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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 14 febbraio 2018, n. 6999

Rifiuti - Deposito incontrollato - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Reato permanente sino allo smaltimento/recupero - Gestione rifiuti non autorizzata - Momento consumativo - Variabilità

La permanenza del reato di deposito incontrollato, momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione, cessa solo con il conseguimento dell'autorizzazione o con un provvedimento cautelare di natura reale.
In assenza di provvedimento cautelare o di autorizzazione, precisa la Cassazione nella sentenza 6999/2018, la prescrizione decorre dal momento dell'accertamento nel quale viene constatata la protrazione della situazione antigiuridica.
Il deposito incontrollato, ricorda il Giudice, è un deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dal Dlgs 152/2006 per il deposito temporaneo: l'inosservanza di dette condizioni integra quindi un'omissione a carattere permanente, la cui antigiuridicita? perdura sino allo smaltimento/recupero.
La Suprema Corte ribadisce quindi l'adesione all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il momento consumativo del reato, in materia di rifiuti, varia in funzione della natura dell'attivita? svolta: raccolta e trasporto si consumano nel momento e nel luogo in cui hanno avuto luogo; lo smaltimento puo? essere istantaneo o permanente, a seconda che si articoli in diverse fasi; il deposito incontrollato, infine, in quanto gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero/smaltimento, perdura fino al compimento di tali attivita?.

Corte di Cassazione

Sentenza 14 febbraio 2018, n. 6999