Acque
Normativa Vigente

Dpcm 28 marzo 2024, n. 77

Finanziamento degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 28 marzo 2024, n. 77

(Guri 11 giugno 2024 n. 135)

Regolamento per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici

Il Presidente

del Consiglio dei Ministri

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

e

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 1, comma 416, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, che ha istituito un Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici (di seguito, denominato il Fondo), con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 1, comma 416, secondo periodo, che ha stabilito che il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 1442, con il quale l'Associazione nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (Anbi) riceve riconoscimento giuridico e ne viene approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante le norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino — Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, che ha istituito l'Istituto superiore per la protezione e la Ricerca ambientale (Ispra);

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, e, in particolare, l'articolo 10 concernente misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici;

Visto l'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che dispone l'attribuzione delle competenze in materia di realizzazione del progetto "Casa Italia" nonché l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al Ministro sen. Nello Musumeci l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2022, con il quale è stata conferita al Ministro sen. Nello Musumeci la delega di funzioni in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto l'articolo 29-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con il quale sono state attribuite le competenze in materia di coordinamento del contrasto al dissesto idrogeologico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Casa Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, in particolare, l'articolo 12-bis, che dispone l'istituzione del Dipartimento Casa Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017, avente ad oggetto approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, e, in particolare, l'allegato 1 contenente le aliquote di riparto corrispettive per ogni Regione e Provincia autonoma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico";

Visto lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il bilancio 2022 di cui alla tabella 2 allegata alla legge di bilancio 2022, cap. n. 7621, che ha previsto il Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024;

Considerato che il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2022, ha istituito, per l'effetto, il capitolo n. 925, denominato "Somme destinate alla progettazione degli interventi finalizzati alla rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici", dotato di risorse finanziarie per il triennio 2022 — 2024 pari a 5 milioni di euro annui;

Visto l'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

Considerato che il suddetto decreto legislativo n. 229 del 2011 dispone, all'articolo 2, l'obbligo di monitoraggio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali verso la BDAP — Banca Dati delle amministrazioni Pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 giugno 2021, con il quale sono state disciplinate le modalità di utilizzo delle somme derivanti dal Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per l'anno 2018, pari a 220.228.324,00 euro, di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per essere destinate a interventi finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle attività produttive, ripartendo le suddette risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli indicatori di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2016;

Ritenuto di applicare, in analogia al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 giugno 2021, le aliquote di riparto di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2016;

Ritenuto di stabilire criteri di priorità per l'individuazione delle progettazioni relative agli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 6 luglio 2022;

Udito il parere n. 1738/22 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022;

Ritenuto opportuno pertanto aderire alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato per quanto riguarda i punti 2. in parte, 2.1, 3, 4, 5.1 e 7 del citato parere del 4 ottobre 2022;

Ritenuto opportuno di non aderire alle osservazioni del Consiglio di Stato per quanto riguarda i seguenti punti e motivazioni:

punto 2, per la parte in cui richiede un ulteriore comma per specificare che la tabella contenuta nell'allegato 1 è modificabile. La modifica dei criteri, infatti, renderebbe incerta la quantificazione delle risorse a disposizione dei soggetti attuatori, in quanto l'approvazione del Dpcm determinerebbe l'immediata assegnazione delle risorse, consentendo alle Regioni di procedere con le progettazioni. Inoltre, dalla valutazione contenuta nell'Air, si desume che la modifica degli indicatori di riparto sia da ammettersi solo a conclusione del programma triennale, essendo eccessivamente gravoso, per tutti gli attori, procedere ad una valutazione e modifica annuale dei predetti indicatori;

punto 5.1, per la parte in cui "suggerisce" di introdurre un termine entro il quale gli accordi di coordinamento tra le Regioni, con riguardo a progetti di carattere interregionale, debbano essere definiti, al fine di evitare qualsiasi ritardo nell'attuazione di interventi.

L'introduzione di un ulteriore termine, entro il quale deve essere effettuato il coordinamento, appare appesantire il procedimento di presentazione del progetto in maniera non utile, in quanto è già previsto un termine di 60 giorni entro cui il procedimento deve avere conclusione con la presentazione degli elenchi degli interventi e che presuppone che l'accordo tra amministrazioni deve essersi necessariamente perfezionato;

punto 6, nella parte in cui, al comma 4 dell'articolo 6 del decreto, evidenzia un possibile difetto di coordinamento, prevedendo la contestualità dell'approvazione del progetto esecutivo "comprensivo delle autorizzazioni, nulla osta, pareri o altra attestazione necessaria", laddove questi ultimi atti sembrano essere prodromici, precedenti e funzionalmente un prius rispetto all'approvazione del progetto. Ad avviso dell'amministrazione, tale difetto di coordinamento non sussiste, in ragione del fatto che l'approvazione del progetto esecutivo presuppone che siano già espletate tutte le procedure autorizzatorie e i nulla osta, nonché siano state acquisite tutte le attestazioni previste dalla legge. In assenza di tali atti prodromici, infatti, il progetto esecutivo non potrebbe neppure essere approvato e presentato.

Vista la nuova intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione dell'11 gennaio 2024;

Di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disciplina il funzionamento del Fondo istituito dal medesimo articolo, i criteri e le modalità di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ivi inclusa la revoca delle risorse in caso di loro mancato o parziale utilizzo.

Articolo 2

Riparto delle risorse

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, iscritte al centro di responsabilità 2, capitolo n. 925, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, ammontano a 5 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano utilizzando gli indicatori di riparto stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2016, come risulta dalla tabella contenuta nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. La Presidenza del Consiglio dei MinistriMinistri — Dipartimento Casa Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adotta il provvedimento di concessione delle risorse per ciascuna delle annualità considerate, in favore di ciascuna Regione e Provincia autonoma, nei limiti di quanto indicato nell'allegato 1.

Articolo 3

Progettazioni ammissibili

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 sono finalizzate alle progettazioni relative a interventi esclusivamente pubblici di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle attività produttive, secondo i criteri di priorità di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. È ammessa a finanziamento la redazione del progetto esecutivo previsto per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori anche attraverso l'elaborazione dei livelli di progettazione inferiori, qualora mancanti. In tal caso, la richiesta di finanziamento può comprendere anche i livelli di progettazione mancanti.

Sono, altresì, ammesse a finanziamento le progettazioni volte ad aggiornare gli elaborati già esistenti, qualora necessario.

Articolo 4

Spese ammissibili

1. Sono ammesse a finanziamento le spese relative alle attività previste dall'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, connesse alle progettazioni di cui all'articolo 3, quali, a titolo esemplificativo:

a) indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche;

b) indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ove necessarie;

c) indagini di bonifica da ordigni bellici, ove necessario;

d) rilievi e accertamenti tecnici connessi alla progettazione;

e) verifiche preventive alla progettazione;

f) analisi di laboratorio finalizzate della diagnostica strutturale e infrastrutturale propedeutica alla progettazione;

g) spese di supporto al responsabile unico del procedimento (RUP).

2. In ogni caso, non sono ammesse a finanziamento le spese inerenti a:

a) affidamenti delle prestazioni di cui al comma 1, qualora effettuati anteriormente alla data di pubblicazione del presente regolamento;

b) elaborazione del documento preliminare alla progettazione o di elaborati equivalenti.

L'esclusione della remunerabilità di tali spese discende dall'esigenza che tali atti risultino già in possesso dei soggetti beneficiari all'atto di presentazione della domanda di finanziamento.

Articolo 5

Procedimento di approvazione della graduatoria delle progettazioni

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ciascuna Regione e Provincia autonoma, sentite le Anci e le Upi regionali e, per quanto di competenza, i consorzi di bonifica, predispone un elenco delle progettazioni e le inserisce in una apposita sezione separata del Repertorio nazionale degli Interventi per la difesa del suolo (ReNDIS-web) in ordine di graduatoria, secondo i criteri di priorità indicati all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Le progettazioni sono suddivise per annualità fino a copertura dell'ammontare previsto per ciascun anno dall'allegato 1 per ogni Regione e Provincia autonoma e sono identificate dal Codice unico di progetto (Cup), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. I progetti a carattere interregionale sono suddivisi tra gli elenchi delle Regioni e delle Province autonome interessate, previo coordinamento tra loro, con l'indicazione dei relativi importi pro quota. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla validazione delle progettazioni sulla piattaforma ReNDIS-web ai fini dell'espressione del parere delle Autorità di bacino distrettuali sul rispetto e la coerenza delle progettazioni con gli obiettivi della pianificazione di bacino, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, nei casi stabiliti dal protocollo d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella sua qualità di Presidente della Conferenza Istituzionale Permanente delle relative Autorità di bacino distrettuali, e i Presidenti della Province interessate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2021, il parere delle Autorità di bacino distrettuali è rilasciato dalle medesime Province autonome.

2. L'Ispra, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, adegua la sezione separata del ReNDIS-web, già istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 giugno 2021, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento nonché sulla base delle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Casa Italia. Ai fini del presente comma, i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Casa Italia e Ispra sono regolati mediante appositi accordi da stipularsi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il parere di cui al comma 1, per le progettazioni da avviare nella prima annualità, è reso entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di validazione delle progettazioni effettuata dalle Regioni sulla piattaforma ReNDIS-web. Per le annualità successive alla prima, il parere di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dal termine previsto al comma 5. In caso di parere negativo sulle progettazioni, si procede allo scorrimento della graduatoria.

È, in ogni caso, consentito inserire nell'apposita piattaforma ReNDIS-web, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, ulteriori progettazioni, in sostituzione di quelle progettazioni per le quali il parere di cui al comma 1 ha avuto esito negativo.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dal rilascio, ove previsto, del parere favorevole di cui al comma 1, per le progettazioni relative alla prima annualità, approvano, secondo i rispettivi ordinamenti, la graduatoria delle progettazioni. L'approvazione delle progettazioni finanziate a valere sulle risorse stanziate nella seconda e nella terza annualità resta, in ogni caso, subordinata al rilascio del parere favorevole secondo le modalità previste al comma 3.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono modificare la graduatoria approvata ai sensi del comma 4, solo per le annualità successive alla prima, entro e non oltre il 31 marzo della corrispondente annualità, purché non si sia già proceduto all'affidamento della progettazione. La modifica avviene con le medesime modalità di cui al presente articolo. La rimodulazione degli importi delle progettazioni, anche relative alla prima annualità, è sempre consentita nei limiti di quanto indicato nell'allegato 1.

Articolo 6

Realizzazione delle progettazioni

1. L'attuazione degli interventi di progettazione è assicurata dai Presidenti delle Regioni, in qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, i quali verificano che gli interventi non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla direttiva Quadro "acque" e rispettino i presupposti e le condizioni per impedire il deterioramento dei corpi idrici come previsto dall'articolo 4, punti 6, 7, 8, e 9 della direttiva Quadro "acque" (DIR/2000/60/Ce).

2. I soggetti attuatori di cui al comma 1 sono i responsabili unici degli interventi di progettazione approvati ai sensi dell'articolo 5.

3. I soggetti attuatori ovvero i soggetti da loro individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, entro il 31 dicembre di ogni anno, avviano le procedure di affidamento delle progettazioni relative all'annualità di riferimento secondo la suddivisione delle progettazioni di cui all'articolo 5, comma 2, con relativa acquisizione del Codice Identificativo di Gara (Cig).

4. Entro due anni dalla data di avvio delle procedure di affidamento delle progettazioni di cui al comma 3, i soggetti attuatori ovvero i soggetti da loro individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, approvano, nel rispetto del cronoprogramma contenuto nella relazione tecnica di cui all'allegato 3, il progetto esecutivo, comprensivo delle autorizzazioni, nulla osta, pareri o altra attestazione necessaria.

5. Nel caso di ritardo incolpevole nella realizzazione delle progettazioni, i soggetti attuatori possono richiedere una proroga motivata del termine previsto al comma 4 trasmettendo apposita domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Casa Italia che, in caso di sussistenza dei presupposti, autorizza la proroga.

Articolo 7

Finanziamento delle progettazioni

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Casa Italia finanzia le progettazioni contenute nella graduatoria approvata ai sensi dell'articolo 5 nei limiti del riparto di cui all'allegato 1, per ciascuna annualità, su domanda dei soggetti attuatori di cui all'articolo 6, comma 1, da inviare in formato elettronico all'indirizzo casaitalia@pec.governo.it, indicando un referente unico per ciascuna Regione e Provincia autonoma.

2. Ai fini del trasferimento delle risorse previste alla lettera a) del comma 5, i soggetti attuatori, per la prima annualità, trasmettono, entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria, la relativa domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Casa Italia. Per le annualità successive alla prima, i soggetti attuatori trasmettono la domanda entro il 31 luglio di ciascun anno. La domanda deve essere corredata dall'atto di approvazione della graduatoria e dalla relazione tecnica di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Ai fini del trasferimento delle risorse previste alla lettera b) del comma 4, i soggetti attuatori trasmettono la relativa domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Casa Italia, corredata dalla documentazione che attesti la liquidazione, da parte degli stessi, delle spese sostenute per le progettazioni in misura non inferiore all'80 per cento delle risorse già erogate.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Casa Italia trasferisce le risorse, per ciascuna annualità, mediante versamento sulle contabilità speciali dei soggetti attuatori e, per le Province autonome di Trento e Bolzano, con vincolo di destinazione, sul conto intestato a ciascuna Provincia autonoma istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, secondo la seguente scansione temporale e secondo le seguenti modalità:

a) 70 per cento dell'importo annuale complessivo finanziato, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2, previa verifica della presenza dei Cup identificativi, anche attraverso il sistema della Banca Dati delle amministrazione Pubbliche (Bdap), nonché della presenza degli ulteriori elementi della relazione tecnica di cui all'allegato 3;

b) 30 per cento dell'importo annuale complessivo finanziato residuo, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 3, previa verifica della documentazione che attesti la liquidazione, da parte degli stessi, delle spese sostenute per i rispettivi progetti in misura non inferiore all'80 per cento della precedente anticipazione di cui alla lettera a), anche attraverso il sistema Bdap.

5. Ai soggetti attuatori è consentito, a valere sulle risorse trasferite, utilizzare le economie accertate sulle progettazioni concluse, attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle progettazioni, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Casa Italia, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 5. Le eventuali economie sono accertate tramite la Bdap. Le eventuali risorse derivanti dal mancato riutilizzo delle economie sono versate in favore del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ferma restando la finalità originaria prevista dalla norma.

Articolo 8

Monitoraggio

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Casa Italia trasmette gli elenchi delle progettazioni approvati da ciascuna Regione e Provincia autonoma al Ministero dell'economia e delle finanze — Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di competenza connesse alla gestione della Bdap.

2. Il monitoraggio degli interventi avviene attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I soggetti attuatori ovvero, se diversi, i soggetti titolari dei Cup, alimentano la Bdap. La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Casa Italia monitora l'avanzamento degli interventi progettuali tramite la Bdap, comunicando il riscontro di eventuali difformità ai soggetti attuatori che provvedono, in coordinamento con gli eventuali soggetti titolari dei Cup, all'aggiornamento della Bdap.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti attuatori inviano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Casa Italia sullo stato di avanzamento delle progettazioni approvate ai sensi dell'articolo 5, ammesse al finanziamento e finanziate nei limiti delle risorse di cui all'allegato 1, fino all'esaurimento delle stesse, contenente:

a) il quadro complessivo dello stato di avanzamento degli interventi progettuali previsti;

b) lo stato di avanzamento di ogni singolo intervento di progettazione, in relazione al cronoprogramma elaborato in sede di approvazione degli elenchi, corredato di un prospetto delle risorse già utilizzate;

c) la descrizione delle eventuali criticità riscontrate nella realizzazione delle progettazioni nonché delle iniziative intraprese al fine del superamento delle medesime criticità.

4. I dati e le informazioni contenuti nella relazione di cui al comma 3 devono essere coerenti con le risultanze della Bdap. La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Casa Italia, nell'ambito del monitoraggio di cui al presente articolo, può richiedere ai soggetti attuatori riscontri, integrazioni e chiarimenti sullo stato di attuazione degli interventi. In ogni caso, i soggetti attuatori si impegnano a fornire al medesimo Dipartimento tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento del monitoraggio.

5. Tutte le amministrazioni interessate hanno pieno accesso alla Bdap per le attività di cui al presente regolamento.

Articolo 9

Revoca del finanziamento

1. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Casa Italia, sentito il soggetto attuatore responsabile unico dell'intervento considerato, assegna allo stesso un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Casa Italia procede alla revoca, eventualmente anche pro quota, del finanziamento. Sono comunque fatti salvi i casi di proroga motivata di cui all'articolo 6, comma 5.

2. L'eventuale scostamento tra lo stato di avanzamento delle progettazioni e il rispettivo cronoprogramma non comporta revoca del finanziamento purché sia rispettato il termine di cui all'articolo 6, comma 4.

3. Qualora dall'esito del progetto di fattibilità tecnico-economica risulti non opportuno procedere alla realizzazione dei successivi livelli progettuali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ne danno comunicazione tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Casa Italia. In tal caso, la mancata approvazione del progetto esecutivo entro il termine di cui all'articolo 6, comma 4, non può dar luogo a revoca o a restituzione delle somme già utilizzate per il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Le eventuali risorse residue costituiscono economie rimodulabili ai sensi dell'articolo 7, comma 5.

4. Le eventuali risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 1 del presente articolo sono versate in favore del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ferma restando la finalità originaria prevista dalla norma.

Articolo 10

Disposizioni di salvaguardia e rinvio

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Casa Italia, tramite direttive o istruzioni operative pubblicate sul sito istituzionale, promuove l'attuazione da parte dei soggetti attuatori del presente regolamento.

2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente regolamento ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Articolo 11

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

Tabella
Tabella di ripartizione delle risorse su base regionale
a b c d e F
Regione Aliquota (%) Risorse 2022 (€) Risorse 2023 (€) Risorse 2024 (€) Totale (c + d + e)
Abruzzo 3,6486% 182.430,00 € 182.430,00 € 182.430,00 € 547.290,00 €
Basilicata 3,0332% 151.660,00 € 151.660,00 € 151.660,00 € 454.980,00 €
Calabria 4,4284% 221.420,00 € 221.420,00 € 221.420,00 € 664.260,00 €
Campania 6,0406% 302.030,00 € 302.030,00 € 302.030,00 € 906.090,00 €
Emilia- Romagna 7,8352% 391.760,00 € 391.760,00 € 391.760,00 € 1.175.280,00 €
Friuli Venezia Giulia 2,6809% 134.045,00 € 134.045,00 € 134.045,00 € 402.135,00 €
Lazio 6,0941% 304.705,00 € 304.705,00 € 304.705,00 € 914.115,00 €
Liguria 2,6736% 133.680,00 € 133.680,00 € 133.680,00 € 401.040,00 €
Lombardia 9,4825% 474.125,00 € 474.125,00 € 474.125,00 € 1.422.375,00 €
Marche 3,2915% 164.575,00 € 164.575,00 € 164.575,00 € 493.725,00 €
Molise 1,6417% 82.085,00 € 82.085,00 € 82.085,00 € 246.255,00 €
PA
Bolzano
1,9507% 97.535,00 € 97.535,00 € 97.535,00 € 292.605,00 €
PA Trento 1,8123% 90.615,00 € 90.615,00 € 90.615,00 € 271.845,00 €
Piemonte 7,6010% 380.050,00 € 380.050,00 € 380.050,00 € 1.140.150,00 €
Puglia 6,0899% 304.495,00 € 304.495,00 € 304.495,00 € 913.485,00 €
Sardegna 5,9402% 297.010,00 € 297.010,00 € 297.010,00 € 891.030,00 €
Sicilia 7,6607% 383.035,00 € 383.035,00 € 383.035,00 € 1.149.105,00 €
Toscana 7,7447% 387.235,00 € 387.235,00 € 387.235,00 € 1.161.705,00 €
Umbria 2,6384% 131.920,00 € 131.920,00 € 131.920,00 € 395.760,00 €
Valle D'Aosta 1,3448% 67.240,00 € 67.240,00 € 67.240,00 € 201.720,00 €
Veneto 6,3670% 318.350,00 € 318.350,00 € 318.350,00 € 955.050,00 €
TOTALE ITALIA 100,0000% 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 15.000.000,00 €

Allegato 2

Criteri di priorità

 

Ai fini della predisposizione della graduatoria di cui all'articolo 5 del presente regolamento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano osservano i seguenti criteri per la definizione della priorità degli interventi:

 

CRITERI VALORI PUNTI

1. Numero delle persone beneficiarie degli effetti dell'intervento: attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione alle persone esposte ad un rischio diretto nell'area interessata dall'intervento che, potenzialmente, può essere mitigato dalla realizzazione dell'intervento

N ≥ 1.000

 

10

 

200 ≤ N < 1.000

 

7,5

 

50 ≤ N < 200

 

5

 

0 < N < 50

 

2,5

 

0 (no stima)

 

0

 

2. Beni a rischio: attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione alla tipologia dei beni esposti a danno grave.

Edifici strategici (ospedali, scuole, sedi amministrative,ecc.)

 

4

 

Nucleo abitato

 

Linee di comunicazione strategiche come individuate nei piani di emergenza di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza

 

Grandi infrastrutture idriche

 

Industrie a rischio incidente rilevante

 

Lifelines (elettrodotti, acquedotto, oleodotti, linee telefoniche, ecc.)
Altre linee di comunicazione

 

3

 

Case sparse

 

Strutture ricettive e di svago

 

Insediamenti produttivi/commerciali

 

Beni culturali

 

Aree naturali e protette di interesse rilevante
Altre strutture di interesse pubblico

 

1

 

Nessun bene a rischio grave o NO stima

 

0

 

3. Tempo di ritorno dell'evento alluvionale di progetto: attribuisce rilevanza alla frequenza del fenomeno di cui l'intervento intende contrastare gli effetti

0 < T ≤ 50
50 < T ≤ 100
100 < T ≤ 200
T > 200

 

4
3
2
1

 

 

4. Completamento

SI
NO

 

1,5
0

 

 

5. Riduzione percentuale del numero di persone a rischio: indica l’efficacia dell’intervento ai fini della riduzione percentuale del numero di persone a rischio dopo l’esecuzione dell’intervento.

80 ≤ % ≤ 100
60 ≤ % < 80
40 ≤ % < 60
20 ≤ % < 40
0 < % < 20
0%

 

2,5
2
1,5
1
0,5
0

 

 

6. Esistenza di misure di compensazione e mitigazione: attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione alla presenza di misure di compensazione e mitigazione.

SI
NO
1,5
0

 

A parità di punteggio, ai fini della predisposizione della graduatoria di cui all'articolo 5 del presente regolamento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano danno priorità ai progetti che per i quali è disponibile il livello di progettazione più avanzato, come verificabile dalla Bdap.

Allegato 3

Relazione tecnica

La relazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento dovrà indicare, per ciascuno degli interventi progettuali proposti, i seguenti elementi:

1. Codice unico di progetto — Cup;

2. luogo fisico di esecuzione dell'intervento;

3. indicazione della priorità dell'intervento progettuale rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico della Regione o Provincia autonoma;

4. elementi essenziali di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale, della compatibilità paesaggistica e dei vincoli ambientali dell'intervento progettuale;

5. costo dell'intervento progettuale, con indicazione del quadro economico preliminare che specifichi i costi previsti per i livelli di progettazione mancanti, nonché le spese necessarie all'esecuzione di rilievi e indagini;

6. cronoprogramma dell'intervento progettuale, con indicazione della tempistica prevista per l'esecuzione di indagini e rilievi e per la realizzazione delle singole fasi di progettazione;

7. indicazione dell'eventuale presenza di cofinanziamenti per la compiuta realizzazione dell'intervento progettuale;

8. attestazione circa l'assenza di finanziamenti, già disposti nell'ambito di altri programmi, per i medesimi interventi progettuali.