Economia sostenibile / circolare / Esg
Documentazione Complementare

Comunicazione Commissione Ue 20 ottobre 2023

Risposte a domande frequenti (Faq) sull'interpretazione del regolamento delegato 2021/2139/Ue che ha stabilito i criteri di vaglio tecnico tecnici attraverso i quali una attività è considerata "sostenibile" ai sensi del regolamento sulla tassonomia 2020/852/Ue

Commissione europea

Comunicazione 20 ottobre 2023

(Guue 20 ottobre 2023 serie C)

Comunicazione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'Ue che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale

Nel piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile1, adottato nel marzo 2018, la Commissione si è impegnata tra le altre cose a istituire un sistema di classificazione (o tassonomia) dell'Ue chiaro e dettagliato per le attività economiche sostenibili, al fine di creare un linguaggio comune a tutti i soggetti coinvolti nel sistema finanziario. Il regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili ("regolamento sulla tassonomia")2 ha creato un sistema di classificazione unificato a livello dell'Ue per le attività economiche ecosostenibili e ha imposto obblighi di trasparenza a determinate imprese non finanziarie e finanziarie in relazione a tali attività.

La Commissione ha adottato un atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'Ue (atto delegato Clima")3 che stabilisce un elenco di criteri di vaglio tecnico per talune attività economiche al fine di determinare se si possa considerare che contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici senza arrecare un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Queste attività sono denominate "attività allineate alla tassonomia". Il 9 marzo 2022 la Commissione ha modificato l'atto delegato "Clima" introducendo criteri di vaglio tecnico per talune attività connesse all'energia4. Passato l'esame dei colegislatori, l'atto delegato "Clima" è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a partire dal 1° gennaio 2022. Le modifiche all'atto delegato si applicano a partire dal 1° gennaio 2023.

La presente comunicazione è pubblicata unitamente a un'altra comunicazione della Commissione, contenente risposte alle domande frequenti sull'informativa delle imprese relativa all'ammissibilità e all'allineamento alla tassonomia delle loro attività, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia e del pertinente atto delegato (atto delegato "Informativa"5). La presente comunicazione integra i precedenti orientamenti forniti dalla direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (Domande frequenti sulle modalità con cui le imprese finanziarie e non finanziarie dovrebbero comunicare informazioni sulle attività economiche e gli attivi ammissibili alla tassonomia) e la comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'Ue per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili6.

L'applicazione dei criteri di vaglio tecnico è essenziale affinché le imprese possano dimostrare l'allineamento alla tassonomia, ma è anche importante per individuare le possibilità di miglioramento di attività economiche che sono ammissibili alla tassonomia, ma non ancora allineate a quest'ultima. Il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sfdr)7 impone ai partecipanti ai mercati finanziari di utilizzare le informative sull'allineamento alla tassonomia delle imprese che beneficiano di investimenti per valutare il livello di prestazione ambientale dei prodotti finanziari commercializzati come sostenibili.

La presente comunicazione contiene chiarimenti tecnici in risposta a domande frequenti relative ai criteri di vaglio tecnico fissati nell'atto delegato "Clima" e mira a facilitarne l'applicazione efficace.

La presente comunicazione non affronta i numerosi quesiti e le numerose proposte riguardanti le motivazioni e gli elementi di prova alla base della scelta dei criteri. A tale riguardo la Commissione sottolinea che la valutazione d'impatto che accompagna l'atto delegato "Clima" contiene ulteriori spiegazioni sullo sviluppo dell'atto delegato, in particolare sul ragionamento seguito per definire i criteri di vaglio tecnico e sul bilanciamento tra i requisiti del regolamento sulla tassonomia.

Le risposte alle domande frequenti raccolte nella presente comunicazione chiariscono le disposizioni della normativa vigente al momento della pubblicazione8, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre requisiti aggiuntivi per gli operatori interessati e le autorità competenti. Esse mirano unicamente ad assistere le imprese finanziarie e non finanziarie nell'attuazione delle disposizioni giuridiche pertinenti. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autoritativa del diritto dell'Unione. I pareri espressi nella presente comunicazione non pregiudicano la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell'Unione.

 

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Note ufficiali

1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM(2018) 97 final).

2

Regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (Ue) 2019/2088 (Gu L 198 del 22 giugno 2020, pag. 13).

3

Regolamento delegato (Ue) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (Gu L 442 del 9 dicembre 2021, pag. 1).

4

Regolamento delegato (Ue) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (Ue) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (Ue) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (Gu L 188 del 15 luglio 2022, pag. 1).

5

Regolamento delegato (Ue) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29-bis della direttiva 2013/34/Ue devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (Gu L 443 del 10 dicembre 2021, pag. 9).

6

Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'Ue per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili (2022/C 385/01) (Gu C 385 del 6 ottobre 2022, pag. 1).

7

Regolamento (Ue) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Gu L 317 del 9 dicembre 2019, pag. 1).

8

Le risposte alle domande frequenti non tengono conto delle modifiche dell'atto delegato "Clima" introdotte dal regolamento delegato (Ue) .../... della Commissione, del 27 giugno 2023, che modifica il regolamento delegato (Ue) 2021/2139 fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (C/2023/3850 final) (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale). Nella fattispecie le risposte alle domande 45, 119, 120, 121 e da 176 a 181, che vertono sull'appendice C degli allegati I e II del regolamento (Ue) 2021/2139, non tengono conto delle modifiche di tale appendice, che inizieranno ad applicarsi conformemente al predetto regolamento delegato della Commissione del 27 giugno 2023.