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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 17 ottobre 2023, n. 42237

Rifiuti -Gestione delle terre e rocce da scavo - Applicazione della disciplina dei sottoprodotti ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 come previsto dall'articolo 41-bis della Dl 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 (N.d.R.: in continuità normativa articoli 4 e 21, Dm 120/2017) - Rispetto delle condizioni di legge - Sussistenza - Cantieri di piccoli dimensioni - Sussistenza dell'esclusione dalla disciplina dei rifiuti - Attestazione da parte dell'interessato tramite autocertificazione prima di iniziare i lavori - Obbligatorietà - Sussistenza - Produttore di rifiuti ai sensi degli articoli 183, comma 1, lettera f), e 188, comma 1, del Dlgs 152/2006 - Ricomprensione anche del soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti (c.d. "produttore in senso giuridico") - Responsabilità in ordine al corretto smaltimento o recupero dei rifiuti - Applicabilità al produttore giuridico, al produttore materiale, al detentore dei rifiuti e a chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (c.d. "nuovo produttore") - Sussistenza - Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Presupposti ex articolo 6, Dlgs 231/2001 - Colpa di organizzazione, assenza o mancato funzionamento del modello organizzativo - Interesse o vantaggio dell'Ente dalla commissione del reato presupposto - Necessità - Sussistenza - Attribuzione della responsabilità all'Ente tramite mero automatismo con la commissione del reato - Illegittimità - Sussistenza

Produttore di rifiuti ex articolo 183, Dlgs 152/2006 non è solo quello materiale ma anche il soggetto cui sia giuridicamente riferibile tale produzione, anch'egli soggetto a responsabilità per gestione illecita di rifiuti.
Un principio ricordato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 17 ottobre 2023, n. 42237. Il Dl 78/2015 convertito dalla legge 125/2015 nel modificare l'articolo 183, Dlgs 152/2006 ha esteso la nozione di "produttore di rifiuti" anche al produttore cd. "giuridico" con la conseguenza che produttore dei rifiuti non è solo il soggetto dalla cui attività materiale è derivata la produzione del rifiuto, ma anche il soggetto cui sia giuridicamente riferibile detta produzione (ad esempio il committente): tale soggetto ha quella che si chiama "posizione di garanzia" dalla quale "discende l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti."
Pertanto la responsabilità per una gestione illecita di rifiuti rimane congiuntamente in capo al produttore giuridico, al produttore materiale, al detentore dei rifiuti e a chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (c.d. "nuovo produttore"). (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 17 ottobre 2023, n. 42237