Rifiuti
Normativa Vigente

Dm Agricoltura 26 ottobre 2023

Applicazione dell'intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione - Modifiche al Dm 30 marzo 2023

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Decreto 26 ottobre 2023

(Gu 19 dicembre 2023 n. 295)

Modifica al decreto 30 marzo 2023, relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni e integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Visto il regolamento (Ue) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della Pac) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e che abroga i regolamenti (Ue) n. 1305/2013 e (Ue) 1307/2013;

Visto il regolamento Ue n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (Ue) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (Ue) n. 2021/2115;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'articolo 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

Visti, in particolare, l'articolo 13 della legge n. 238/2016, il quale stabilisce termini perentori per la detenzione in cantina dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 185138 con il quale sono state adottate le disposizioni applicative dell'intervento distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del citato decreto, il quale stabilisce, tra l'altro, i termini entro i quali effettuare la consegna dei sottoprodotti in distilleria;

Ritenuto necessario riformulare le disposizioni contenute al citato articolo 4 per armonizzarle con quanto riportato all'articolo 13 della legge n. 238/2016, al fine di evitare possibili interpretazioni difformi delle diposizioni vigenti;

Ritenuto, altresì, necessario inserire la clausola di invarianza finanziaria;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 19 ottobre 2023;

Decreta:

Articolo unico

1. L'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 185138 è sostituito dal seguente:

Articolo 4.

Termini

1. La consegna ai distillatori, compresa quella che avviene presso i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, o il ritiro sotto controllo, di cui all'articolo 6 del presente decreto, è effettuata:

per le vinacce, entro trenta giorni, elevati a novanta per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri, dalla fine del periodo vendemmiale determinato ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

per le fecce, entro il 31 luglio di ciascuna campagna, come stabilito all'articolo 14, comma 2, del regolamento (Ue) n. 2019/934 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

In deroga alle previsioni del comma 1, è sempre consentito il ritiro sotto controllo delle fecce ottenute dalla produzione del vino DOP Colli di Conegliano Torchiato di Fregona e dei sottoprodotti ottenuti dalla produzione del vino DOP Colli Bolognesi Pignoletto Passito.

I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve registrano le operazioni di ottenimento, consegna e ritiro in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (Ue) n. 2018/273 al regolamento (Ue) n. 2018/274 ed al decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293.

2. Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente articolo:

Articolo 18.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 26 ottobre 2023