seguente condizione:
Efficacia AVV_RICRD,SC ≥ 0,85
dove:
• Efficacia AVV_RICRD,SCè il macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore" di cui all'articolo 6 dell'allegato A alla deliberazione 387/2023/R/Rif, calcolato sulla base dei dati del 2022 e dato dal prodotto dei seguenti indicatori:
— EFFRD_SC è l'indicatore — Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 3 dell'allegato A alla deliberazione 387/2023/R/Rif;
— QLTRD_SC è l'indicatore — qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 5 dell'allegato A alla deliberazione 387/2023/R/Rif";
• il valore di 0,85 è calcolato assumendo: i) EFFRD_SC computato sulla base della media nazionale degli scarti della raccolta multimateriale pubblicati nel Rapporto rifiuti urbani di Ispra; ii) QLTRD_SC pari a 1.
Articolo 8
Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata
8.1 In ciascun anno a, il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata è dato dal seguente rapporto:
Hα = ARSC_si,αAGG / CRD SC_si,αAGG
dove:
Hα = ARSC_si,αAGG rappresenta il totale dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio, realizzati sia a fronte del conferimento ai sistemi di compliance, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi, al netto delle frazioni merceologiche similari;
CRD SC_si,αAGG rappresenta il totale dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, corrispondenti alla menzionata componente relativa ai ricavi, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale.
8.2 In esito alla quantificazione del valore di partenza H , calcolato tenuto conto dei dati del 2022, sono determinati gli obiettivi annuali per il 2024 e il 2025 sulla base del posizionamento in una delle classi della seguente tabella, secondo i valori di avanzamento fissati nella tabella medesima.
|
ID |
Indicatore |
ID Classe |
Classe |
Obiettivi |
| Hα | Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%] | A | Hα ≥80% | Mantenimento |
| B | 70% ≤ Hα <80% | Hα+1 = Hα + 0,010 | ||
| C | 60% ≤ Hα <70% | Hα+1 = Hα + 0,015 | ||
| D | 50% ≤ Hα <60% | Hα+1 = Hα + 0,020 | ||
| E | 40% ≤ Hα <50% | Hα+1 = Hα + 0,025 | ||
| F | 30% ≤ Hα <40% | Hα+1 = Hα + 0,030 | ||
| G | 20% ≤ Hα <30% | Hα+1 = Hα + 0,035 | ||
| H | 10% ≤ Hα <20% | Hα+1 = Hα + 0,040 | ||
| I | 0% ≤ Hα <10% | Hα+1 = Hα + 0,050 |
8.3 A partire dall'annualità 2026, a fronte del mancato conseguimento degli obiettivi di miglioramento o di mantenimento assegnati per le annualità 2024 e 2025, è prevista una misura di riclassificazione dei costi, che operi attraverso la valorizzazione di una componente incentivante di costo operativo finalizzata a promuovere le azioni gestionali necessarie a favorire il miglioramento dell'indicatore Hα, determinata in misura proporzionale alla distanza dall'obiettivo di miglioramento di cui alla tabella del precedente comma 8.2.
8.4 L'aggiornamento degli schemi tipo di piano economico-finanziario e di relazione di accompagnamento, di cui al successivo Articolo 9, comprende, peraltro, la previsione di schemi tabellari per la raccolta dei dati necessari alla determinazione del coefficiente Hα di cui al comma 8.1, nonché per l'individuazione degli obiettivi annuali di miglioramento e il monitoraggio dei medesimi.
Articolo 9
Disposizioni finali
9.1 Sono rinviati a successivi provvedimenti attuativi:
a) l'aggiornamento dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché delle modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite, fermi restando i valori dei parametri specifici del settore dei rifiuti, βasset e livello di gearing individuati dalla deliberazione 68/2022/R/Rif per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito;
b) ai fini della determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata Hα di cui al comma 8.1, la puntuale esplicitazione delle regole per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio (ARSCsi,αAGG) e dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (CRDSCsi,αAGG), nonché l'esplicitazione delle modalità semplificate di determinazione di tali variabili nel caso di effettive difficoltà di ricostruzione dei dati necessari.
9.2 È rinviata a successive determinazioni del Direttore della Direzione Tariffe e Corrispettivi ambientali la definizione delle modalità operative per la predisposizione e trasmissione – prevista per le proposte tariffarie relative agli anni 2024 e 2025 dal comma 8.2 della deliberazione 363/2021/R/Rif e dal comma 1.2 del presente provvedimento – dell'aggiornamento dei dati e degli atti, redatti secondo schemi tipizzati, che costituiscono l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024 e 2025 (con particolare riferimento al piano economico— finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati).
9.3 Ai sensi del comma 1.4 dell'allegato A alla deliberazione 649/2014/A, è fissato al 15 settembre 2023 il termine per la presentazione di osservazioni e proposte in ordine alle disposizioni di cui all'Articolo 2 del presente provvedimento, al fine di consentire eventuali adeguamenti od integrazioni.
9.4 Il presente provvedimento, unitamente al Mtr-2, di cui all'allegato A alla deliberazione 363/2021/R/Rif, come integrato e modificato dalle disposizioni recate dalla presente deliberazione, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.