Sentenza Consiglio di Stato 24 aprile 2024, n. 3738
Rifiuti - Conferimento dei rifiuti delle navi - Affidamento del servizio di gestione rifiuti ex articolo 5, Dlgs 197/2021 - Mancato aggiornamento del Piano di gestione rifiuti portuali alla disciplina ex Dlgs 197/2021 - Possibilità per l'Autorità di sistema portuale di bandire una gara per l'affidamento del servizio anche in assenza dell'aggiornamento del Piano - Sussistenza - Validità dei Piani di gestione rifiuti fino pre riforma del 2021 al loro aggiornamento - Sussistenza
La gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti delle navi è legittima anche se il Piano di gestione di tali rifiuti non è stato ancora aggiornato ai sensi della nuova disciplina del 2021.
Un principio espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza 24 aprile 2024, n. 3738. I Giudici hanno evidenziato come l'affidamento del servizio di gestione rifiuti portuali è in "collegamento" con il Piano di gestione dei rifiuti portuali, intendendosi però sia il Piano rifiuti aggiornato per legge ai sensi della nuova disciplina del Dlgs 197/2021 sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, sia il Piano rifiuti vigente ma non ancora aggiornato.
Se è vero che la nuova disciplina (articolo 5 del Dlgs 197/2021) prevede un obbligo di aggiornamento alle novità intervenute del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti delle navi da parte delle Autorità portuali, la normativa non prevede che l'affidamento del servizio sia subordinato al previo aggiornamento del Piano. Tale affidamento deve rispondere solo alle norme Ue e nazionali in materia di appalti. Il fatto che il Piano rifiuti contenga indicazioni determinanti per i capitolati di gara - prime fra tutte i criteri per la determinazione delle tariffe e la loro pubblicazione - significa solo che l'appalto non può prescindere dal Piano rifiuti, quindi anche da un Piano rifiuti esistente ma non aggiornato.
Occorre ricordare, afferma il Consiglio di Stato, che il Dlgs 197/2021 ha previsto un passaggio soft tra la vecchia disciplina del Dlgs 182/2023 e quella nuova stabilendo che i Piani di gestione rifiuti portuali esistenti restano in vigore fino all'aggiornamento. Una interpretazione, concludono i Giudici amministrativi, confermata dal Ministero dell'ambiente nella risposta ad interpello 26 maggio 2022, prot. n. 65963. (FP)
N.d.R.: la sentenza viene pubblicata nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in essa contenuti.
Consiglio di Stato
Sentenza 24 aprile 2024, n. 3738
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