Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Ippc / Aia
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 24 febbraio 2025, n. 1568

Ippc/Aia - Rifiuti - Discarica di rifiuti ex articolo 3, Dlgs 36/2003 - Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Discarica di rifiuti inerti e rifiuti contenenti amianto - Riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-octies del Dlgs 152/2006 - Provvedimento di parziale diniego in relazione alla parte relativa alla gestione dei rifiuti contenenti amianto - Contrasto con le intervenute disposizioni del Piano regionale rifiuti e del Piano rifiuti contenenti amianto - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Oggetto del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies del Dlgs 152/2006 - Valutazione di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione - Sussistenza - Riesame del titolo disposto sulla installazione nel suo complesso - Condizioni - Decorso di 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione o dall'ultimo riesame - Sussistenza - Considerazione da parte dell'Amministrazione del nuovo assetto recato dal Piano regionale rifiuti e dal Piano regionale amianto - Legittimità - Sussistenza

Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) decorsi 10 anni dal rilascio del titolo è effettuato sull'intero impianto e vanno valutate anche le novità nella programmazione regionale sui rifiuti.
Un principio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 24 febbraio 2025, n. 1568. Il gestore di una discarica di rifiuti si era visto negare parzialmente il riesame (con valore di rinnovo) dell'autorizzazione integrata ambientale nella parte in cui l'impianto gestiva rifiuti contenenti amianto, perché erano mutate le prescrizioni programmatorie nella pianificazione regionale in materia di rifiuti. Le nuove indicazioni incidevano sulla possibilità che l'impianto potesse continuare a gestire rifiuti contenenti amianto.
Un comportamento legittimo quello dell'Amministrazione, secondo i Giudici. Infatti l'articolo 29-ocites del decreto legislativo 152/2006 che regola il procedimento di riesame dell'Aia, obbliga l'Ente che rilascia il titolo a riesaminare l'autorizzazione decorsi 10 anni dal rilascio o da un precedente riesame. In questo caso la valutazione ha ad oggetto l'intera installazione. La P.a. deve, inoltre, valutare eventuali nuovi elementi che sono intervenuti nel frattempo e che possono condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di specie tali "nuovi elementi" sono stati il Piano regionale rifiuti e il Piano amianto che hanno determinato il giudizio di parziale diniego rilasciato all'azienda. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 24 febbraio 2025, n. 1568