Sentenza Corte di Cassazione 14 novembre 2023, n. 45730
Acque - Scarichi - Impianto di trattamento di acque reflue urbane autorizzato - Superamento dei limiti tabellari indicati nell'allegato 5 alla Parte III, Dlgs 152/2006 - Responsabilità penale ex articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Superamento dei limiti di legge indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III, Dlgs 152/2006 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato 5 - Necessità - Sussistenza
Il gestore di uno scarico autorizzato di acque reflue industriali commette reato solo se supera i limiti tabellari indicati nel Dlgs 152/2006 relativi a determinate sostanze pericolose, altrimenti è solo illecito amministrativo.
A ribadirlo la Corte di Cassazione nella sentenza 14 novembre 2023, n. 45730 che ha annullato la condanna del Sindaco di un Comune della Sicilia in quanto proprietario di un impianto di trattamento di acque reflue urbane che aveva effettuato lo scarico dei liquami provenienti dalla rete fognaria urbana, riversando nel torrente acque in cui si accertava il superamento dei limiti della tabella 3, allegato 5, Parte III Dlgs 152/2006 in relazione a determinate sostanze.
I Giudici hanno ricordato come il reato ex articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006 scatta solo nel caso in cui lo scarico contenga le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte III, Dlgs 152/2006 e allo stesso tempo siano superati i valori limite indicati nella tabella 3 del medesimo allegato 5. Diversamente il fatto rileva come illecito amministrativo. Avendo constatato come le sostanze rilevate dall'Arpa non figurassero tra quelle indicate nella sopra menzionata tabella 5, i Supremi Giudici hanno concluso che il fatto non è previsto dalla legge come reato e il Sindaco andava assolto. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 14 novembre 2023, n. 45730
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