Sostanze chimiche / pericolose
Normativa Vigente

Decisione Commissione Ue 2024/1736/Ue

Inquinanti organici persistenti - Regolamento 649/2012/Ue - Risposta definitiva sulla futura importazione del terbufos

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Decisione 21 giugno 2024, n. 2024/1736/Ue

(Bur 24 giugno 2024)

Decisione che stabilisce, a nome dell'Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione del terbufos a norma del regolamento (Ue) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose1, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, secondo e terzo comma,

sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce2,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ("la convenzione") è attuata dal regolamento (Ue) n. 649/2012. In conformità di tale regolamento, la Commissione è tenuta a fornire al segretariato della convenzione, a nome dell'Unione, la risposta definitiva o provvisoria sulla futura importazione di tutte le sostanze chimiche alle quali si applica la procedura di previo assenso informato ("procedura Pic").

(2) In occasione della sua undicesima riunione, tenutasi a Ginevra dal 1° al 12 maggio 2023, la conferenza delle parti della convenzione ha concordato di includere il terbufos nell'allegato III della convenzione, assoggettandolo di conseguenza alla procedura Pic. Il 20 ottobre 2023 per la sostanza chimica è stato trasmesso alla Commissione un documento di orientamento alla decisione, accompagnato dalla richiesta di emettere una decisione in merito alla futura importazione della sostanza in oggetto.

(3) Il terbufos è stato aggiunto all'allegato III della convenzione come pesticida. Il regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l'immissione sul mercato e l'uso del terbufos come sostanza attiva di prodotti fitosanitari3. Il regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l'immissione sul mercato e l'uso del terbufos come sostanza attiva di biocidi4. Pertanto, non dovrebbe essere espresso l'assenso a norma della convenzione di Rotterdam per la futura importazione del terbufos nell'Unione.

Decide:

Articolo unico

 

La risposta sull'importazione del terbufos figura in allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2024

Allegato

Risposta sull'importazione del terbufos

Formato: .pdf - Dimensioni: 414 KB


Note ufficiali

1

Gu L 201 del 27.7.2012, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj.

2

Gu L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj.

3

Regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/Cee e 91/414/Cee (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

4

Regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).