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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 2 maggio 2022, n. 3424

Danno ambientale e bonifiche - Attività di bonifica ex articolo 242, Dlgs 152/2006 di un’area ove sorgeva un polo chimico industriale - Provvedimento dell’Autorità competente che ordina al proprietario e gestore dell’area l’adozione di misure di prevenzione e di messa in sicurezza ex articolo 304, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Minaccia imminente di danno ambientale (N.d.R.: articolo 240, Dlgs 152/2006) - Evento che possa probabilmente determinare un danno sanitario o ambientale in un futuro prossimo - Legittimità - Sussistenza

Una minaccia imminente di danno ambientale che obbliga a misure di prevenzione e messa in sicurezza non è un evento catastrofico ma quello che potrebbe nel prossimo futuro determinare un danno ambientale.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato nella sentenza 2 maggio 2022, n. 3424 che ha sostanzialmente confermato due pronunce del Tar Lombardia (1144/2016 e 833/2019) in merito alla vicenda relativa alla bonifica di un'area ove era presente da fine anni '50 a inizio anni '90 un polo chimico industriale. Il Consiglio di Stato nel confermare sostanzialmente quanto disposto dalle pronunce di primo grado ha dichiarato legittima, tra le altre, l'imposizione ex articolo 304, Dlgs 152/2006 alla società proprietaria e gestore dell'area di adottare una serie di necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza in caso di minaccia imminente di danno ambientale (possibile espansione di inquinanti confinati in un ambito ristretto), autorizzando l'Autorità competente a farlo a spese e in danno del proprietario dell'area in caso di inottemperanza.
Di fronte alle doglianze della società secondo cui nel caso di specie non si configurasse una "minaccia imminente" i Giudici hanno risposto che tale tipo di minaccia di danno all'ambiente non presuppone un evento catastrofico o a rapida consumazione, ma un evento che secondo una valutazione probabilistica possa determinare un danno sanitario o ambientale in un futuro prossimo. Nel caso di specie gli inquinanti per il momento confinati in un ambito ristretto potrebbero invadere una superficie progressivamente più ampia nel caso in cui in occasione di una piena - evento per nulla raro o eccezionale - possano immettersi nel vicino fiume. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 2 maggio 2022, n. 3424