Sentenza Tar Lombardia 24 luglio 2024, n. 2302
Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Qualifica di tali materiali come "sottoprodotti" ai sensi dell'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 e dell'articolo 4 del Dpr 120/2017 - Trasmissione del Piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni ex articolo 21 del Dpr 120/2017 - Consegna al Comune della dichiarazione ai fini dell'operatività della qualifica - Necessità - Sussistenza
Per gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti evitando gli obblighi in materia di rifiuti è obbligatorio che l'impresa presenti al Comune il Piano o la dichiarazione di utilizzo ai sensi del Dpr 120/2017.
Così il Tar Lombardia nella sentenza 24 luglio 2024, n. 2302. Affinché le terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotti - ai sensi dell'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 e dell'articolo 4 della normativa di settore, il Dpr 120/2017 - occorre rispettare alcune condizioni la cui sussistenza è attestata attraverso la trasmissione del Piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo nel caso di cantieri di piccole dimensioni. La documentazione va trasmessa al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente (Arpa) competente.
La qualifica come sottoprodotto e non come rifiuto consente l'accumulo del materiale presso il terreno di proprietà dell'impresa come materiale da poter poi utilizzare presso il cantiere edile. Nel caso di specie il Tar ha annullato il provvedimento del Sindaco del Comune che ai sensi dell'articolo 192 del Dlgs 152/2006 ordinava all'impresa di rimuovere le terre e rocce da scavo in quanto "rifiuti" abbandonati. Il Comune lamentava di non avere mai ricevuto la prevista documentazione (Piano di utilizzo/dichiarazione di utilizzo) per la gestione dei materiali come sottoprodotti. L'impresa ha invece dimostrato che aveva correttamente consegnato i documenti e i Giudici hanno annullato l'ordinanza comunale. (FP)
Tar Lombardia
Sentenza 24 luglio 2024, n. 2302
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