Sentenza Corte di Cassazione 29 novembre 2023, n. 47690
Rifiuti - Sottoprodotti di origine animale - Esclusione dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185, Dlgs 152/2006 e soggezione esclusivamente alla disciplina del regolamento 1069/2009/Ce - Condizioni - Rispondenza ai requisiti per la qualificazione come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza - Responsabilità per la gestione abusiva di scarti di origine animale classificati come rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Gli scarti di origine animale sono soggetti solo al regolamento 1069/2009/Ce in materia e non alla disciplina sui rifiuti solo se qualificabili come sottoprodotti ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006.
A ricordarlo la Corte di Cassazione nella sentenza 29 novembre 2023, n. 47690 che ha confermato la condanna del titolare di un'azienda della Lombardia per il reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006, in relazione al trattamento di scarti di origine animale. L'impresa ricorrente lamentava il fatto che l'articolo 185 del Dlgs 152/2006 esclude dalla disciplina dei rifiuti i sottoprodotti di origine animale in quanto soggetti alla disciplina del regolamento 1069/2009/Ce.
I Giudici però hanno sottolineato come gli scarti di origine animale sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti e soggetti esclusivamente al regolamento 1069/2009/Ce, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 e quindi rispondendo a tutti i requisiti previsti dalla norma. In ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 29 novembre 2023, n. 47690
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