Sentenza Tar Campania 21 marzo 2024, n. 1838
Appalti - Procedura aperta ex articolo 60 Dlgs 50/2016 (in continuità normativa ora articolo 71, Dlgs 36/2023) - Indicazione separata nell'offerta economica dei costi per il rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro ex articolo 95, comma 10, Dlgs 50/2016 (ora articolo 108, comma 9, Dlgs 36/2023) - Mancata indicazione - Effetti - Esclusione dalla gara - Legittimità - Sussistenza - Indicazione errata o incongrua - Effetti - Esclusione dalla gara - Illegittimità - Sussistenza - Indicazione abnorme e sproporzionata degli oneri aziendali di sicurezza da parte dell'impresa - Richiesta di chiarimenti sulla congruità dell'offerta da parte della stazione appaltante e di correzione ferma restando l'immodificabilità dell'offerta economica in ossequio ai principi di buona fede e leale collaborazione ex articolo 1, comma 2-bis, legge 241/1990 e articolo 5 Dlgs 36/ 2023 - Legittimità - Sussistenza
Il nuovo Codice appalti (Dlgs 36/2023) come il precedente non prevede l'esclusione automatica dell'impresa che indica nell'offerta economica costi per il rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro errati o esagerati.
A sottolinealo è il Tar Campania nella sentenza 21 marzo 2024, n. 1838. Ai sensi dell'articolo 108, comma 9, Dlgs 36/2023 come dell'articolo 95, comma 10, Dlgs 50/2016 (vecchio Codice appalti), solo nel caso di mancata indicazione separata degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro l'impresa va automaticamente esclusa dalla gara. Nel caso in cui, invece, l'indicazione di tali oneri ci sia ma l'Amministrazione rilevi ictu oculi la cifra come abnormemente elevata o palesemente incongrua, essa può chiedere all'impresa chiarimenti e correzioni senza escluderla dalla gara.
Questo in ossequio al principio di buona fede e leale collaborazione ex articolo 1, comma 2-bis, legge 241/1990 e oggi cristallizzato dall'articolo 5 del Dlgs 36/2023. Naturalmente ferma restando la non modificabilità dell'offerta economica presentata. (FP)
Tar Campania
Sentenza 21 marzo 2024, n. 1838
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