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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 6 ottobre 2020, n. 1245

Appalti pubblici - Indicazione separata degli oneri per la sicurezza sul lavoro - Articolo 95, comma 10, Dlgs 50/2016 - Obbligatorietà - Sussistenza - Mancata indicazione - Conseguenze - Automatica esclusione dalla gara - Sussistenza - Indicazione degli oneri di sicurezza pari a zero - Equiparazione con l'omissione o l'indicazione non veritiera di oneri di sicurezza esistenti - Illegittimità - Sussistenza - Automatica esclusione dalla gara in caso di indicazione degli oneri di sicurezza pari a zero - Illegittimità - Sussistenza

L'impresa che nell'offerta indica oneri per la sicurezza sul lavoro pari a zero, non ha omesso l'indicazione e non può essere automaticamente esclusa dalla gara.
L'importante principio è stato ricordato dal Tar Puglia, sentenza 6 ottobre 2020, n. 1245. L'impresa ricorrente contestava l'aggiudicazione di un appalto in quanto l'impresa vincitrice aveva indicato oneri per l'adempimento delle norme sulla sicurezza sul lavoro pari a zero e per questo, in ossequio all'articolo 95, comma 10, Dlgs 50/2016 (Codice appalti) avrebbe dovuto essere esclusa in automatico dalla gara, come tutte le imprese che non indicano separatamente in offerta gli oneri di sicurezza.
La doglianza per il Tar non coglie nel segno. Infatti sono diverse le situazioni tra il partecipante che omette di indicare oneri di sicurezza esistenti e che quindi formula un'offerta incompleta o non veritiera, e quindi va escluso in automatico dalla gara, e il partecipante che in base alla sua politica imprenditoriale valuta e quindi dichiara, per le ragioni più varie, di non dover sostenere alcun costo diretto per un singolo appalto. L'indicazione di costi della sicurezza pari a zero, infatti, sottintende comunque una specifica valutazione, da parte dell'offerente, sugli effetti economici dell'applicazione delle regole di sicurezza nello svolgimento concreto del servizio, ascrivibile alla consapevole volontà dell'impresa offerente d'indicare la misura dei costi di sicurezza pari a zero. (FP)

Tar Puglia

Sentenza 6 ottobre 2020, n. 1245