Sentenza Corte di Cassazione 14 febbraio 2018, n. 6999
Rifiuti - Deposito incontrollato - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Reato permanente sino allo smaltimento/recupero - Gestione rifiuti non autorizzata - Momento consumativo - Variabilità
La permanenza del reato di deposito incontrollato, momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione, cessa solo con il conseguimento dell'autorizzazione o con un provvedimento cautelare di natura reale.
In assenza di provvedimento cautelare o di autorizzazione, precisa la Cassazione nella sentenza 6999/2018, la prescrizione decorre dal momento dell'accertamento nel quale viene constatata la protrazione della situazione antigiuridica.
Il deposito incontrollato, ricorda il Giudice, è un deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dal Dlgs 152/2006 per il deposito temporaneo: l'inosservanza di dette condizioni integra quindi un'omissione a carattere permanente, la cui antigiuridicita? perdura sino allo smaltimento/recupero.
La Suprema Corte ribadisce quindi l'adesione all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il momento consumativo del reato, in materia di rifiuti, varia in funzione della natura dell'attivita? svolta: raccolta e trasporto si consumano nel momento e nel luogo in cui hanno avuto luogo; lo smaltimento puo? essere istantaneo o permanente, a seconda che si articoli in diverse fasi; il deposito incontrollato, infine, in quanto gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero/smaltimento, perdura fino al compimento di tali attivita?.
Corte di Cassazione
Sentenza 14 febbraio 2018, n. 6999
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: