Delibera Arera 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/Rif
Istituzione componenti perequative della tassa e tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Deliberazione 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/rif
(Pubblicata sul sito web dell'Autorità il 7 agosto 2023)
Allegato A
Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
• Autorità di sistema portuale è il soggetto di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00182)";
• Csea è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
• Ente di governo dell'Ambito è il soggetto istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
• Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
• gestore è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'Ente territorialmente competente che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano economico finanziario;
• gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è il soggetto che eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;
• legge 60/2022 è la legge 17 maggio 2022, n. 60 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge "SalvaMare")";
• rifiuti accidentalmente pescati sono i rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 60/22, che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b -ter) del decreto legislativo 152/2006;
• rifiuti volontariamente raccolti sono i rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 60/2022, che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b-ter) del decreto legislativo 152/2006;
• rifiuti urbani sono i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 152/2006;
• soggetto che gestisce l'impianto portuale di raccolta è il soggetto che eroga il servizio di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati o dei rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale e che non si configura come gestore;
• Tari è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, commi 639 e 651, della legge 147/13, comprensiva sia della Tari determinata coi criteri presuntivi indicati nel Dpr 158/1999 (Tari presuntiva) sia della Tari determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel Dpr 158/1999 (tributo puntuale);
• tariffa corrispettiva è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013;
• utenza è l'immobile o area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del Dm 20 aprile 2017.
1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità ratione temporis vigente.
Articolo 2
Istituzione delle componenti perequative
2.1 A decorrere dall'1 gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari o per la tariffa corrispettiva:
a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.
2.1-bis A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari o per la tariffa corrispettiva.
2.2 La componente UR1,a, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.
2.3 La componente UR2,a, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
2.3-bis La componente UR3,a, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.
2.4 Le componenti perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Articolo 3
Istituzione dei Conti presso Csea e relative modalità di gestione
3.1 Sono istituiti presso Csea i seguenti conti:
a) il Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, anche denominato Conto UR1, alimentato dalla componente perequativa UR1,a;
b) il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anche denominato Conto UR2, alimentato dalla componente perequativa UR2,a.
c) il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto UR3, alimentato dalla componente perequativa UR3,a;
3.2 Entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dal 2025, Csea trasmette all'Autorità un rapporto dettagliato della gestione dei Conti da essa gestiti, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti componenti perequative.
3.3 Sulla base del rapporto di cui al comma precedente, l'Autorità valuta annualmente la necessità di aggiornare le componenti perequative di cui al comma 2.1 e al comma 2.1-bis in relazione al fabbisogno dei Conti.
3.4 Csea può utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri Conti da essa gestiti con riferimento al settore ambientale per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità dei Conti di cui al precedente comma 3.1, a condizione che sia garantita la capienza dei Conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.
3.5 I costi derivanti dalla gestione dei Conti di cui al precedente comma 3.1 sostenuti da Csea sono spesati a valere sui Conti medesimi, previa approvazione dell'Autorità.
Articolo 4
Istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti dai gestori
4.1 Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno "?", il gestore può presentare istanza all'Ente territorialmente competente per un determinato ambito tariffario per il riconoscimento dell'importo, CSM,a, relativo ai costi sostenuti nell'anno precedente per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; in particolare, CSM,a ricomprende esclusivamente i costi inerenti alla chiusura del ciclo dei rifiuti conferiti alle strutture di raccolta previste dalla normativa vigente, al netto di eventuali ricavi derivanti dalla valorizzazione dei materiali raccolti, nonché di eventuali corrispettivi riconosciuti dai pertinenti sistemi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.
4.2 Il gestore determina il costo CSM,a, tramite il ricorso alla contabilità separata, oppure, in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità, tenendo conto dei quantitativi raccolti.
4.3 L'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto ai gestori, valida le informazioni ricevute ai sensi del precedente 4.1 e verifica l'assenza di duplicazione nel relativo riconoscimento. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla determinazione dell'importo CSM,a.
4.4 L'Ente territorialmente competente trasmette entro il 30 novembre di ogni anno "a" l'importo CSM,a, validato, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ai fini della comunicazione a Csea ai sensi del successivo articolo 6.
4.5 I valori di CSM,a, e le partite perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
4.6 In caso di avvicendamento gestionale, l'Ente territorialmente competente calcola e approva eventuali partite perequative residue da regolare fra il gestore subentrante e il gestore uscente.
Articolo 5
Istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti dai soggetti che gestiscono l'impianto portuale di raccolta
5.1 Il soggetto che gestisce l'impianto portuale di raccolta può presentare istanza all'Autorità di sistema portuale competente, entro i medesimi termini di cui al comma 4.1, per il riconoscimento dei costi sostenuti nell'anno precedente per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, CSM,a, sulla base dei quantitativi così come acquisiti dai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197; in particolare, CSM,a ricomprende esclusivamente i costi inerenti alla chiusura del ciclo dei rifiuti conferiti alle strutture di raccolta previste dalla normativa vigente, al netto di eventuali ricavi derivanti dalla valorizzazione dei materiali raccolti, nonché di eventuali corrispettivi riconosciuti dai pertinenti sistemi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.
5.2 Nei casi di cui al presente articolo, la procedura di asseverazione dell'importo CSM,a è in capo all'Autorità di sistema portuale competente.
5.3 L'Autorità di sistema portuale tiene i rapporti con Csea direttamente o per il tramite di un soggetto dalla medesima individuato, al fine di minimizzare i flussi informativi e monetari di cui al presente articolo.
Articolo 6
Comunicazione e versamenti a/da Csea
6.1 Entro il 31 gennaio dell'anno "a+1", il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica a Csea, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall'applicazione delle componenti perequative di cui all'Articolo 2, nonché degli importi CSM,a, per quanto di competenza, opportunamente validati dall'Ente territorialmente competente, così determinati:
a) l'importo IUR1,anet relativo ai rifiuti accidentalmente pescati e ai rifiuti volontariamente raccolti, calcolato come segue:
IURnet1,a = UR1,a x Nautenze – CSM,a
b) l'importo IUR2,a relativo alla copertura di eventi eccezionali e calamitosi, calcolato come segue:
IUR2,a = UR2,a x Nautenze
c) l'importo IURnet3,a relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue:
IURnet3,a = UR3,a x Nautenze – BSRU,a
dove:
BSRU,a è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno "a" ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24.
"c) l'importo IURnet3,a-1 relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue:
IURnet3,a-1 = UR3,a-1 x Na-1utenze – BSRU,a-1
dove:
BSRU,a-1 è l'ammontare espresso in euro per anno, delle agevolazioni riconosciute di cui all'articolo 3, comma 1 del Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24 sulla tassa sui rifiuti (Tari) o sulla tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta nell'anno "a-1" ai beneficiari del bonus sociale rifiuti.
6.2 Entro il medesimo termine di cui al comma precedente, il soggetto di cui al comma 5.3 comunica a Csea, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi CSM,a opportunamente asseverati dall'Autorità di sistema portuale.
6.3 Entro il 15 marzo (31 maggio) dell'anno "a+1" il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti versa (riceve) a (da) Csea gli importi di cui al comma 6.1, se positivi (negativi).
6.4 Entro il 31 maggio dell'anno "a+1" il soggetto di cui al comma 5.3 riceve da Csea gli importi CSM,a di competenza.
6.5 I gestori e i soggetti che gestiscono l'impianto portuale di raccolta tengono separata evidenza dei costi sostenuti per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; tutti i soggetti, incluse le Autorità di sistema portuale e i soggetti di cui all'articolo 5.3, conservano altresì in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni inerenti alle componenti perequative, per un periodo non inferiore a cinque anni civili successivi a quello del versamento (rimborso) a (da) Csea.
6.6 Il versamento da parte di Csea ai soggetti beneficiari degli importi di cui ai precedenti commi 6.3 e 6.4 è subordinato alle seguenti condizioni:
— iscrizione dei beneficiari a SGAte, ove previsto, alle anagrafiche dell'Autorità e della Csea e rispetto delle disposizioni specifiche indicate per i meccanismi perequativi;
— regolarità del gestore nei versamenti a Csea dei contributi a favore del sistema ove di competenza; in caso contrario, sono sospese tutte le erogazioni a favore del gestore inadempiente fino alla regolarizzazione della posizione debitoria e sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza e adeguamenti degli stessi all'inflazione.
6.7 In caso di mancato o parziale versamento da parte dei gestori, Csea applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari a:
a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
b) il tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso Tegm (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.
Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.
6.8 Entro il 30 giugno dell'anno "a+1" il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e il soggetto di cui al comma 5.3, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, versano gli importi CSM,a spettanti ai gestori e ai soggetti che gestiscono impianti portuali di raccolta che hanno presentato istanza di riconoscimento.
6.9 La Csea verifica, anche a campione, la coerenza, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita. Ai fini delle determinazioni di sua competenza, Csea può procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. In caso di rifiuto di collaborazione, la Csea procede a far menzione della circostanza nel verbale, onde trarne elementi di valutazione.
