Sentenza Corte di Cassazione 16 gennaio 2020, n. 1583
Rifiuti – Scarti di lavorazione – Classificazione dei materiali come sottoprodotti – Non sussistenza – Condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 2 del Dlgs 152/2006 - Mancanza di prove sul tipo di trattamento e riutilizzo integrale dei materiali – Sussistenza - Sfridi precedentemente classificati come rifiuti con codice Cer 20.01.39 identificativo dei "rifiuti in plastica" – Rilevanza – Volontà di disfarsene – Sussistenza - Disciplina rifiuti ex articolo 183 del Dlgs 152/2006 – Applicazione
I residui della produzione industriale sono considerati rifiuti se non si documenta la sussistenza dei requisiti che li qualificano come sottoprodotto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 16 gennaio 2020, n. 1583 in merito al materiale di varia natura, dismesso e detenuto alla rinfusa senza etichettatura, rinvenuto dall'Arpa Piemonte nel piazzale e nel magazzino della ditta il cui rappresentate è stato condannato per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi (ex articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006).
Correttamente è stata esclusa la sussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 per potersi applicare la disciplina sui sottoprodotti, non essendo state fornite, in particolare, le prove in ordine al tipo di trattamento ed al riutilizzo integrale dei materiali (plastica, sfridi di plastica già macinati, materozze e parti di plastica per autovettura, legno e imballaggi oltre alla carcassa di un'autovettura).
Altresì, ai fini dell’applicazione della normativa sui rifiuti rileva la classificazione dei residui di produzione operata ab origine dal produttore, che ha espresso la volontà di disfarsi degli stessi qualificandoli come tali con attribuzione codice Cer 20.01.39 ("rifiuti in plastica") ex articolo 183, comma 1, lettera a) del medesimo Dlgs 152/2006. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 16 gennaio 2020, n. 1583
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