Sentenza Corte di Cassazione 21 settembre 2022, n. 34936
Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro (N.d.R.: articolo 17 del Dlgs 81/2008) - Redazione del Documento di Valutazione del rischio (Dvr) (articolo 28 del Dlgs 81/2008) - Contenuti minimi - Indicazione delle misure di prevenzione/protezione attuate e dei dispositivi adottati - Necessità - Sussistenza - Infortunio del dipendente - Responsabilità - Datore di lavoro (legale rappresentante della società presso cui l'infortunato lavorava) - Redazione di Dvr inadeguato - Violazione articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008 - Reato di lesioni personali colpose ex articolo 590, comma 3 del Codice penale - Sussistenza - Responsabilità amministrativa degli Enti - Illecito amministrativo ex articolo 25-septies del Dlgs 231/2001 - Presupposti - Violazione sistematica della normativa antinfortunistica da parte dell'autore del reato presupposto - Conseguimento di un vantaggio per l'Ente - Necessità - Sussistenza
Il Documento di valutazione dei rischi ex Dlgs 81/2008 (cd. "Dvr") deve necessariamente contenere, oltre che la relazione sulla valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione/protezione attuate e dei dispositivi adottati.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con sentenza 34936/2022 chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso la condanna ex Dlgs 231/2001 di una Spa ligure in relazione al reato presupposto di lesioni personali colpose (articolo 590, comma 3 del Codice penale) commesso in violazione della normativa antinfortunistica dal legale rappresentante della società, quale datore di lavoro, ai danni di un lavoratore. La violazione era consistita, in particolare, nella predisposizione di un Documento di valutazione dei rischi non idoneo.
La Corte rigetta il ricorso confermando quanto sostenuto dai Giudici di merito sul carattere meramente "compilativo e cartolare" delle procedure riportate nel documento, prive di qualsiasi indicazione operativa sullo specifico rischio gestito dal dipendente infortunato. Sul punto la Corte ricorda che il contenuto qualificante e minimo del Dvr deve essere costituito, oltre che dalla relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza durante l'attività lavorativa, anche dall'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione adottati. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 21 settembre 2022, n. 34936
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