Sentenza Corte di Cassazione 28 maggio 2024, n. 20841
Rifiuti - Nozione di "Deposito temporaneo preliminare alla raccolta" ex articoli 183 e 185-bis, Dlgs 152/2006 - Cernita - Estraneità - Sussistenza - Definizione di "raccolta" ex articolo 183, Dlgs 152/2006 - Inclusione della "cernita preliminare" - Sussistenza - Obbligo di raggruppare i rifiuti secondo categorie omogenee nel luogo ove si effettua il deposito temporaneo e non in altro luogo - Sussistenza - Condizioni per la realizzazione di un deposito preliminare alla raccolta - Obbligo del rispetto di tutte le condizioni indicate dall'articolo 185-bis del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Mancato rispetto dell’obbligo temporale di smaltimento dei rifiuti depositati - Attività di gestione non autorizzata di rifiuti - Responsabilità ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Il deposito temporaneo dei rifiuti prima che vengano raccolti non necessita di autorizzazione solo se rispetta precise regole indicate nel Dlgs 152/2006, tra le quali l'assenza di cernita.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 28 maggio 2024, n. 20841, con la quale ha ricordato che ai sensi dell'articolo 183 del Dlgs 152/2006 la "cernita" rientra già nella successiva fase di "raccolta", che essendo attività di "gestione" dei rifiuti deve invece essere autorizzata.
Il deposito temporaneo - ricorda il Giudice - è in base all'articolo 183 del Codice ambientale "il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta" effettuato nel luogo in cui sono prodotti.
E poiché l'attività di raccolta - prosegue la sentenza - è definita dallo stesso Codice come "il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare' (…) è evidente che se è già stata fatta una cernita dei rifiuti non può parlarsi di deposito temporaneo ma già di "gestione' dei rifiuti"
Tra le specifiche regole da rispettare ai sensi dell'articolo 185-bis, Dlgs 152/2006 per godere del regime agevolato assicurato al deposito temporaneo c'è - si legge in sentenza - quella per la quale il raggruppamento dei rifiuti deve essere organizzato per categorie omogenee nello stesso luogo in cui è effettuato il deposito. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 28 maggio 2024, n. 20841
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