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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 8 maggio 2017, n. 2098

Appalti - Servizi di natura intellettuale - Obbligo di indicare oneri di sicurezza - Articolo 95, comma 10, Dlgs 50/2016 - Indicazione di un valore pari a zero - Conseguenze - Esclusione automatica dalla gara - Illegittimità - Sussistenza - Verifica in concreto della congruità della dichiarazione - Necessità

In un appalto di servizi di ordine intellettuale indicare oneri interni per la sicurezza pari a zero non è necessariamente "omessa dichiarazione" che comporta l'esclusione dell'impresa dalla gara.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato nella sentenza 8 maggio 2017, n. 2098 con cui ha accolto le doglianze di una impresa esclusa da una gara per servizi informatici poiché aveva dichiarato oneri per la sicurezza interna pari a zero. Ai sensi dell'articolo 87, comma 4 del Dlgs 163/2006 (ora articolo 95, comma 10 del Dlgs 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici) la mancata indicazione degli oneri interni per la sicurezza comporta l'esclusione dalla gara.
Per i Giudici del Consiglio di Stato però indicare oneri interni per la sicurezza pari a zero in un caso di appalto di servizio di ordine intellettuale come quello di specie non comporta di per sé l'esclusione del partecipante alla gara per motivi di ordine formale dovendosi piuttosto valutare in concreto se tale dichiarazione sia congrua.
Ricordiamo però che l'articolo 95, comma 10 del Dlgs 50/2016 nella nuova versione modificata dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20 maggio 2017 ha previsto che l'obbligo di indicare gli oneri di sicurezza interni non si applica agli appalti di servizi di natura intellettuale.

Consiglio di Stato

Sentenza 8 maggio 2017, n. 2098