Decreto direttoriale MinAmbiente 29 novembre 2023, n. 458
Approvazione della modulistica per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di valutazione da parte dell'Autorità competente delle interferenze degli interventi e opere che è possibile eseguire durante la bonifica di un sito inquinato ai sensi dell'articolo 242-ter, comma 2, del Dlgs 152/2006 - Dm 26 gennaio 2023, n. 45
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto direttoriale 29 novembre 2023, n. 458
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 30 novembre 2023)
Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche
Il Direttore generale
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45, recante "Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo", in particolare l'articolo 9, comma 6, ai sensi del quale " Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti della Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono adottati i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al presente articolo e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare".
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Visto il decreto-Legge 1° novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, in legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", in particolare l'articolo 4, comma 1";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", e in particolare l'articolo 242-ter, commi 1 e 2;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", e in particolare l'articolo 32, comma l, che ha disposto che gli "obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che all'articolo 4 dispone che "il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti al n. 151 del 4 febbraio 2022, recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero della transizione ecologica;
Visti i contributi di Ispra (prot. n. 0039296/MASE del 17 luglio 2023) e di INAIL (prot. 148982/MASE del 20 settembre 2023);
Ritenuto di dare attuazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45, articolo 9, comma 6, anche al fine di consentire la corretta ed esaustiva formulazione delle istanze e per garantire la procedibilità delle medesime, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti
Decreta
Articolo 1
1. Il formato dell'istanza ai sensi dell'articolo 9 del Decreto 26 gennaio 2023, n. 45, per l'avvio del procedimento di valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per interventi e opere di cui all'articolo 242-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo, anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo, nonché i contenuti minimi della documentazione tecnica da fornire sono definiti rispettivamente negli allegati A (istanza) e B (informazioni minime da fornire), che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Qualora la valutazione delle interferenze di cui all'articolo 242-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è svolta nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, il proponente presenta, in detti ambiti, solo la documentazione tecnica di cui all'allegato B.
3. La modulistica approvata con il presente decreto è aggiornata periodicamente, alla luce dell'esperienza maturata in fase di applicazione.
4. Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini della pubblica consultazione.
Allegato A
Istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 2, del Dlgs 152/2006, per interventi e opere di cui all'articolo 242-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo, anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 26 gennaio 2023, n. 45
